MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 1° aprile 2025

Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall’art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all’art. 2 in relazione alle spese sostenute nell’anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024.

2. Il credito di imposta concesso è pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.

2. Il requisito dell’età anagrafica di cui al comma 1 deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute ai sensi dell’art. 3, comma 2.

Art. 3

Spese ammissibili al beneficio

1. Fermo restando il limite complessivo di cui all’art. 1, comma 2, sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

a) spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;

b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese di cui all’art. 1, comma 2.

2. Le spese di cui al comma 1 si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. È altresì richiesta l’esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

4. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Art. 4

Procedura di accesso

1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, a partire dalla data da individuarsi con il provvedimento di cui al comma 2 ed entro il trentesimo giorno successivo a tale data, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità di trasmissione e la data, che non può essere fissata oltre trenta giorni dall’emanazione del provvedimento, a partire dalla quale è effettuata la comunicazione.

3. Nello stesso periodo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono, con le stesse modalità di cui al comma 2:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, comma 1, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta, richiesto comunicato ai sensi del comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Art. 5

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. L’Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

3. Il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023 relativi ai contributi in regime «de minimis» nel settore agricolo e in quello generale.

Art. 6

Modalità di fruizione

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.

2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, determinato ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è presentata la comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

4. Ai sensi dall’art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d’imposta può essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

5. Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Art. 7

Cumulabilità

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purchè riguardino costi diversi da quelli ammessi ai sensi dell’art. 3;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie di costi ammesse ai sensi dell’art. 3, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

Art. 8

Controlli

1. Ai fini delle attività di controllo in relazione alle spese sostenute, l’amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d’imposta sia in tutto o in parte indebitamente utilizzato, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d’imposta indebito l’Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Qualora nell’ambito delle attività di controllo svolte dall’amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche spese, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all’amministrazione finanziaria, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

Disposizione finale

1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.

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