MINISTERO dell’ ISTRUZIONE – Decreto ministeriale del 1° dicembre 2023
Modalità di funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale
Art. 1
Finalità dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale
1. L’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si propone di perseguire le seguenti finalità:
a) rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali;
b) ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze;
c) supportare il Sistema nazionale della formazione nella progettazione dell’offerta formativa territoriale e nell’acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste.
2. Per la realizzazione delle predette finalità, l’Osservatorio promuove forme di cooperazione con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e al decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, nonchè con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all’art. 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99 e al decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87.
Art. 2
Funzioni e compiti dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore dell’istruzione tecnica e professionale e, in particolare, compie le seguenti attività:
a) propone al Ministro ogni iniziativa idonea a rafforzare l’efficacia dell’insegnamento ai fini dell’adeguamento dell’offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l’utilizzo di spazi di flessibilità ordinamentale e dell’area territoriale del curricolo;
b) promuove l’aggiornamento di indirizzi di studio, articolazioni, linee guida e ogni altra iniziativa volta all’adeguamento dell’offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l’utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e dell’area territoriale del curriculo;
c) svolge attività di analisi e supporto per la progettazione e l’attuazione di misure riguardanti l’offerta formativa territoriale, nell’ottica del consolidamento dei curricoli degli istituti tecnici e dei percorsi professionali;
d) promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;
e) favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell’analisi dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni;
f) riceve, analizza ed elabora i dati e le informazioni fornite dagli Osservatori locali relative al sistema dell’istruzione tecnica e professionale.
Art. 3
Composizione dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio è composto da quindici esperti dell’istruzione tecnica e professionale e comunque del Sistema nazionale di istruzione e formazione.
2. I componenti dell’Osservatorio, nominati con decreto del Ministro, sono così individuati:
a) quattro esperti designati dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel rispetto del principio della parità di genere;
b) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio della parità di genere;
c) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio della parità di genere;
d) tre esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, garantendo adeguata rappresentanza alle diverse realtà regionali (Nord, Centro e Sud), nel rispetto del principio della parità di genere;
e) un esperto designato, di comune accordo, dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall’Unione delle province italiane (UPI);
f) un esperto designato dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);
g) un esperto designato dall’INVALSI;
h) un esperto designato dall’INDIRE.
3. Qualora le designazioni delle amministrazioni e degli enti di cui al precedente comma non dovessero pervenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro potrà procedere con l’emanazione del decreto di cui al medesimo comma 2, in base alle designazioni pervenute, salve successive integrazioni. I componenti designati successivamente al decreto di costituzione dell’Osservatorio, restano in carica unicamente per il restante periodo di mandato.
4. L’incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta.
5. L’eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario non dà diritto ad esonero totale o parziale dall’insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
6. I componenti dell’Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.
7. La ricorrenza di una delle ipotesi di cui al comma 6 è comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli enti di cui al comma 2 al Presidente dell’Osservatorio (di seguito «Presidente»). Le amministrazioni e gli enti all’atto della comunicazione provvedono anche ad indicare il componente designato come sostituto.
8. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.
Art. 4
Il Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Ministro, tra i componenti dell’Osservatorio, col decreto di costituzione dell’Osservatorio o con successivo del decreto, nel caso di dimissioni, decesso o revoca del Presidente pro-tempore.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute dell’Osservatorio;
b) coordina le attività dell’Osservatorio e stabilisce le relative tempistiche per l’attuazione degli indirizzi strategici delineati dal Ministro;
c) interloquisce con i portatori di interessi, gli organismi di ricerca e gli enti e le istituzioni specializzati nell’analisi dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, individuando possibili modalità di raccordo ai fini della massima efficienza delle attività dell’Osservatorio;
d) riferisce al Ministro, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (di seguito «Dipartimento»), in merito all’andamento dell’Osservatorio e agli eventuali eventi o circostanze dai quali possano derivare criticità.
Art. 5
Funzionamento dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte l’anno, in tutti i casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Ministro.
2. Le riunioni dell’Osservatorio sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
3. L’Osservatorio è convocato mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica, che dovrà indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
4. Unitamente alla comunicazione di convocazione, il Presidente invia ai componenti anche l’eventuale documentazione di supporto, ai fini di un’adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente dovesse ritenerlo opportuno in relazione al contenuto dell’argomento trattato, la documentazione di supporto potrà essere fornita anche direttamente in riunione.
5. Le riunioni dell’Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi in audio-conferenza o in audio-videoconferenza, purchè risulti garantita la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.
6. Le riunioni dell’Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la metà dei componenti. L’Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il contenuto di ciascuna riunione è oggetto di apposita verbalizzazione.
8. I verbali delle riunioni dell’Osservatorio sono approvati da tutti i componenti presenti nella relativa seduta.
Art. 6
Relazione sull’attività dell’Osservatorio
1. Il Presidente trasmette al Dipartimento una relazione, approvata dall’Osservatorio a maggioranza dei suoi componenti, in merito all’attività svolta nell’annualità di attività. Il Dipartimento, sulla base della relazione, verificati i risultati raggiunti, formula eventuali raccomandazioni all’Osservatorio ed informa il Ministro dell’operato dell’Osservatorio.
Art. 7
Osservatori locali presso gli uffici scolastici regionali
1. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è istituito un osservatorio locale che concorre al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 e, nello specifico:
a) condivide e scambia dati e informazioni con l’Osservatorio nazionale sulle attività relative al sistema dell’istruzione tecnica e professionale;
b) analizza l’efficacia dell’intervento pubblico nel territorio, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione.
2. Ogni osservatorio locale è presieduto dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale ed è composto da un numero massimo di nove componenti, anche scelti tra gli enti di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto.
3. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale comunica prontamente, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, al Presidente dell’Osservatorio nazionale l’avvenuta costituzione dell’osservatorio locale e le eventuali modifiche alla sua composizione.
4. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale trasmette al Presidente dell’Osservatorio nazionale una relazione circa l’attività svolta dall’Osservatorio nell’annualità precedente, al fine di consentire la predisposizione della relazione di cui all’art. 6 del presente decreto.
5. I componenti dell’osservatorio locale durano in carica un anno e possono essere rinnovati una sola volta.
6. I componenti dell’osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.
7. L’eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario all’osservatorio locale non dà diritto ad esonero totale o parziale dall’insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
Art. 8
Raccordo con enti, istituzioni specializzate, osservatori locali
1. Il Ministero promuove e sostiene forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzate nell’analisi dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, nonchè tra l’Osservatorio e gli osservatori locali, al fine di:
a) innovare le metodologie e la didattica;
b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e delle qualifiche professionali, prestando particolarmente attenzione alle innovazioni tecnologiche in corso;
c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro;
d) facilitare la spendibilità nel mercato del lavoro dei diplomi di istruzione tecnica e professionale e delle qualifiche acquisite, anche attraverso specifici accordi.
Art. 9
Supporto amministrativo
1. La Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione e del merito, anche coadiuvata dall’assistenza tecnica di INDIRE, assicura:
a) l’istruttoria amministrativa delle questioni poste all’attenzione dell’Osservatorio;
b) la redazione dei verbali delle riunioni dell’Osservatorio e la relativa conservazione;
c) la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio.
Art. 10
Clausola finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio nazionale e degli osservatori locali non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
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