MINISTERO dell’ INTERNO – Decreto ministeriale del 20 novembre 2025
Adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226 istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System-EES)
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 18, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, finalizzato all’adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES):
a. determina le autorità nazionali di frontiera, nonchè quelle competenti in materia di immigrazione;
b. designa le autorità nazionali responsabili per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati;
c. disciplina le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonchè di comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES), conformemente all’art. 1 del regolamento (UE) 2017/2226:
a) registra e conserva la data, l’ora e il luogo d’ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri presso cui l’EES è operativo;
b) calcola la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di tali paesi terzi;
c) genera le segnalazioni destinate alle autorità nazionali di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto, allo scadere del soggiorno autorizzato;
d) registra e conservare la data, l’ora e il luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata, nonché l’autorità che ha rifiutato l’ingresso e la relativa motivazione.
3. Fermo restando i casi di esclusione specificamente individuati all’art. 1, paragrafo 1, capoverso 3), (al punto 3.), del regolamento (UE) 2017/2225, le disposizioni del presente decreto si applicano, all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna, agli stranieri:
a. ammessi nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;
b. familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di Paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione (in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un Paese terzo dall’altra) e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 o 20 della medesima direttiva, ovvero di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002;
c. respinti dalla polizia di frontiera ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto è rifiutato l’ingresso nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) regolamento: il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011;
b) controllo di frontiera: l’attività di controllo sulle persone, svolta alle frontiere esterne dal personale degli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
c) reati di terrorismo: i reati di cui all’art. 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale;
d) reati gravi: i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell’allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni;
e) sistema di ingressi/uscite, o Entry/Exit System o EES: il sistema per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017;
f) soggiorno di breve durata: il soggiorno nel territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;
g) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) autorità nazionali di frontiera: gli Uffici di polizia di frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di frontiera, di cui ai decreti del Ministro dell’interno del 16 marzo 1989, del 13 giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernenti l’organizzazione degli Uffici di polizia di frontiera;
b) autorità nazionali competenti per l’immigrazione ai fini del regolamento: le Questure della Repubblica;
c) autorità nazionali competenti per i visti: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell’interno, individuate ai sensi dell’art. 3 del decreto dei Ministeri degli affari esteri e dell’interno del 6 ottobre 2011, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, nonchè i questori della Repubblica per le attività di proroga del visto di cui all’art. 4-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) autorità nazionali designate per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati: le Forze di polizia di cui all’art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale della polizia di prevenzione per le attività di cui all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Direzione investigativa antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 2007, n. 124, nonchè la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all’art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e le Autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere d) ed e) del presente decreto;
e) Central Access Point o punto di accesso centrale o CAP: unità organizzativa di cui al considerando 28 e all’art. 29, paragrafo 3, del regolamento, allocata presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, che espleta le attività di cui all’art. 5 del presente decreto;
f) focal-point locale o amministratore locale: personale in forza presso l’ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera e presso la questura della Repubblica, responsabile per la creazione, cancellazione, reset e modifica dei profili autorizzativi degli utenti che operano sui sistemi nazionali SIF ed EES/ETIAS-Immigration;
g) NUI: la National Uniform Interface, cioè l’interfaccia unica nazionale prevista dall’art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, che si compone di due apparati fisici forniti e gestiti da euLISA ed allocati, rispettivamente, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e presso il centro elaborazione dati della Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale competente per la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;
h) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’art. 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) Direzione centrale della polizia criminale: la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’art. 5, primo comma, lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121;
j) Direzione centrale della polizia di prevenzione: la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’art. 5, primo comma, lettera e), della legge 1° aprile 1981, n. 121;
k) Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere: la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
l) personale debitamente autorizzato: il soggetto abilitato all’accesso ai dati dell’EES, sulla base di specifici profili di autorizzazione;
m) Sistema EES/ETIAS Immigration o EES/ETIAS Immigration: sistema informativo nazionale di supporto alle attività di controllo svolte dalle Autorità nazionali competenti per l’immigrazione che consente l’interrogazione del sistema EES, in conformità agli articoli 26, paragrafo 1, e 27, paragrafo 1, del regolamento;
n) Sistema Informativo I-VIS (Interior – Visa information System) o Sistema informativo per la trattazione delle domande di visto N-VIS/L-VIS (National/Local – Visa Information System): sistema informativo in uso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell’interno ai fini del rilascio e del controllo dei visti, del controllo o della proroga dei visti sul territorio nazionale, nonchè per l’annullamento e la revoca degli stessi;
o) Sistema Informativo Frontiere o SIF: sistema informativo nazionale di supporto alle attività di controllo svolte dalle autorità nazionali di frontiera che consente l’interrogazione contestuale delle banche dati nazionali, unionali e internazionali (INTERPOL), in conformità all’art. 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);
p) Sistema self-service o Kiosk o postazione esterna Kiosk: sistema automatizzato, di cui all’art. 2, punto 23), del regolamento (UE) 2016/399, che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e può essere utilizzato per il pre-inserimento, nell’EES, dei dati anche trasmessi dal viaggiatore, alle autorità nazionali di frontiera di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto, tramite applicazioni per dispositivi mobili rese disponibili dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti ac) e ad), del regolamento (UE) 2019/1896; tali sistemi automatizzati accedono al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF;
q) uffici consolari: gli Uffici consolari di prima categoria, le ambasciate nell’esercizio delle funzioni consolari e le delegazioni diplomatiche speciali, se incaricate del rilascio di visti;
r) unità operativa: l’ufficio che in seno alle autorità designate di cui alla lettera d) del presente comma, è autorizzato a richiedere l’accesso ai dati dell’EES, attraverso il punto di accesso centrale;
s) varco automatico o eGates o postazione esterna eGates: infrastruttura elettronica, prevista all’art. 2, punto 24), del regolamento (UE) 2016/399, in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata; i sistemi eGates accedono al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF.
Art. 3
Accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES per le autorità di frontiera e per l’immigrazione
1. Il personale di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, accede al sistema EES, per le finalità previste dal regolamento, mediante il collegamento assicurato dal SIF e con l’utilizzo di postazioni manuali al SIF o delle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, nonchè mediante il collegamento assicurato dall’EES/ETIAS Immigration con l’utilizzo delle relative postazioni manuali al sistema.
2. Per le esigenze delle autorità nazionali di frontiera, l’accesso al sistema EES è operato dalle postazioni manuali del SIF, nonchè dalle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, a cura del singolo utente già abilitato all’accesso in SIF.
3. I profili di autorizzazione all’accesso al SIF da parte del singolo utente sono curati dal focal point del SIF, di cui all’art. 2, comma 2, lettera f), del presente decreto. Il focal point è formalmente incaricato dal dirigente dell’Ufficio di polizia di frontiera o dell’Ufficio con attribuzioni di polizia di frontiera che ne cura la selezione tra il personale in forza presso la medesima struttura operativa.
4. Per le esigenze delle autorità nazionali competenti per l’immigrazione, l’accesso al sistema EES ha luogo dalle postazioni manuali dell’EES/ETIAS Immigration ed è a cura dell’operatore che, in servizio presso l’Ufficio immigrazione delle Questure della Repubblica, è abilitato quale utente dell’EES/ETIAS Immigration.
5. La gestione delle utenze dell’EES/ETIAS Immigration è in carico al focal point dell’EES/ETIAS Immigration che cura i profili di autorizzazione del singolo operatore. Il focal point dell’EES/ETIAS Immigration di cui all’art. 2, comma 2, lettera f), del presente decreto, è individuato nell’ambito del personale in servizio presso la competente Questura e formalmente incaricato.
6. L’accesso ai dati di cui al presente articolo è riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all’art. 2, comma 2, lettera l) del presente decreto.
