MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale n. 124922 del 27 febbraio 2023
Modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2021-2022 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi – Decreto Legislativo n. 102/2004
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina l’attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell’aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonché ai dettami dei Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022 e del combinato disposto dei regolamenti (UE) n.702/2014 e n.2008/2020.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “Agricoltore”: ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo e/o dei suoi membri;
b) “Imprenditore agricolo”: ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell’articolo 2135 c.c.;
c) “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall’agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate con la Compagnia di assicurazione dall’Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la Compagnia di assicurazione;
d) “Avversità atmosferica”: evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
e) “Calamità naturale”: evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
f) “Costo di smaltimento”: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;
g) “Soccida”: contratto a carattere associativo in un’impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;
h) “Piano”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, riferito ai Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022, che stabilisce, tra l’altro, l’entità dell’aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nei Piani sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa, area territoriale, calamità naturali ed altri eventi eccezionali e avversità atmosferiche, garanzia, tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nei Piani sono disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
i) “Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio (SGR)”: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa a tale misura, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
j) “Piano assicurativo individuale (PAI)”: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell’ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall’allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015;
k) “Piano di mutualizzazione individuale”: il documento di cui all’allegato B, lettera f) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162;
l) “Polizze ricavo”: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo è data dalla combinazione tra la riduzione della resa a fronte dell’insieme dei rischi di cui agli allegati 1.2 dei Piani e la riduzione del prezzo di mercato;
m) “Polizze indicizzate”: o polizze index based, si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell’effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
n) “Polizze sperimentali”: si intende l’insieme delle polizze ricavo e delle polizze indicizzate;
o) “Andamento climatico avverso”: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell’alterazione di parametri ricompresi nell’indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici;
p) “PMI”: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
q) “Riduzione di prezzo”: differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della Legge n. 388/2000, e dell’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, e il prezzo di mercato, determinato dall’ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell’anno di raccolta del prodotto assicurato;
r) “Domanda di aiuto”: domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell’aiuto;
s) “Data di presentazione domanda di aiuto”: data di presentazione all’Organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
t) “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;
u) “Codice OTP”: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;
v) “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell’agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno.
Articolo 3
(Soggetti ammissibili)
1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l’inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell’allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell’aiuto, nonché l’incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell’ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell’allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell’articolo 25 del medesimo regolamento, a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
Articolo 4
(Interventi ammissibili)
1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.
2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:
i. intestazione della Compagnia assicurativa;
ii. codice identificativo della Compagnia assicurativa;
iii. intestazione dell’assicurato;
iv. CUAA;
v. Riferimento alla campagna assicurativa 2021 o 2022;
vi. tipologia di polizza;
vii. numero della polizza;
viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi o prodotto con codice da decreto Standard Value per le polizze sperimentali;
ix. varietà con eventuale Id da decreto prezzi o decreto Standard Value per le polizze sperimentali;
x. avversità assicurate (solo per strutture e polizze sperimentali);
xi. garanzie assicurate;
xii. valore assicurato;
xiii. quantità assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati);
xiv. tariffa applicata;
xv. importo del premio;
xvi. soglia di danno e/o la franchigia;
xvii. data di entrata in copertura;
xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l’Organismo collettivo di difesa e la Compagnia assicurativa);
xix. nome dell’Organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);
b) La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all’anno solare;
c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all’agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all’allegato 1, punti A.1 e B.1 del presente avviso pubblico. L’entrata in copertura delle polizze non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2021 o 2022 a seconda dell’annualità di riferimento e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;
d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie, di cui all’allegato 1, punto A.2 del presente avviso pubblico, a cui possono aggiungersi quelle facoltative;
e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all’allegato 1, punto B.2-1.1 del presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;
f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell’Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale. Per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale;
g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall’agricoltore nell’ambito del SGR;
h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all’agevolazione, devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, di cui all’allegato 1, punto C.1 del presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte tra il 1° novembre 2020 ed il 31 maggio 2021 per l’annualità 2021, ovvero tra il 1° novembre 2021 ed il 31 maggio 2022 per l’annualità 2022;
i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l’accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l’intera produzione per Comune del prodotto frumento;
j) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili all’agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cui all’allegato 1, punto D.1 e D.2 del presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto D.3 per le produzioni vegetali e al punto D.4 per le produzioni zootecniche. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2020 per l’annualità 2021, ovvero a partire dal 1° novembre 2021 per l’annualità 2022 ed entro le scadenze riportate al punto D.5 del medesimo allegato;
k) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l’accesso al risarcimento, da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune;
l) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un’avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali di cui all’allegato 1, punto C.2 che sia formalmente riconosciuta dalle autorità nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonché l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che l’evento abbia arrecato danni alle colture di cui all’allegato 1, punto C.1. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita registrata avviene mediante l’utilizzo di indici biologici e/o metereologici;
m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell’articolo 1895 c.c. o entrare in copertura dopo l’insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati;
n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non è consentita la stipula di più polizze. Per ogni polizza è ammesso l’abbinamento ad un solo PAI;
o) Per ogni polizza è ammesso l’abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso è a carico dei fondi FEASR;
p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.
