MINISTERO dell’ INTERNO – Decreto ministeriale del 27 agosto 2025

Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente nella Piattaforma digitale nazionale dati, per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente nella piattaforma digitale nazionale dati (di seguito PDND), al fine di consentire ai notai iscritti al ruolo di cui all’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere, tramite la Rete unitaria del notariato (di seguito RUN), gestita dal Consiglio nazionale del notariato (di seguito CNN), per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico professionale, i certificati anagrafici individuati nell’allegato 1 «Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici», che forma parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

2. Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonchè di estrazione di elenchi di iscritti.

Art. 2

Servizi dell’ANPR per i notai

1. Il Ministero dell’interno ed il CNN sono rispettivamente erogatore e fruitore dei servizi afferenti all’ANPR messi a disposizione tramite la PDND del Dipartimento per la trasformazione digitale di cui all’art. 50-ter del CAD.

2. La verifica dell’iscrizione del notaio al ruolo di cui all’art. 24 della legge n. 89 del 1913 è garantita dal CNN ed eventualmente interrogabile mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter del CAD.

3. Il CNN mette a disposizione, attraverso la Rete unitaria del notariato (RUN), al notaio una interfaccia applicativa, in una specifica sezione, per la fruizione del servizio di rilascio dei certificati di cui all’allegato 1, previa identificazione informatica con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo.

4. Il certificato è reso immediatamente disponibile al notaio che lo ha richiesto per il tramite di un colloquio applicativo le cui informazioni tecniche di implementazioni sono conformi a quanto espressamente indicato per i fruitori degli e-service esposti sulla PDND ed in conformità a quanto indicato nell’allegato 2 del presente decreto.

5. I certificati sono richiesti dal notaio per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico professionale e sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

6. Il CNN consente ai notai in esercizio di richiedere i certificati necessari a garantire lo svolgimento delle attività professionali, in un numero non superiore a trenta certificati al giorno per ogni notaio.

7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l’ANPR, estrae un campione di notai individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre, nonchè sulla base dei criteri ulteriori che sono individuati dal Ministero dell’interno, anche tenendo conto degli esiti delle verifiche  precedenti, e resi pubblici sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it Il campione è corredato delle registrazioni relative agli accessi e alle operazioni compiute dal singolo notaio, comprensive di codice fiscale del notaio, data e ora degli accessi, numero dei certificati richiesti, esito delle operazioni e identificativo di sessione.

8. Il campione, di cui al precedente comma 7, è inviato dal Ministero dell’interno al CNN. Il CNN od il responsabile del trattamento di cui all’art. 3, comma 8, del presente decreto, lo trasmette, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto ai fini della legittimità degli accessi, ai Consigli notarili distrettuali competenti per l’esercizio dei compiti di vigilanza di cui agli articoli 93 e 93-bis della legge n. 89 del 1913. L’esito della verifica è trasmesso dal Consiglio notarile distrettuale al CNN che ne dà comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’interno, nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio è sospeso nei confronti dei notai oggetto della verifica.

9. Le specifiche tecniche di accesso all’ANPR per il tramite della piattaforma PDND sono reperibili all’indirizzo https://docs.pagopa.it.

Nell’allegato 1 sono descritte le misure di sicurezza e le modalità di tracciamento effettuate da ANPR. La lista dei certificati che possono essere richiesti dal notaio è altresì definita nello stesso allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

10. Le misure di sicurezza e le modalità di tracciamento effettuate dal CNN, sono contenute nell’allegato 2 (disciplinare tecnico) del presente decreto.

Art. 3

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell’interno è titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR per le finalità di conservazione, di comunicazione e di adozione delle relative misure di sicurezza nonchè dei dati necessari alle verifiche di cui all’art. 2, comma 7 e 8, ed all’adozione delle conseguenti misure.

2. Il CNN è titolare del trattamento dei dati connessi alla gestione della infrastruttura RUN e del trattamento dei dati dei notai che utilizzano la RUN, sia ai fini della verifica dell’iscrizione al ruolo di cui all’art. 24 della legge n. 89/1913 che dell’identificazione informatica per l’accesso alla piattaforma.