Art. 4
Accesso al sistema EES da parte delle autorità nazionali competenti per i visti
1. Il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accede al sistema EES per le finalità previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato tramite il sistema VIS.
2. Per le esigenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in qualità di autorità nazionale competente per i visti, l’accesso al sistema EES è effettuato tramite N-VIS da parte degli utenti abilitati all’accesso a N-VIS.
3. Per le esigenze degli uffici consolari, l’accesso al sistema EES è effettuato tramite L-VIS da parte degli utenti abilitati all’accesso a L-VIS.
4. I profili di autorizzazione per l’accesso al sistema N-VIS dei singoli utenti sono creati, modificati e cancellati dall’amministratore di sistema N-VIS in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su richiesta del capo dell’ufficio responsabile per i visti presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L’amministratore di sistema N-VIS è nominato con provvedimento del direttore generale competente per la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche.
5. I profili di autorizzazione per l’accesso al sistema L-VIS dei singoli utenti sono creati, modificati e cancellati dall’amministratore di sistema L-VIS in servizio presso l’ufficio consolare, su richiesta del capo dell’ufficio consolare.
L’amministratore di sistema è formalmente nominato dal Capo dell’Ufficio consolare.
6. L’accesso al sistema EES è riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato appartenente alle autorità nazionali competenti per i visti.
7. Il personale del Ministero dell’interno ed i questori della Repubblica di cui all’art. 2, comma 2, lettera c), accedono al sistema EES per le finalità previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato utilizzando l’applicativo I-VIS.
Art. 5
Allocazione del CAP e relative competenze
1. Il CAP di cui all’art. 2, comma 2, lettera e), del presente decreto, è allocato presso la Direzione centrale della polizia criminale di cui all’art. 2, comma 2, lettera i), dello stesso decreto, e, conformemente a quanto previsto dall’art. 31 del regolamento, nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo articolo, assolve al controllo di congruità delle richieste di consultazione affinchè siano soddisfatte le condizioni indicate all’art. 32 del predetto regolamento, fermi i poteri dell’autorità giudiziaria.
2. I dati dell’EES consultati sono trasmessi all’unità operativa di cui all’art. 2, comma 2, lettera r), del presente decreto, che ha avanzato la richiesta, in modo da non compromettere la loro sicurezza.
3. In caso di accesso ingiustificato ai dati dell’EES risultante dalla verifica successiva, le autorità che hanno avuto accesso ai dati cancellano le informazioni acquisite dall’EES dandone notizia al CAP, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente.
4. L’organizzazione del CAP è stabilita con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del Vicedirettore generale della pubblica sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale.
5. Conformemente a quanto previsto dall’art. 29, paragrafo 3, del regolamento, il CAP agisce nello svolgimento dei propri compiti in modo del tutto indipendente dalle autorità designate di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, ed il controllo viene effettuato con le garanzie di cui al provvedimento adottato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Il CAP è distinto dalle stesse autorità designate e non riceve da esse istruzioni in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.
Art. 6
Procedure di accesso ai fini del contrasto
1. Il personale di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, richiede la consultazione dei dati presenti nel sistema EES tramite il CAP, per le finalità previste dall’art. 1, paragrafo 2, del regolamento.
2. Le procedure di accesso all’EES a fini di contrasto di cui all’art. 31 del regolamento da parte del CAP e la trasmissione all’unità operativa richiedente dei dati consultati sono disciplinate con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del Vicedirettore generale della pubblica sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresì disciplinate le modalità di cancellazione delle informazioni nei casi di ingiustificato accesso ai sensi dell’art. 31, paragrafo 3, del regolamento.
4. L’accesso di cui al presente articolo è riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), del presente decreto.
Art. 7
Elenco delle unità operative autorizzate ad accedere e consultare i dati nel sistema EES
1. La Direzione centrale della polizia criminale di cui all’art. 2, comma 2, lettera 1), del presente decreto, cura la conservazione dell’elenco delle unità operative di cui all’art. 2, comma 2, lettera r), del presente decreto, dipendenti dalle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l’accesso ai dati dell’EES, attraverso il CAP.