Articolo 5
(Impegni e altri obblighi)
1. I costi unitari di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti ministeriali relativi alle campagne assicurative 2021 e 2022.
2. Per le produzioni relative alle polizze sperimentali di cui agli allegati 1.C e 1.D, il valore unitario assicurato non può superare il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall’imprenditore agricolo.
3. Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall’imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 7 del PGRA di riferimento, è verificato tramite l’utilizzo degli “Standard Value” (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l’anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.
4. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l’Organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all’Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell’Organismo pagatore.
5. In caso di polizza collettiva, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell’Organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto può autorizzare il pagamento del contributo direttamente all’Organismo collettivo di difesa interessato.
6. Gli Organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l’altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all’organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l’accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.
7. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell’Organismo pagatore.
8. I richiedenti, ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni ivi riportate.
Articolo 6
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle polizze sperimentali.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo codice degli appalti”.
Articolo 7
(Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto)
1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:
a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all’inserimento di una PEC dell’azienda o altra PEC ad essa riferibile (articolo 14, comma 2, del decreto 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (articolo 4 del medesimo decreto) e alla verifica della validità del documento di identità; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d’uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell’allevamento, qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato al 2021 o al 2022;
b) provveduto all’informatizzazione della polizza o, in caso di polizze collettive, alla verifica dell’avvenuta informatizzazione da parte dell’Organismo collettivo cui aderisce;
c) provveduto a notificare e aggiornare i dati dell’allevamento in Anagrafe zootecnica.
Articolo 8
(Modalità di presentazione della domanda di aiuto)
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L’Organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di aiuto.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall’Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell’allegato 2 al presente decreto, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall’Organismo pagatore AGEA.
Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l’interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare dell’utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.
3. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 21 aprile 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
4. Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di aiuto entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l’Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attività propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.
5. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI;
b) la polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 12. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia assicurativa all’Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l’importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;
d) copia del documento di identità in corso di validità.
6. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.
7. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
8. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l’Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera c).
9. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 8 è fissato al 15 aprile 2023.
10. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l’indirizzo PEC valido per le finalità di cui all’articolo 14 del presente decreto.
11. La sottoscrizione della domanda comporta l’accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.
12. La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalità di pagamento ammessa, è riportata nell’allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non è consentito.
13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
Articolo 9
(Istruttoria delle domande di aiuto)
1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall’Organismo pagatore AGEA.
2. La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all’articolo 8 e la validità della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di aiuto.
3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all’articolo 5, la conformità della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l’inammissibilità a contributo della domanda di aiuto.
4. Nell’ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile, ad eccezione delle polizze sperimentali, sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per le campagne assicurative 2021 e 2022.
5. Nell’ambito dei controlli istruttori inerenti alle polizze sperimentali propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:
a. fra i dati del PAI e i relativi Standard Value; in particolare, sarà verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo Standard Value, l’agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica sarà rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione;
b. fra i dati della polizza e i dati del PAI, già verificati secondo la procedura di cui al punto a; in particolare, sarà verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI.
6. La documentazione, che l’agricoltore può presentare per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di cui al comma 5, lettera a. è la seguente:
a. fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;
b. registro corrispettivi.
7. Ai fini delle verifiche di sovracompensazione, per le polizze sperimentali si verifica che per la stessa combinazione CUAA/prodotto/rischio non siano presenti a sistema SGR, PAI presentati in ambito 17.1 o PAI rilasciati per la derivazione di un Piano di Mutualizzazione Individuale in ambito 17.2 abbinati o abbinabili a domande presentate ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022.
8. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4 o 5 lettera b), e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nei rispettivi Piani.
9. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti “de minimis”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.
10. Nell’ambito dei controlli propedeutici all’erogazione dell’aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.
11. All’esito delle ordinarie attività istruttorie, le somme dovute ai singoli beneficiari aderenti agli Organismi collettivi di difesa sono compensate con gli importi versati a titolo di acconto a favore degli Organismi collettivi medesimi ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542.
12. I controlli in loco per verificare la conformità delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, sono effettuati su un campione di aziende, determinato in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione è effettuata in base ad un’analisi dei rischi inerenti alle domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresì, verificano l’esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, già verificati attraverso le procedure di cui al comma 5, non sono oggetto di verifica nell’ambito dei controlli in loco.
13. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l’azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. Le modalità di esecuzione delle “visite sul luogo in cui l’operazione è realizzata” nell’ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.
14. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l’esito dell’istruttoria.
