MINISTERO dell’ AMBIENTE – Decreto ministeriale n. 45 del 26 gennaio 2023
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.
2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonchè i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
3. L’allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 2
Classificazione degli interventi e delle opere
1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere:
a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall’articolo 4;
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall’articolo 5;
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall’articolo 6;
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:
a) area di intervento: area ricompresa nel sito di interesse nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto del presente regolamento;
b) Autorità procedente: amministrazione deputata per legge al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo;
c) Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
d) indagini preliminari: indagini preliminari previste dagli articoli 242-ter, comma 4, lettera a), e 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) sito già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si è concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero, in tutti gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l’analisi di rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica;
f) valutazione delle interferenze: valutazione prevista dall’articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali: interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l’esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) interventi di urgenza: interventi necessari per ovviare a eventi imprevedibili la cui mancata esecuzione determinerebbe situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o all’ambiente.
Capo II
Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Art. 4
Attività libere
1. Gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attività libere. Rientrano in tale fattispecie:
a) gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
b) gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c);
c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.
2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all’articolo 11 entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all’articolo 3, comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti.
3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 5
Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata
1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di interventi:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.
2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione.
3. Ai fini del controllo di cui all’articolo 11, la relazione tecnica asseverata è trasmessa all’Autorità procedente nonchè alla provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 6
Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)
1. Laddove intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne dà comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’avvio dei lavori, all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa del sito, l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l’avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.
Art. 7
Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell’area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalità:
a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242 del medesimo decreto legislativo;
b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l’area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell’articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;
c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell’esecuzione degli interventi e delle opere;
d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
3. Ai fini del controllo di cui all’articolo 11, la relazione tecnica asseverata è trasmessa all’Autorità procedente nonchè alla provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.
4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. Qualora dall’applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.
Capo III
Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali
Art. 8
Interventi soggetti a valutazione delle interferenze
1. Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell’articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalità di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall’articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
Art. 9
Procedure per la valutazione delle interferenze
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all’articolo 8 nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell’area di intervento, sono acquisiti:
a) secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e opere previste dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) mediante i risultati dell’analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti già caratterizzati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l’istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
4. Ricevuta l’istanza di cui al comma 3, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), all’Istituto superiore di sanità (ISS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente.
5. Per l’istruttoria tecnica si applica l’articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti della Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
Art. 10
Criteri per la valutazione delle interferenze
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica effettua la valutazione di cui all’articolo 8 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
b) compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
c) compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.
Art. 11
Modalità di controllo
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all’articolo 5 compete all’Autorità procedente.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall’applicazione delle tariffe vigenti.
Allegato
(articolo 2, comma 1, lettera d))
Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti:
1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondità non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell’acquifero, dovendosi mantenere costantemente all’interno dell’orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell’ambito dell’orizzonte saturo del terreno è consentito l’inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo di progetto può essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalità di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m².
La condizione n. 2 non si applica:
a) alle opere lineari di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonchè alle opere connesse;
c) alle unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
Requisiti ambientali:
Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell’estensione dell’area di intervento.
Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondità:
un campione rappresentativo del primo metro di profondità;
un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l’intervento/opera;
un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondità inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l’indagine può arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondità di 5 m.
La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell’area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti.
All’esito della fase di caratterizzazione dell’area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi:
Tabella 1
CASO | [C] Alla profondità del fondo scavo di progetto | [C] In frangia capillare | NOTE/PRESCRIZIONI |
CASO 1 | <CSC | <CSC | L’intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero per i suoli risulta conforme alle CSR approvate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifica il modello concettuale definitivo approvato. |
CASO 2 | <CSC | >CSC | L’intervento/opera: a) non deve interessare la frangia capillare e il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondità; b) non deve prevedere la presenza prolungata dell’uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle CSC siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell’opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell’area. |
CASO 3 | >CSC | <CSC | I valori di concentrazione sono stati riportati al di sotto delle CSC mediante le procedure semplificate di cui all’allegato 4, titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all’insaturo (1° caso). |
[C] – concentrazione riscontrata
CSC – concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso
CSR – concentrazione soglia di rischio
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