MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 5 settembre 2023

Interventi per la filiera agroalimentare

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

b) «Direzione generale»: la Direzione generale per la promozione della qualità agro-alimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

d) «Fondo»: il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito all’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

f) «Legge sui consorzi di tutela»: la legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificata dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

g) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

h) «Prodotti agroalimentari»: i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012;

i) «Sistema di controllo e certificazione»: il sistema di controllo e certificazione previsto dal Piano dei controlli di un prodotto designato da una DOP o IGP, redatto sulla base del relativo disciplinare di produzione dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero, ai sensi dell’art. 53 della legge sui consorzi di tutela;

j) «Società controllata»: la società a controllo pubblico disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società partecipate);

k) «Società in house»: la società in house disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società partecipate).

Art. 2

Ambito di applicazione, finalità e risorse finanziarie

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;

b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;

c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;

d) incrementare la rappresentatività dei consorzi di tutela, all’interno delle pertinenti filiere produttive, così come individuate dall’art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Le risorse finanziarie da assegnare nel quadro dell’applicazione del presente decreto ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, a valere sulle disponibilità in termini di residui di stanziamento di provenienza 2022 del Fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) consorzi di tutela;

b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

2. È ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già riconosciuti ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

3. Ai soli fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, di cui al presente decreto, la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell’art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

4. I soggetti beneficiari, di cui al precedente comma 1, possono presentare una sola domanda di contributo, a valere sugli interventi previsti dal presente decreto.

5. I consorzi di tutela possono far parte di una sola associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico.

6. Non è ammessa, da parte dei consorzi di tutela, la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b). In tale ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b).

Art. 4

Attività e spese ammissibili

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’art. 2 del presente decreto, possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell’art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attività:

a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;

b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità;

c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;

d) attività di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;

e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità.

2. Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attività.

3. Ai sensi del precedente comma 2, si considerano «costi di impianto e di ampliamento» quelli sostenuti per lo svolgimento delle attività previste nel precedente comma 1, lettere dalla a) alla d), nei seguenti casi:

a) se finalizzate a valorizzare DOP o IGP per le quali esistano consorzi di tutela di recente istituzione («start-up»). Ai fini del presente decreto, un consorzio di tutela si considera di recente istituzione («start-up») qualora il decreto ministeriale di riconoscimento, previsto dall’art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela, sia stato emanato non oltre i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) nelle ipotesi diverse da quelle previste dalla precedente lettera a), ovvero per i consorzi di tutela istituiti da oltre cinque anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono finanziabili le sole attività di cui al precedente comma 1, lettere dalla a) alla d), volte ad accrescere la capacità operativa dei soggetti beneficiari, per l’apertura di nuovi mercati nazionali e/o internazionali dei prodotti agroalimentari designati da DOP o IGP.

4. Con esclusivo riferimento ai «costi di impianto e di ampliamento» di cui al precedente comma 3, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto è subordinata alla predisposizione e presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, di apposito piano economico giustificativo dell’utilità pluriennale dei predetti costi ammissibili alle agevolazioni.

5. Ai sensi del precedente comma 2, si considerano «costi di sviluppo» quelli sostenuti per lo svolgimento delle attività previste nel precedente comma 1, lettera e), tra cui, a titolo esemplificativo: gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; i costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo.

6. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte entro quindici mesi dalla data di concessione del contributo.

Art. 5

Contributo concedibile, anticipo e regime di aiuti di Stato

1. A valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto ed entro il limite delle stesse, può essere concesso un contributo in conto capitale:

non superiore a 300.000,00 (trecentomila/00) euro per i soggetti beneficiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); oppure

non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro per i soggetti beneficiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b).

2. Non può essere richiesto un contributo inferiore a 60.000,00 (sessantamila/00) euro per singolo soggetto beneficiario, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) o b).

3. È consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

4. I contributi previsti dal presente decreto vengono concessi in esenzione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e della comunicazione della Commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie C 485 – del 21 dicembre 2022.

Art. 6

Modalità attuative

1. La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attività finanziabili, nonchè su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all’adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il provvedimento previsto dal precedente comma 1 disciplina, altresì, la costituzione e la composizione di un’apposita Commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del presente decreto e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1).

3. Ai componenti della suddetta Commissione non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

4. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero può avvalersi di una società controllata o di una società in house per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di erogazione dei contributi previsti dal presente decreto, previa verifica sulla congruità economica dell’offerta. Con apposita convenzione tra il Ministero e la società controllata o la società in house incaricata sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal precedente periodo sono posti a carico degli stanziamenti previsti dall’art. 2, comma 2, del presente decreto, nel limite massimo dell’1%.

Art. 7

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7098, P.G. 01, in termini di residui di stanziamento di provenienza 2022, assegnato con direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata dall’UCB-MASAF il 22 febbraio 2023 al n. 120 alla gestione dell’Ufficio P.Q.A.I. III della Direzione generale.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Criteri soggettivi (soggetto richiedente)
Descrizione criterioPunteggi
Consorzio di tutela riconosciuto per la prima volta negli ultimi 5 anni (“start-up”)12 punti
Rappresentatività del Consorzio di tutela (articolo 5 D.M. 12/04/2000, n. 61413)Se > 70% ma < 80% –> 5 punti

oppure

Se > 80% –> 8 punti

Presentazione della domanda di contributo da parte di un’a.t.i. composta da Consorzi di tutela10 punti

(N.B.: il punteggio si cumula a quello previsto per i Consorzi di tutela “start-up”, se facente parte dell’a.t.i.)

SUB-TOTALE: MAX 30 PUNTI
Criteri oggettivi (attività ammissibili)
Descrizione criterioPunteggi
Rilevanza e numero delle azioni di promozione (articolo 4, co. 1, lett. a)-d) del decreto)Se limitate alla zona di produzione prevista nel disciplinare della DOP-IGP

–> 2 punti ciascuna (max 4 punti)

Se di rilevanza nazionale

–> 5 punti ciascuna (max 10 punti)

Se di rilevanza internazionale

–> 7 punti ciascuna (max 21 punti)

Ricerche e studi scientifici su sostenibilità volti alla modifica dei disciplinari delle DOP-IGP (articolo 4, co. 1, lett. e))15 punti
SUB-TOTALE: MAX 50 PUNTI
 
SUB-TOTALE PUNTEGGI CRITERI “SOGGETTIVI” –> 30 PUNTI
SUB-TOTALE PUNTEGGI CRITERI “OGGETTIVI” –> 50 PUNTI
TOTALE PUNTEGGIO (MAX): 80 PUNTI