2. L’elenco di cui al comma 1 è adottato e costantemente aggiornato con uno o più decreti direttoriali, a cura della Direzione centrale della polizia criminale, sulla base delle designazioni fatte pervenire alla medesima Direzione dagli uffici di vertice di ciascuna delle autorità nazionali di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.
Art. 8
Conservazione temporanea dei dati negli archivi o nei sistemi nazionali
1. Il SIF di cui all’art. 2, comma 2, lettera o), del presente decreto, nei casi di indisponibilità tecnica prevista dall’art. 21 del regolamento, conserva, per il tempo strettamente necessario, i dati di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell’EES non appena tecnicamente possibile.
2. I dati di cui al comma 1 sono conservati temporaneamente in modalità cifrata e sono cancellati una volta ristabilita l’operatività del sistema centrale EES e della NUI di cui all’art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
3. Per le operazioni eseguite dalle postazioni manuali del SIF e dai sistemi esterni kiosk ed eGates sono registrati e sono conservati i relativi dati di tracciamento.
4. L’EES/ETIAS Immigration, di cui all’art. 2, comma 2, lettera m), del presente decreto, nei casi di indisponibilità tecnica prevista dall’art. 21 del regolamento, conserva per il tempo strettamente necessario, i dati alfanumerici di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento.
5. I dati di cui al comma 4 sono conservati temporaneamente in modalità cifrata e sono cancellati una volta ristabilita l’operatività del sistema centrale EES e della NUI di cui all’art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
6. Per le operazioni eseguite sono registrati e conservati, per il tempo previsto dall’art. 46, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento, i relativi dati di tracciamento.
Art. 9
Disposizioni sul trattamento dei dati nell’EES
1. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali di frontiera e per l’immigrazione sulla base del regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», ad eccezione dei casi in cui il trattamento sia per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.
2. Per il trattamento dei dati personali dell’EES di cui al comma 1, l’autorità centrale titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, è individuata nel Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, fatta eccezione per i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 3.
3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali designate per le finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati sulla base del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. Per il trattamento dei dati personali dell’EES di cui al comma 3 effettuato dalle autorità nazionali di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, il titolare del trattamento è individuato per ciascuna ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
5. I titolari del trattamento nominano i soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 19 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nel rispetto delle disposizioni ivi previste.
6. I responsabili della protezione dei dati assicurano i compiti di cui agli articoli 39 del regolamento (UE) 2016/679 e 30 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Art. 10
Autorità di controllo
1. L’Autorità di controllo nazionale ai sensi degli articoli 55, paragrafo 1, e 58, paragrafo 2, del regolamento, è il Garante per la protezione dei dati personali di cui all’art. 153, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento, con le modalità previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento generale sulla protezione dei dati, nonchè dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Art. 11
Comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 41, del regolamento (UE) 2017/2226
1. Le Autorità di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) non trasferiscono o comunque non mettono a disposizione di paesi terzi, di organizzazioni internazionali o di enti privati i dati conservati nell’EES, se non nelle forme e modi previsti dai paragrafi 2 e 6, dell’art. 41 del regolamento e con le garanzie di cui al secondo comma dello stesso paragrafo.
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui di cui all’art. 2, comma 2, lettera h), del presente decreto, comunica senza indugio a eu-LISA, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, 3° e 4° periodo, del regolamento, l’elenco delle Autorità nazionali di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Nell’elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità deve avere accesso ai dati EES.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza conserva l’elenco delle autorità designate, aggiornandolo se necessario, e provvede a darne comunicazione a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell’art. 29, paragrafo 2, del regolamento.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede altresì a comunicare a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell’art. 29, paragrafo 4, del regolamento, il punto di accesso centrale di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.