15. In caso di esito positivo dell’istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell’importo richiesto, la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverrà via PEC, con la quale, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell’istanza di riesame secondo le modalità indicate all’articolo 10.
16. In caso di irregolarità nella procedura di invio delle comunicazioni via PEC, AGEA sul portale SIAN, pubblicherà l’elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:
a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
b) a seguito dell’invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell’esito istruttorio/della richiesta di documentazione integrativa; oppure
c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul portale SIAN dell’elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.
17. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell’obbligo di assicurare l’intera produzione per territorio comunale, si procede all’istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/Comune.
Articolo 10
(Istanza di riesame)
1. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul portale SIAN dell’elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente articolo 8.
2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l’istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
4. Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l’esito dell’istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.
Articolo 11
(Approvazione delle domande ed erogazione del contributo)
1. L’Organismo pagatore AGEA provvede ad approvare l’elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell’indicazione della spesa ammessa e dell’aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all’erogazione dell’aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli specifici decreti di pagamento dell’Agenzia.
2. L’elenco dei beneficiari ammessi all’aiuto è reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.
3. L’Organismo pagatore AGEA provvede all’erogazione dell’aiuto spettante, anche in più soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all’atto di presentazione della domanda di aiuto.
4. Al fine di garantire una più rapida erogazione dell’aiuto, in linea con le necessità delle parti, l’Organismo pagatore AGEA può erogare un acconto fino al 40 percento della spesa premi sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva, ad esclusione delle domande per le quali è stato erogato un acconto a favore degli Organismi collettivi di difesa ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2022, n. 107542.
Articolo 12
(Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto)
1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall’Organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
3. Le modalità operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall’Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’Organismo pagatore AGEA, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
5. L’errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
6. In caso di individuazione e accettazione dell’errore palese, l’Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell’errore palese commesso sulla domanda di aiuto.
7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Articolo 13
(Cessione di aziende)
1. Per cessione d’azienda si intende “qualsiasi convenzione che ha come oggetto il trasferimento, la vendita o l’affitto di beni aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un preciso contesto produttivo e finalizzati allo svolgimento dell’attività d’impresa”.
2. La cessione d’azienda nella sua totalità può avvenire:
a) prima del termine ultimo di durata della copertura;
b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura.
3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento dell’aiuto, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all’azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:
a. provveda ad informare l’autorità competente dell’avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell’aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l’avvenuta cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale e laddove la polizza agevolata riguardi un allevamento zootecnico, anche l’Anagrafe zootecnica.
b. presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto. Nel caso in cui la cessione d’azienda sia avvenuta prima del pagamento del premio assicurativo, il cessionario deve pagare il relativo premio.
4. I controlli degli atti amministrativi di cui all’articolo 3 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell’azienda del cedente; nei soli casi di cui al comma 2, lettera a), i controlli di cui all’articolo 3, comma 3, saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento.
5. L’azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022.
6. Nei soli casi di cui al comma 2, lettera b), il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che:
a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l’autorità competente dell’avvenuta cessione e che nulla potrà essere richiesto né dovuto al cessionario;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell’aiuto di cui al presente decreto.
7. Qualora la titolarità di un’azienda venga trasferita nella sua totalità, a seguito di successione mortis causa, l’aiuto è erogato all’erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compreso, se del caso, il pagamento del premio assicurativo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti verrà effettuato a seconda del momento del verificarsi dell’evento successorio:
a) nel caso in cui l’evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall’erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell’azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3 è svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l’evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l’erede dovrà provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all’avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo;
b) qualora invece l’evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de cuius ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli degli atti amministrativi di cui all’articolo 3 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell’azienda del de cuius ad esclusione dei controlli di cui all’articolo 3, comma 3, che saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del de cuius che del relativo trasferimento in capo all’erede a far data dall’evento successorio.
8. Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall’Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
9. Le modalità attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.
Articolo 14
(Modalità di gestione della comunicazione con i richiedenti)
1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l’indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: Via XX Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 – 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it PEC: protocollo@pec.agea.gov.it
2. Per i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà dell’indirizzo PEC, ai sensi della Legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno mediante PEC; per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all’obbligatorietà dell’indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:
– per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
– per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.
Articolo 15
(Modalità di calcolo ed erogazione del contributo)
1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all’istruttoria delle domande di aiuto di cui all’articolo 9 del presente decreto è pari al:
a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
b) 65% per le polizze sperimentali.
Articolo 16
(Dotazione finanziaria)
1. Per l’attuazione del presente decreto è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di € 40.000.000,00, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.
2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilità di bilancio nazionale.
3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di annualità successive.
Articolo 17
(Norme di rinvio)
1. Ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 8 comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s’intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Articolo 18
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
1. I dati forniti saranno trattati in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Responsabile del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale nominato dal Ministero Titolare del trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 – 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it.
Allegati
(omissis)
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