MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 20 settembre 2023
Modifica dell’allegato B del decreto 11 luglio 2023, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonchè i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, e proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo»
Art. 1
1. L’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 208 del 6 settembre 2023 è così modificato:
«Con riferimento all’annualità 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente decreto è fissato, a pena di esclusione:
– per le «iniziative di Lettera A» al 16 ottobre 2023, entro e non oltre le ore 23,59;
– per le «iniziative di Lettera B» al 16 novembre 2023, entro e non oltre le ore 23,59.».
Art. 2
1. L’allegato B al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 208 del 6 settembre 2023 è sostituito dall’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 3
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè sul sito internet istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Allegato B
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
– L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
Cumulo aiuti di Stato
– Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente decreto possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base, rispettivamente, ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 o (UE) n. 651/2014.
– Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al Capo III del regolamento (UE) n. 2022/2472 oppure al Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014.
COSTI AMMISSIBILI PER LE «INIZIATIVE DI LETTERA A»
a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di Lettera A»).
a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi, ai sensi dell’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.
Le pubblicazioni di cui alla lettera b), non fanno riferimento al nome di un’impresa o a un marchio.
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:
a) spese di iscrizione;
b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell’azione promozionale;
c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;
d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai «prodotti agricoli» di cui all’art. 1, lettera g) del presente decreto:
a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari che producono un determinato «prodotto agricolo» di cui all’art. 1, lettera g) del presente decreto, purchè le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui «prodotti agricoli» di cui all’art. 1, lettera g) del presente decreto.
Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all’art. 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP».
Qualora l’azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell’associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.
Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera a) del presente decreto), ai sensi dell’art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra.
a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonchè scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) spese per l’organizzazione di attività dimostrative o azioni di informazione;
b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti.
Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all’art. 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.
COSTI AMMISSIBILI PER LE «INIZIATIVE DI LETTERA B»
b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonchè progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di Lettera B»).
b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching;
b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;
d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;
ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
I costi di cui alla lettera d) sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.
Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all’art. 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.
Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera a) del presente decreto), ai sensi dell’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
Può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) sono ammissibili i seguenti costi, ai sensi dell’art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l’intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonchè costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.
Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.
Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera a) del presente decreto), ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilità.) e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonchè costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l’art. 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 651/2014, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).
I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 70% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate, fino a raggiungere un’intensità massima di aiuto pari al 70% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
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