MINISTERO del TURISMO – Decreto ministeriale del 18 settembre 2025

Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero del turismo;

b) «contributi in conto capitale»: i contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;

c) «contributi in conto esercizio,»: i contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi;

d) «disciplinare di contributo»: atto amministrativo che indica la modalità degli obblighi da osservare da parte del beneficiario e del Ministero, per l’assegnazione e l’erogazione del contributo di parte corrente;

e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

f) «regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del «regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

h) «direttiva»: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

i) «soggetto beneficiario»: soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili in forza di titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione registrato, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991;

j) «soggetto gestore»: il Ministero o il soggetto esterno di cui il Ministero eventualmente si avvalga per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla gestione dei contributi di cui sopra;

k) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;

l) «DNSH»: Do No Significant Harm, principio che consiste nel «non arrecare nessun danno significativo» all’ambiente, come definito all’art. 17 del regolamento UE 2020/852;

m) «certificazione della parità di genere»: la certificazione istituita dall’art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022.

Art. 2

Finalità, ambito di applicazione e soggetto gestore

1. Il presente decreto reca l’individuazione delle tipologie di costo, delle specifiche categorie dei soggetti beneficiari e delle modalità per garantire alloggi ai lavoratori di cui all’art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 95/2025, nonchè i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse. Al fine di migliore il benessere dei lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si dà attuazione alla norma che prevede condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso ai soggetti beneficiari.

2. Per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi di un soggetto terzo in qualità di soggetto gestore. Ove non individuato, il soggetto gestore resta il Ministero e le attività attribuite dal presente decreto al soggetto gestore sono da intendersi come svolte dal Ministero.

Titolo II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 3

Beneficiari

1. Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attività di impresa nel settore turistico identificati dai codici ATECO di cui alla tabella seguente:

Tabella 1

(Testo dell’allegato)

2. I soggetti, di cui al comma 1, devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.

L’immobile oggetto dell’intervento deve essere destinato per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed il canone di locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale.

3. I soggetti, di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione:

a) essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda;

b) avere sede legale e operativa in Italia;

c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonchè ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;

e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

g) essere in regola con la normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 94 – salvi i casi di cui al comma 7 – e dell’art. 98 del decreto legislativo n. 36/2023;

h) non incorrere nella incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

i) essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all’art. 1, commi 101-112 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;

j) essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.

4. Possono partecipare società con i codici ATECO, di cui al comma 1 inattive, se dimostrano di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio.

Art. 4

Progetti e costi ammissibili

1. Sono ammissibili progetti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. I progetti devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l’impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso, rispettare le condizioni previste dagli articoli 14, 17, 18, 34, 38, 38-bis, 41 e 49 del regolamento GBER.

3. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo.

4. La dotazione della presente misura può essere integrata con risorse nazionali o UE aggiuntive per il rifinanziamento della stessa da adottare con apposito provvedimento di integrazione finanziaria o cofinanziamento della dotazione originaria. Con il medesimo provvedimento, il Ministero può stabilire un diverso termine ultimo di conclusione dell’intervento, per le domande oggetto di rifinanziamento, ove ciò sia reso necessario dalla normativa di riferimento.

5. Sono considerate ammissibili le spese relative ai seguenti interventi:

a) riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti: spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di immobili esistenti (o porzioni autonomamente certificabili dal punto di vista energetico) destinati ad ospitare lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali interventi devono comportare un risparmio energetico pari almeno alla percentuale minima prevista dall’art. 38-bis e dalle altre disposizioni del regolamento GBER applicabili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese per opere murarie e assimilate:

i. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione;

ii. sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;

iii. realizzazione di pareti ventilate;

iv. installazione o sostituzione di sistemi schermanti (per la protezione solare) e sistemi di climatizzazione passiva;

v. efficientamento idrico ed energetico di impianti di illuminazione, sistemi di trasporto verticali (es. ascensori, scale mobili) o relativi alle pertinenze dell’edificio, impianti delle piscine o delle cucine aziendali/ristorazione;

vi. rimozione e smaltimento dell’amianto (se strettamente funzionali all’intervento);

vii. sostituzione di caldaie esistenti con modelli ad alta efficienza a condensazione;

