MINISTERO dell’ AMBIENTE – Decreto ministeriale n. 109 dell’ 8 maggio 2026

Regolamento recante Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426

Art. 1

Modalità di iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando pubblicato sul Portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè sul proprio sito internet istituzionale, indice una selezione per titoli per l’iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 11, terzo periodo, della legge n. 394 del 1991, l’iscrizione all’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

Requisiti per l’ammissione alla selezione

1. Per accedere alla selezione di cui all’articolo 1 e ai fini dell’iscrizione all’Albo, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un’università statale della Repubblica italiana o presso un’università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui alle lettere a) o b), secondo la vigente normativa. A pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza sono dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, fatta salva la possibilità, per il candidato medesimo, di richiedere l’ammissione alla selezione con riserva dell’acquisizione del provvedimento di equipollenza ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Per accedere alla selezione di cui all’articolo 1 e ai fini dell’iscrizione all’Albo, è richiesto, altresì, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere dirigente appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato, per almeno tre anni, specifica esperienza in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità;

b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in posizione non dirigenziale, che abbia ricoperto, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, incarichi di servizio correlati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità;

c) sia in possesso di conoscenze e comprovata professionalità, anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell’ambiente e della biodiversità, desumibili da concrete esperienze di lavoro maturate nei medesimi settori per almeno sei anni. Nel caso in cui le concrete esperienze di lavoro siano state maturate presso amministrazioni statali, in posizione dirigenziale, il termine di sei anni di cui al primo periodo è ridotto a tre anni.

3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da rendere sul Portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo il candidato attesta altresì se sia o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione, indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se riportate in primo grado di giudizio, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Art. 3

Commissione di valutazione e giudizio di idoneità

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica è nominata la Commissione per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 2, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nel rispetto del principio della parità di genere ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La partecipazione dei membri alla Commissione non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Presidente è scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili. I restanti due componenti sono scelti tra:

a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che risultino aver maturato un’esperienza professionale, di almeno sei anni, in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità;

b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.

2. La valutazione dei titoli di cui all’articolo 2, ai fini del giudizio di idoneità, è effettuata secondo le modalità definite con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di cui all’articolo 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalità di valutazione dei titoli di cui all’articolo 2 possono essere integrate con il bando di cui all’articolo 1.

3. Sono iscritti all’Albo coloro che riportano un punteggio non inferiore a quello minimo definito nel decreto ai sensi del comma 2.

Art. 4

Cause di inconferibilità, cancellazione e sospensione dall’Albo

1. Non possono essere iscritti all’Albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso le pubbliche amministrazioni;

c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

d) hanno riportato sentenze penali di condanna o sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale che dispongono l’applicazione di pene accessorie, ancorchè non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione, nonchè per i reati previsti dal libro secondo, titolo VI-bis, del codice penale, ancorchè nelle ipotesi in cui, in considerazione dell’entità della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2. Il Ministero, previo contradditorio, dispone motivatamente la cancellazione dall’Albo del soggetto iscritto nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, sopraggiunga il collocamento in posizione di quiescenza del soggetto interessato, ovvero nel caso in cui il medesimo sia sottoposto o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell’Albo, ciascun soggetto iscritto è tenuto a comunicare al Ministero, almeno sei mesi prima, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.

4. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all’Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l’immagine dell’amministrazione o il complessivo giudizio di idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale, sentito l’interessato, può disporne cautelativamente la sospensione dall’iscrizione all’Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.

Art. 5

Disciplina transitoria e abrogazioni

1. I direttori in carica e i soggetti già iscritti nell’Albo alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono iscritti di diritto nell’Albo rinnovato ai sensi del regolamento medesimo.

2. I direttori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento permangono nelle loro funzioni fino alla cessazione della relativa nomina.

3. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, è abrogato.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.