MINISTERO dell’ INTERNO – Decreto ministeriale del 3 marzo 2023
Modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici (G.U. 18 aprile 2023, n. 91)
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto è definito l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per l’attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all’art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.
Art. 2
Attribuzione e caratteristiche del codice ID ANPR
1. L’ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. L’ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all’atto della sua iscrizione in anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e conseguente registrazione in ANPR.
3. L’ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:
a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell’ANPR;
c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito;
e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito;
f. non può essere riassegnato;
g. garantisce l’associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;
h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale;
i. è dotato di check digit (il check digit è l’ultimo carattere dell’ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
j. è possibile la ricostruzione del check digit.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR. A decorrere dalla medesima data, l’ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
Art. 3
Servizi per la circolarità dei dati anagrafici e per l’interoperabilità
1. L’ID ANPR è reso disponibile, ai sensi dell’art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all’art. 50-ter del CAD, con le modalità previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1).
Il medesimo disciplinare reca anche le modalità di accesso all’ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.
2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) e b) del CAD, utilizzano l’ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del CAD.
3. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR.
Art. 4
Disposizioni di attuazione e transitorie
1. Il presente decreto e l’allegato recante il «Disciplinare tecnico ID ANPR», che costituisce parte integrante dello stesso, sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell’interno.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
1. Finalità
Con il presente documento sono definiti i servizi per la generazione e trattamento dell’ID ANPR.
- Generazione dell’ID ANPR
I codici ID ANPR sono generati in maniera automatica da una routine di calcolo descritta nel documento pubblicato nel portale di ANPR, denominato «Specifiche tecniche per la generazione dell’ID ANPR».
Il check digit è calcolato tramite l’algoritmo di Luhn.
- Servizi per la consultazione e verifica dell’ID ANPR
3.1. Servizi per il cittadino – Adeguamento del servizio di visura dei dati anagrafici
Mediante i servizi di visura già disponibili al cittadino, lo stesso potrà visualizzare anche il proprio ID ANPR.
3.2. Servizi per gli enti
I servizi di seguito elencati sono resi disponibili dal sistema ANPR ai soggetti che hanno diritto ad accedervi, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio 10 novembre 2014, n. 194 (Applicazione web Accordi di fruizione e convenzioni).
I medesimi servizi saranno resi fruibili tramite la piattaforma di cui all’art. 50-ter del CAD (Piattaforma digitale nazionale dei dati) limitatamente ai soggetti autorizzati.
3.2.1 Adeguamento dei servizi per la messa a disposizione e la consultazione dei dati contenuti in ANPR
Al fine di permettere la conoscibilità e l’acquisizione degli ID ANPR ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR, sarà reso disponibile apposito servizio, che, a fronte di un codice fiscale oppure dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data nascita e luogo nascita) di un individuo registrato in ANPR, restituirà l’ID ANPR associato.
I servizi resi disponibili dal sistema ANPR per la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati all’interrogazione tramite ID ANPR.
Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR. Ciò comporta che, prima di accedere a ANPR, è necessario conoscere l’ID ANPR tramite l’apposito servizio.
3.2.2 Servizio di verifica corrispondenza tra ID ANPR e dati anagrafici di un individuo
Al fine di verificare l’integrità e la corrispondenza tra un ID ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR sarà reso disponibile un apposito servizio on-line. In caso di corrispondenza tra l’ID ANPR e i dati anagrafici dell’individuo inseriti (codice fiscale ovvero, in alternativa, cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita), il servizio risponderà «Dati validi».
3.2.3 Servizio di verifica validità dell’ID ANPR
Al fine di verificare la validità di uno specifico codice ID ANPR, sarà reso disponibile, sul Portale di ANPR un apposito servizio on-line: se l’ID ANPR inserito è esistente e associato ad una scheda anagrafica il servizio risponderà «ID ANPR valido».
- Adeguamento dei servizi per il sistema CieOnLine
Il servizio con il quale l’ANPR comunica i dati anagrafici dei cittadini al sistema CieOnLine, quale infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, definita con decreto del Ministero dell’interno del 23 dicembre 2015, verrà adeguato a consentire anche l’invio del codice ID ANPR.
- Servizi per i comuni – Adeguamento dei servizi per i comuni
Tutti i servizi resi disponibili dal sistema ANPR ai comuni per la registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati alla gestione del codice ID ANPR.
- Gestione delle mutazioni dei dati anagrafici con ID ANPR
Qui di seguito si esplicita, inoltre, il trattamento dell’ID ANPR in caso di mutazione dei dati anagrafici, incluse le operazioni di allineamento con il codice fiscale che vengono svolte tramite i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate a ANPR:
Tipo mutazione | Trattamento |
Cambi di generalità per errore materiale (soggetto non allineato con Agenzia entrate) | L’ID ANPR rimane invariato. Se i dati corretti sono quelli di ANPR verrà comunicato l’aggiornamento all’anagrafica di Agenzia delle entrate con possibile emissione di nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato in ANPR. Se i dati corretti sono quelli di Agenzia delle entrate, verrà aggiornata l’anagrafica di ANPR. |
Cambi di generalità per errore materiale (soggetto allineato con Agenzia entrate) | L’ID ANPR rimane invariato e in ANPR verranno aggiornati i dati anagrafici. L’aggiornamento è comunicato a Agenzia delle entrate che procederà con gli adempimenti di competenza (emissione da parte di Agenzia delle entrate del nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato anche in ANPR). |
Cambi di generalità in seguito a matrimonio, adozione soggetti maggiorenni, cambio di sesso o su richiesta dell’interessato (soggetto allineato con Agenzia entrate) | L’ID ANPR rimane invariato e in ANPR verranno aggiornati i dati anagrafici. L’aggiornamento è comunicato a Agenzia delle entrate che procederà con gli adempimenti di competenza (emissione da parte di Agenzia delle entrate del nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato anche in ANPR). |
Cambi di generalità in seguito ad adozione soggetti minorenni | Per il minore adottato viene aperta una nuova scheda anagrafica, viene attribuito un nuovo ID ANPR e conseguentemente viene richiesta l’emissione di un codice fiscale a Agenzia delle entrate come per qualsiasi nuova iscrizione anagrafica. Le schede anagrafiche, quella con le generalità precedenti l’adozione e quella con le nuove generalità, non saranno in alcun modo riconducibili l’una all’altra. |
Schede anagrafiche duplicate (stesso soggetto) | Una delle due schede verrà cancellata e l’ID ANPR associato non sarà più ritenuto valido. Gli ID ANPR delle schede duplicate non saranno ritenuti validi fino alla risoluzione della duplicazione. |
Schede anagrafiche duplicate (soggetti differenti) | L’ID ANPR rimane invariato. Per una delle due schede anagrafiche viene comunicata l’omocodia a Agenzia delle entrate che procederà agli adempimenti di competenza. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 31 ottobre 2022, n. 115 - Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
- Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022 adottato ai sensi dell'art. 62, comma 6-bis, del decreto…
- MINISTERO dell' INTERNO - Circolare n. 78 del 15 giugno 2023 - Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 03 novembre 2021 - Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…