viii. realizzazione o sostituzione di sistemi centralizzati di climatizzazione (fan coil, pavimento radiale, sensori e attuatori per il controllo intelligente);

ix. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma (nel rispetto della volumetria), esclusi gli immobili vincolati ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

x. ripristino (ricostruzione) di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, con accertamento della consistenza preesistente;

xi. nuove pavimentazioni o rivestimenti (o sostituzione con materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili);

xii. interventi di riduzione dei consumi idrici (es. rubinetteria, terminali);

xiii. installazione di impianti per produzione di energia da fonte rinnovabile;

xiv. risanamento strutturale;

xv. installazione di manufatti leggeri (es. pergotende bioclimatiche);

xvi. installazione di infrastrutture digitali intelligenti, incluso il cablaggio passivo interno, il cablaggio strutturato e componenti accessorie per la banda larga (escluso il cablaggio esterno alla proprietà);

xvii. collegamento a sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti;

xviii. infrastruttura di ricarica elettrica per utenti dell’edificio e delle relative infrastrutture (incluse condotte, se parcheggio interno o adiacente);

xix. miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento, inclusi i gruppi frigoriferi;

b) impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti del 30% dell’investimento ammissibile. Sono inoltre ammissibili le spese relative ad impianti, macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica, nonchè alle opere murarie strettamente connesse alla loro installazione (se non già incluse nella voce a).

6. Sono ammissibili le spese per gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e che abbiano importo minimo di spesa ammissibile di euro 500.000,00 (cinquecentomilacentomila/00) e massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

7. Sono ammissibili, altresì, per le sole PMI, ai sensi dell’art. 18 del regolamento GBER, le spese relative a consulenze strettamente connesse agli interventi ammissibili. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10% rispetto all’investimento ammissibile. In ogni caso, nel rispetto del citato art. 18, l’intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.

Art. 5

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), e in particolare, per le spese finalizzate alla riqualificazione, ammodernamento e completamento sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale sono concesse con contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e si applicano le intensità previste dall’art. 38-bis del regolamento GBER nel limite dell’intensità massima del 30%, salvo quanto successivamente previsto.

Qualora il piano di investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio definito dall’art. 2, paragrafo 9, della direttiva, l’intensità dell’agevolazione non può superare il 25% rispetto alle spese ammissibili.

L’intensità dell’agevolazione non può superare il 15% delle spese ammissibili qualora il piano di investimento abbia ad oggetto edifici appositamente progettati per rispettare le disposizioni dell’Unione europea in materia di prestazione energetica e consista esclusivamente nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 9, della direttiva.

L’intensità dell’agevolazione assegnata alle piccole imprese, o a loro aggregazioni esclusive, è aumentata del 20%, mentre alle imprese di media dimensione l’agevolazione è aumentata del 10%.

L’intensità dell’agevolazione è aumentata del 15% qualora il piano di investimento miri a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, laddove lo stesso determini un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio o della parte interessata dall’intervento misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento. Tale elemento di premialità non si applica qualora il progetto di investimento non migliori la prestazione energetica dell’edificio oltre il livello imposto dalle disposizioni dell’UE in termini di prestazione energetica, la cui entrata in vigore è prevista entro diciotto mesi dal momento in cui l’investimento è attuato e completato.

L’intensità dell’agevolazione è aumentata del 15% per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e del 5% per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del medesimo trattato.

2. Le agevolazioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera b) sono concesse, nei limiti delle intensità massime stabilite:

i. per i progetti di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nei limiti dell’intensità d’aiuto previsti dall’art. 14 del regolamento GBER;

ii. per i progetti di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a) e c), nei limiti dell’intensità d’aiuto previsti dall’art. 17 del regolamento GBER.

Art. 6

Procedura di assegnazione

1. I contributi in conto capitale sono erogati tramite procedure valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, nonchè la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, al soggetto gestore a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento.

Le istanze pervenute nei termini e con le modalità definite dall’apposito avviso sono soggette a verifica di ammissibilità da parte del soggetto gestore, avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al presente decreto, nonchè alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nell’avviso.

Art. 7

Criteri di valutazione e graduatoria

1. Le domande di agevolazione sono selezionate attraverso una procedura valutativa mista, in cui si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande (procedura a sportello) e la valutazione di merito del progetto. Le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo, previa verifica di ammissibilità ai sensi dell’art. 6 e valutate nel merito dal soggetto gestore.