3. Il CNN e i consigli notarili distrettuali trattano i dati necessari a svolgere le verifiche previste dal presente decreto in qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuno per le proprie competenze.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il CNN, attraverso la società Notartel S.p.a. – S.B., è altresì responsabile del trattamento dei dati relativi ai diversi servizi erogati dalla RUN ai singoli notai, incluso quello di accesso ai certificati di ANPR tramite la PDND, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per conto di ciascun notaio che aderisce al servizio. Il notaio procede, in tal senso, a nominare il CNN responsabile del trattamento, al momento della registrazione all’interno dell’infrastruttura RUN. La società Notartel S.p.a. – S.B., per le medesime finalità di cui sopra, svolge il ruolo di sub-responsabile del trattamento del CNN e viene autorizzata dal notaio, per il tramite della medesima nomina a responsabile.

5. I notai trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere le proprie funzioni, nel rispetto delle norme del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018.

6. Il CNN conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dal notaio secondo le modalità definite dall’allegato 2 «Disciplinare tecnico», fatte salve esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.

7. La società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della gestione dell’infrastruttura ANPR, è designata dal Ministero responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194/2014.

8. La società di informatica del notariato (Notartel S.p.a. – S.B.), incaricata dal CNN della realizzazione del progetto e della gestione dell’infrastruttura RUN, è designata dal CNN responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4

Disposizioni di attuazione e finali

1. Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell’interno.

2. In caso di evoluzione delle caratteristiche, della disponibilità e/o necessità di ulteriori certificati, nonchè delle modalità tecniche dei servizi di cui agli allegati 1 «Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici» e 2 «Disciplinare tecnico», sarà aggiornato con decreto del competente direttore centrale del Ministero dell’interno, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNN.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1

ACCESSO AI SERVIZI, MISURE DI SICUREZZA E TRACCIAMENTO IN ANPR, ELENCO CERTIFICATI ANAGRAFICI

1. ACCESSO AI SERVIZI DI ANPR

1.1 RICHIESTA DEI CERTIFICATI

Il notaio che intende richiedere i certificati anagrafici lo fa tramite un portale reso disponibile dal CNN che richiama il servizio di certificazione di ANPR e che consente:

– di inserire gli elementi identificativi del soggetto del quale il notaio intenda richiedere il certificato (obbligatoriamente NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, LINGUA, TIPOLOGIA DI CERTIFICATO, MOTIVO DELLA RICHIESTA);

– di ottenere il certificato digitale.

Il notaio è informato del fatto che le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla sussistenza del mandato professionale necessarie alla richiesta dei certificati, saranno oggetto delle previste verifiche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato e dei Consigli notarili distrettuali territorialmente competenti nell’ambito dei compiti di vigilanza ad essi demandati e delle conseguenze di eventuali esiti negativi dei controlli effettuati.

1.2 SCELTA DEL CERTIFICATO

Il notaio può scegliere il tipo di certificato che intende richiedere. Il certificato può essere richiesto in una delle lingue disponibili ai sensi delle disposizioni in materia delle minoranze linguistiche e storiche.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale, come previsto dal DPR n. 445/2000.

Nel caso in cui il certificato non possa essere rilasciato ai sensi di legge, verrà restituito un apposito codice di errore.

1.3 FORMAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il portale CNN fa una chiamata al servizio di certificazione ANPR che produce il certificato in formato pdf che riporta:

– il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura: “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”;

– il contrassegno;

– il sigillo elettronico così come previsto dall’articolo 62, comma 3, del CAD;

– la dicitura: “Il presente certificato è rilasciato al notaio che ne ha fatto richiesta per finalità connesse all’esecuzione del proprio mandato professionale”.

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.

1.4 CONTRASSEGNO

Ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del CAD, al fine di verificare la conformità della copia analogica del certificato all’originale informatico, ANPR appone sulla predetta copia analogica un contrassegno che consente di visualizzare l’originale informatico munito di sigillo elettronico.

1.5 VERIFICA DEL CERTIFICATO TRAMITE CONTRASSEGNO SUL SITO ANPR

Per i soggetti in possesso di una copia analogica dotata di contrassegno del certificato prodotto da ANPR, ANPR prevede una specifica funzione per verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia, mediante:

a) smartphone

– l’accesso alla pagina WEB è effettuato automaticamente;

– il richiedente deve inserire il captcha suggeritogli dall’applicazione web;

– con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l’applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

b) PC

– il richiedente deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l’upload dell’immagine;

– il richiedente deve inserire il captcha suggeritogli dall’applicazione web;

– con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l’applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

L’applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all’esatta copia digitale del certificato, la quale potrà essere verificata con confronto visivo rispetto alla copia cartacea e garantita dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell’Interno. L’accesso alla funzionalità sopra descritta è presente nell’area pubblica del sito web di ANPR.

