MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 23 maggio 2023
Modifica del decreto 14 ottobre 2022, recante: «Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica»
Art. 1
1. È aggiunto all’art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 il comma 4-bis di seguito riportato:
«4-bis. Gli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e alla luce del periodo transitorio di applicabilità del regolamento (UE) n. 702/2014, riguardano altresì le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
a. aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell’innovazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 2022/2472), intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza;
c. aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472), volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.».
2. L’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1, comma 522 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 68, comma 15-bis del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e di quanto disposto nel regolamento (UE) n. 702/2014 e nel regolamento (UE) n. 2022/2472, l’attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto, le categorie di intervento, l’ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonchè le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.».
3. L’art. 1, comma 6, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 2022/2472, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.».
4. L’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«L’intensità delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472. In ogni caso, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472, l’intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all’art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l’importo dell’aiuto è limitato a euro 1.500,00 per consulenza. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all’art. 22 del regolamento (UE) n. 2022/2472, l’importo dell’aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili fino a un massimo di euro 25.000,00 per triennio per la consulenza fornita a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria e fino a un massimo di euro 200.000,00 per triennio per la consulenza fornita a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.».
5. L’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale, si articolano nelle categorie di interventi previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 all’art. 1 del presente decreto.».
6. L’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le categorie di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di soggetto proponente, nel rispetto dei costi ammissibili previsti dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472.».
7. L’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Il contributo è erogato nelle percentuali massime della spesa ammessa a finanziamento con le modalità riportate all’interno degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472.».
8. L’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 2022/2472 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi.».
9. L’art. 15, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto assumono la forma di sovvenzioni e, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 2022/2472, sono considerati aiuti “trasparenti”.».
10. L’art. 16, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano “necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo dell’attività” (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2022/2472, il soggetto proponente per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell’avvio delle attività per le quali chiede l’aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal sopracitato art. 6, paragrafo 2.».
11. L’art. 17, comma 1, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Il Ministero trasmette alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti previsti nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento n. 702/2014 o all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472.».
12. L’art. 17, comma 2, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 è sostituito dal seguente:
«Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto e degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472.».
Art. 2
1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163.
2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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