2. A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L’assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella domanda di agevolazione. Sono finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

3. Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:

Tabella 2

(Testo dell’allegato)

4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede alla valutazione delle domande in base all’ordine cronologico di arrivo e, in costanza di valutazione di merito positiva, procede alla definizione della determinazione di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la soglia minima di 50, così come stabilito al comma 2 del presente articolo.

5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria, definita dal soggetto gestore ai sensi del presente articolo, è pubblicata dal Ministero entro il sessantesimo giorno dalla data dell’ultima domanda che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.

Art. 8

Erogazione dei contributi in conto capitale per investimenti

1. I contributi in conto capitale sono erogati, tramite il soggetto gestore, mediante apposita determinazione. L’erogazione dei contributi è subordinata all’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP) da parte del beneficiario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici (delibera CIPE n. 143/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai fini del monitoraggio degli interventi in conto capitale di cui al presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.

2. È prevista una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari al 50% dell’importo complessivo del contributo concesso, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’atto di obbligo, previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, a garanzia dell’anticipazione stessa.

Lo schema per la richiesta di anticipazione e la relativa documentazione da allegare sono definiti dal soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Tale fideiussione è svincolata a seguito dell’erogazione finale, così come successivamente prevista.

3. Il Ministero, tramite il soggetto gestore, procede all’erogazione finale a saldo, entro sessanta giorni dall’approvazione della rendicontazione finale della spesa, relativa al 100% dell’importo complessivo del progetto approvato. Tale rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa e contabile, attestante l’effettiva conclusione degli interventi previsti, nonchè dal verbale di collaudo, ove previsto, e deve pervenire entro i termini stabiliti nel presente decreto e nei relativi atti conseguenti, ivi incluso l’atto d’obbligo sottoscritto dal beneficiario.

4. Con riferimento alla rendicontazione finale, il Ministero, tramite il soggetto gestore, ai fini della verifica della completezza e della pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, richiede una analitica relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto di investimento. Tale relazione finale deve:

a) individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa;

b) contenere una descrizione degli investimenti realizzati e dei relativi risultati raggiunti in ottemperanza al presente decreto.

La relazione deve contenere, inoltre:

a) il certificato di regolare esecuzione dell’intervento e certificato di collaudo, ove la normativa li richieda;

b) la rendicontazione delle spese asseverata da un revisore legale, secondo la modulistica resa disponibile dal Ministero tramite il soggetto gestore.

5. Qualora nel corso di svolgimento dell’istruttoria di approvazione della rendicontazione finale, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati, chiarimenti, dettagli o documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari, il soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando, a pena di non ammissibilità, un termine non prorogabile non superiore a dieci giorni per la loro presentazione. Il soggetto gestore può programmare anche verifiche in loco.

6. Qualora l’istruttoria di approvazione del rendiconto finale si concluda con esito negativo, il Ministero, per il tramite del soggetto gestore, procede alla revoca delle agevolazioni concesse, previa acquisizione di ulteriore controdeduzione da parte del soggetto beneficiario. Nel caso, invece, in cui tale a istruttoria si concluda con esito positivo, il soggetto gestore comunica l’esito al Ministero e procede all’erogazione dell’ultima quota fino al 100% ai sensi del precedente comma 3.

7. A seguito di rinunce, economie di spesa su progetti deliberati o di nuovi finanziamenti assegnati, le eventuali risorse resesi disponibili sono destinate allo scorrimento della graduatoria attiva e secondo le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Condizionalità

1. I beneficiari dei contributi in conto capitale si impegnano a destinare gli immobili oggetto di intervento, per un periodo di nove anni decorrenti dal termine dell’intervento, ai lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo una riduzione del canone pari ad almeno il 30% rispetto al valore medio risultante dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

2. Una diversa destinazione d’uso o l’applicazione di un canone superiore a quello massimo individuato al comma 1 comporta la decadenza dall’intero contributo erogato.

