MINISTERO dell’ INTERNO – Decreto del 6 giugno 2024
Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi
Decreta
Art. 1
Inviti da parte di Sogei S.p.a.
1. I comuni tenuti al monitoraggio ai sensi dell’art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e al monitoraggio ai sensi dell’art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, trasmettono a Sogei – Società generale d’informatica S.p.a. le relative certificazioni nei termini fissati dai rispettivi decreti ministeriali che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione sull’utilizzo delle risorse.
2. Per certificazione, ai fini del presente decreto, si intende la compilazione e la chiusura delle schede di monitoraggio e rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP di cui all’art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all’art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di invio delle certificazioni di cui al comma precedente, per gli esercizi 2023 e successivi, ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli esercizi 2021 e 2022, Sogei – Società generale d’informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, invita gli enti che non hanno trasmesso le certificazioni di cui al comma 1 a provvedere entro trenta giorni successivi alla ricezione dell’invito.
Art. 2
Comunicazione di Sogei S.p.a. al Ministero dell’interno
1. Decorsi inutilmente i trenta giorni dall’inoltro dell’invito di cui all’art. 1, comma 3, Sogei – Società generale d’informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmette tempestivamente una specifica comunicazione al Ministero dell’interno contenente l’elenco dei comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni e l’elenco dei comuni che hanno certificato, in tutto ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati.
Art. 3
Commissario sindaco
1. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente articolo, il Ministero dell’interno provvede con proprio decreto a nominare commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, il sindaco dei comuni rientranti in entrambi gli elenchi di cui all’art. 2.
2. Il commissario di cui al precedente comma provvede:
a) nel caso di inadempimento all’obbligo di invio delle certificazioni, a trasmettere le stesse a Sogei – Società generale d’informatica S.p.a. nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1;
b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, ad attivarsi affinchè l’Ente metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, il commissario trasmette a Sogei – Società generale d’informatica S.p.a., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l’anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all’art. 4.
3. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, si procede ai sensi del comma 2, lettera b). Il cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b), è trasmesso nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della certificazione.
Art. 4
Elementi del cronoprogramma e relativo monitoraggio
1. Il cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b), dovrà elencare le azioni che l’ente ha intenzione di intraprendere per raggiungere l’obiettivo di servizio o il LEP assegnato, entro il 2027, per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l’infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità, ed entro il 2030 per il potenziamento dei servizi sociali con particolare attenzione alla dotazione di assistenti sociali.
2. Il cronoprogramma dovrà specificare le modalità di spesa delle risorse, non utilizzate negli anni precedenti, che potranno essere destinate:
a. alla gestione dei servizi nell’anno in corso o negli anni successivi, fermo restando il termine finale relativo a ciascun servizio, di cui al comma 1;
b. all’erogazione di contributi o voucher nell’anno in corso o negli anni successivi;
c. all’acquisto di strumentazioni e attrezzature, nonchè ad interventi di manutenzione anche straordinaria, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo assegnato nell’anno in corso o degli obiettivi per gli anni futuri.
3. Lo schema del cronoprogramma verrà definito e pubblicato dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
4. Il cronoprogramma dovrà essere inviato in modalità digitale dal commissario in un apposito portale messo a disposizione da Sogei – Società generale d’informatica S.p.a. e sarà oggetto di rendicontazione nell’ambito del monitoraggio annuale degli obiettivi di servizio.
Art. 5
Commissario prefettizio
1. Qualora, alla scadenza dei termini di cui all’art. 3, commi 2 e 3, perduri l’inadempimento all’obbligo di invio delle certificazioni, o, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, all’obbligo di invio del cronoprogramma di cui al precedente articolo, Sogei – Società generale d’informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trasmette tempestivamente una nuova comunicazione al Ministero dell’interno contenente un elenco dei comuni ancora inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni e un elenco dei comuni inadempienti all’obbligo di invio del cronoprogramma.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, il Ministero dell’interno provvede con proprio decreto a nominare, su designazione del prefetto, un commissario, il quale procede, a titolo gratuito e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, agli adempimenti di cui all’art. 3, comma 2.
3. Qualora dai cronoprogrammi di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), gli obiettivi o i LEP assegnati per il potenziamento dei posti nei servizi educativi per l’infanzia e per il potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità non risultino raggiunti entro il 2027 e quelli assegnati per il potenziamento dei servizi sociali comunali non risultino raggiunti entro il 2030, Sogei – Società generale d’informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procede tempestivamente a darne comunicazione al Ministero dell’interno che provvede con proprio decreto a nominare, su designazione del prefetto, un commissario. Il commissario provvede, a titolo gratuito e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi o dei LEP di cui al primo periodo.
Art. 6
Recupero risorse per assenza di utenti
1. Nel caso in cui dalla certificazione risulti l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento, il Ministero dell’interno, su specifica comunicazione di Sogei – Società generale d’informatica S.p.a., provvede con proprio decreto, all’individuazione delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e quelle assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da recuperare secondo le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine della riassegnazione al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi di cui all’art. 1, comma 496, legge n. 213 del 2023.
Art. 7
Utilizzo risorse esercizi 2021 e 2022
1. I comuni, compresi quelli destinatari delle misure di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, utilizzano le risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, accertate negli esercizi 2021 e 2022 e confluite nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione di cui all’art. 187, comma 3-ter, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEP assegnati per l’esercizio 2024.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.