1.6 ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

I certificati richiesti dal notaio tramite il servizio sono rilasciati esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. MISURE DI SICUREZZA E TRACCIAMENTO IN ANPR

Le misure di sicurezza per l’erogazione dei servizi di cui al presente decreto sono quelle previste dall’allegato C “Misure di sicurezza” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014 e successive integrazioni, secondo cui l’infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR garantisce:

– l’integrità e la riservatezza dei dati:

– la sicurezza dei servizi e dell’accesso ad essi;

– il tracciamento delle operazioni effettuate;

– il sistema dei controlli a presidio dei processi per la corretta erogazione dei certificati anagrafici.

2.1 INTEGRITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI ANPR

L’integrità (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e il non ripudio (condizione secondo la quale non si può negare la paternità e la validità del dato) sono garantiti dall’apposizione di firma ai messaggi scambiati nell’interazione tra il portale del CNN e il sistema ANPR, secondo le modalità previste dalle vigenti “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” sopra richiamate. La riservatezza dell’accesso ai dati, invece, è garantita dai meccanismi implementati dalla PDND relativi al controllo e alla tracciabilità degli accessi applicativi eseguiti dal portale del CNN verso i servizi esposti dal sistema ANPR.

La cifratura del canale contribuisce ulteriormente a garantire la riservatezza dei dati in transito nell’interazione tra le due suddette piattaforme.

2.2 SICUREZZA DEI SERVIZI E DELL’ACCESSO AD ANPR

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure:

a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.

b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell’esecuzione di codice non previsto e l’esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.

c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.

d) Adozione del captcha sull’applicazione web di controllo del QR-code e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell’unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

e) Sono previsti sistemi di backup e disaster recovery per i log di accesso applicativo. Tali sistemi sono previsti anche per i dati, in quanto la perdita delle informazioni registrate pregiudica l’utilizzo e l’efficienza dei servizi, e non permette di raggiungere le finalità stesse dei servizi.

f) Nel rispetto del DPCM n. 194 del 2014 dove è prevista una federazione tra Enti, il fruitore (CNN) predispone un token di sicurezza firmato contenente i seguenti attributi:

– codice identificativo del notaio richiedente;

– identificativo univoco del client (IPADDRESS);

– modalità di autenticazione (LoA_3/SPID_L2).

2.3 TRACCIAMENTO IN ANPR DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Il sistema ANPR registra gli accessi ai servizi da parte del CNN e l’esito delle operazioni.

Per ciascuna transazione effettuata sono registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all’esito dell’operazione:

– informazioni derivanti dal token di sicurezza di cui al paragrafo 3.2, lett. f);

– codice fiscale del cittadino e/o dei componenti della famiglia anagrafica;

– data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta;

– operazione richiesta;

– esito della richiesta;

– identificativo della richiesta;

– modalità di autenticazione.

I log degli accessi così descritti sono storicizzati e sono conservati fino a un anno on-line e storicizzati per 2 anni.

I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni, per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati. I file di log presentano le caratteristiche di integrità e inalterabilità, e sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.

3. ELENCO CERTIFICATI

Elenco dei certificati di cui è consentita la richiesta e relative finalità:

– Anagrafico di nascita: per l’acquisizione dei dati anagrafici esatti delle parti dell’atto;

– Anagrafico di matrimonio: per l’accertamento dell’esistenza di matrimonio delle parti dell’atto;

– Di cittadinanza: per la scelta delle leggi applicabili e per la richiesta di agevolazioni fiscali;

– Di esistenza in vita: per la verifica dell’esistenza in vita di eventuali usufruttuari non intervenuti in atto;

– Di residenza: per la richiesta di agevolazioni fiscali;

– Di residenza AIRE: per la richiesta di agevolazioni fiscali;

– Di stato civile: per l’individuazione dello stato civile delle parti dell’atto;

– Di stato di famiglia: per l’individuazione della composizione delle famiglie, necessaria per gli atti, le formalità e le dichiarazioni di successione;

– Di stato di famiglia AIRE: per l’individuazione della composizione delle famiglie, necessaria per gli atti, le formalità e le dichiarazioni di successione;

– Anagrafico di unione civile: per l’accertamento dell’esistenza dell’unione civile delle parti dell’atto;

– Di contratto di convivenza: per l’accertamento dell’esistenza di un contratto di convivenza delle parti dell’atto;

– Di morte: per la trascrizione dell’accettazione dell’eredità (art. 2660 cod. civ.).

Allegato 2

DISCIPLINARE TECNICO