Titolo III

CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE I COSTI PER LA LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI LAVORATORI NEL TURISMO

Art. 10

Beneficiari

1. I contributi di parte corrente sono destinati ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. I contributi possono riguardare sia un’unica unità immobiliare sia diverse unità immobiliari, purchè insistenti nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Gli immobili devono essere nella disponibilità del soggetto beneficiario, in forza di titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l’alloggio di lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Possono essere oggetto di contributo unità immobiliari per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori, che siano funzionali entro 24 mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 11

Contributo di parte corrente

1. Per le spese di cui al presente titolo (contributi ai canoni di locazione), si applica un contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo di euro 3.000,00 all’anno per posto letto. L’erogazione dei contributi sulle spese di cui al presente titolo avviene ai sensi dell’art. 29 del regolamento GBER e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo regolamento; pertanto, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese.

Art. 12

Procedura di assegnazione e modalità di erogazione

1. Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, nonchè la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, al soggetto gestore a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento.

Le domande di agevolazione sono valutate tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello). Le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo, previa verifica di ammissibilità, e valutate nel merito dal soggetto gestore.

2. A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L’assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella domanda di agevolazione. Sono finanziate le proposte che hanno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

3. Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:

Tabella 3

(Testo dell’allegato)

4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede alla valutazione delle domande in base all’ordine cronologico di arrivo a decorrere dalla data di apertura dello sportello, e procede in costanza di valutazione di merito positiva alla definizione della determinazione di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la soglia minima di 50 così come stabilito al comma 2 del presente articolo.

5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria, definita dal soggetto gestore ai sensi del presente articolo, è pubblicata dal Ministero entro il trentesimo giorno dalla data dell’ultima domanda che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o al rifinanziamento della misura.

Art. 13

Erogazione dei contributi di parte corrente

1. A seguito di avviso pubblico aperto trenta giorni, i contributi sono erogati in ordine di graduatoria tramite il soggetto gestore, in via anticipata per tutto il piano dei costi presentato, mediante apposita determinazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di contributo.

2. Il beneficiario deve presentare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell’intero importo del contributo finanziario richiesto in anticipazione con lo svincolo annuale dell’importo maturato sulla base dei costi progressivamente consuntivati.

3. Qualora nel corso di svolgimento dell’istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a dieci giorni a pena di inammissibilità della domanda di contributo.

4. Al termine del quinquennio o entro sessanta giorni dall’eventuale cessazione della locazione prima del quinquennio, il beneficiario gestore redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del piano e ne trasmette copia al Ministero e al soggetto gestore.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 2023/2831 ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

Art. 15

Procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero, eventualmente anche tramite il soggetto gestore, può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull’attività dei beneficiari e del soggetto gestore, sulla regolarità dei procedimenti, sulla destinazione degli immobili, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e dell’Unione europea presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

Art. 16

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti la natura giuridica dei soggetti beneficiari, nonchè quelle afferenti al piano di investimento o al piano dei costi devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari al soggetto gestore. Ai fini dell’autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, sentito il Ministero, previa apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del piano d’investimento e dei singoli progetti che lo compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero dispone la revoca parziale o totale delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto.

2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche totali o parziali a seguito di variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d’investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione a progetti o piani diversi da quelli presentati. Le somme oggetto di revoca sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

Art. 17

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dal presente decreto, qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non porti a conclusione entro il termine stabilito dall’art. 4, comma 3, del presente decreto, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dal soggetto gestore, organico e funzionale;

e) non destini l’immobile o gli immobili ottenuti in locazione, ovvero di proprietà, ad alloggio per i dipendenti impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di somministrazione di alimenti o bevande secondo quanto previsto all’art. 10, comma 2 del presente decreto; ovvero perda la disponibilità dell’immobile nel periodo oggetto del beneficio;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l’autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero cessi l’attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione del Ministero;

i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto gestore sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;

j) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonchè quelle inerenti alla tutela ambientale;

l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

m) non garantisce gli alloggi ai lavoratori secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato;

n) il beneficiario non rispetti il vincolo di destinazione dell’immobile, minimo di cinque anni per il contributo di parte corrente e di nove anni per il contributo di parte capitale;

o) non adempia agli obblighi assicurativi di cui all’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, entro le modalità e i termini previsti dalla normativa attuativa di rifermento;

p) non rispetti la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni concesse è totale. Negli altri casi, la revoca è determinata in via parziale sulla quota di beneficio non ammesso al progetto.

3. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio in eccesso già percepito, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 18

Pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.