MINISTERO dell’ ISTRUZIONE – Decreto ministeriale del 19 dicembre 2023
Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99
Art. 1
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «credito formativo»: acquisito nei percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, si intende l’insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;
b) «credito formativo universitario – CFU»: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a venticinque ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attività di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
c) «credito formativo accademico – CFA»: strumento di misura dell’impegno per l’apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a venticinque ore di impegno per studente e la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
d) «riconoscimento crediti»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:
a) al momento dell’accesso ai percorsi;
b) all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 99/2022;
c) all’esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce:
a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all’articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;
c) i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all’esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) validi ai fini del tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonchè ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l’adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini dell’eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.
Capo I
Criteri generali in materia di raccordi organici tra ITS Academy e Sistema universitario
Art. 3
Raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM
1. Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possono stipulare patti federativi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso lo schema di accordo allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato 1).
Art. 4
Criteri e standard per la condivisione delle risorse
1. In attuazione dell’articolo 8, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca sono richiesti standard minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui all’articolo 3.
2. Gli standard minimi di cui al comma 1, declinati nella tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto, riguardano i seguenti criteri:
a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste;
b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste;
d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.
Capo II
Misure in materia di riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra i diversi percorsi formativi
Art. 5
Riconoscimento crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale
1. Il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto, nonché delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 ed è declinato, eventualmente, nell’ambito dei patti federativi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d’intesa tra gli ITS Academy e le università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche.
2. A coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell’ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.
3. A coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui all’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell’ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.
4. Le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite all’articolo 8 del presente decreto.
Art. 6
Riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l’accesso all’esame di Stato di alcune professioni e per l’esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti
1. Il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio finalizzato all’accesso all’esame di Stato per specifiche professioni, di cui al comma 3 del presente articolo, avviene nel rispetto delle procedure e delle modalità definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l’esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al comma 4 del presente articolo, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10, nonchè di quelle previste nei regolamenti didattici delle università di destinazione.
3. In attuazione dell’articolo 8, comma 2, lettera c), della legge 15 luglio 2022, n. 99, coloro che abbiano conseguito il diploma di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, purchè il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonchè comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere.
4. Ai fini dell’ammissione all’esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all’articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163, le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 se svolte secondo quanto previsto nei decreti attuativi del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia n. 682, n. 683 e n. 684 del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attività di tirocinio pratico/valutativo di cui alla legge n. 163/2021, nell’ambito delle classi in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03.
Art. 7
Riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM
1. Il riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dei passaggi tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022.
2. Gli allievi iscritti a un percorso ITS Academy che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza nazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l’ultima annualità del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell’ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.
3. A coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell’ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.
4. A coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).
Art. 8
Riconoscimento crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM e ITS Academy
1. Il riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dei passaggi tra i corsi di laurea, ivi compresi quelli a orientamento professionalizzante di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, e i percorsi ITS Academy avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto, e in coerenza con le relative tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022.
2. Gli allievi iscritti a un corso di laurea che vogliano passare a un percorso ITS Academy, possono ottenere il riconoscimento dei crediti fino a un massimo del 60% delle attività formative previste nell’intera durata del percorso.
3. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale a orientamento professionale di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 accedono all’ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 70% fino a un massimo dell’90% delle attività formative previste nell’intera durata del percorso.
4. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale, che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 accedono all’ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 40% fino a un massimo del 75% delle attività formative previste nell’intera durata del percorso.
5. Coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale e che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all’ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell’90% delle attività formative previste nella intera durata del percorso.
6. Coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello del sistema AFAM che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 accedono all’ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 75% dell’intera durata del percorso.
7. Coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di secondo livello del sistema AFAM che si vogliano iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all’ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo dell’90% delle attività formative previste nell’intera durata del percorso.
Art. 9
Modalità di riconoscimento dei crediti formativi
1. Il riconoscimento dei crediti formativi è garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliano iscriversi a un percorso ITS Academy e viceversa, nonchè anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento dei crediti già maturati è effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento degli ITS Academy, delle università e degli istituti del sistema AFAM interessati.
4. Il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilità professionali certificate in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage.
5. La determinazione dell’annualità di inserimento per i percorsi ITS Academy e delle propedeuticità per i percorsi universitari e del sistema AFAM sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso di destinazione.
Art. 10
Procedure per il riconoscimento dei crediti
1. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato da parte dell’ITS Academy nell’ambito di specifiche commissioni costituite da docenti nonchè – in casi specifici – di esperti del mondo del lavoro e/o di tutor aziendali, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso.
L’Università e le istituzioni AFAM assicurano il riconoscimento dei crediti formativi già maturati secondo le procedure e modalità previste dal presente decreto e dal regolamento didattico del corso di laurea e accademico di destinazione.
2. Le Fondazioni ITS Academy, le università e le istituzioni AFAM garantiscono la progettazione e l’attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa o dello studente, nonchè la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.
Allegato 1
SCHEMA DI PATTO FEDERATIVO
di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Il giorno …, presso la sede…, si stipula il presente patto federativo di adesione tra:
ITS Academy…
e
Università degli Studi …
d’ora innanzi denominati «parti»
Premesso che
L’ITS Academy … si propone nel proprio Statuto di …
L’Università degli Studi di … si propone nel proprio Statuto di …
Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi Statuti e delle situazioni organizzative.
Le parti, ritengono, preliminarmente, di stipulare il presente accordo che si sostanzia in un patto federativo attraverso il quale le stesse si prefiggono rispettivamente di realizzare gli scopi istituzionali che le caratterizzano e, in particolare:
incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
promuovere percorsi per l’innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori;
sostenere la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca;
individuare soluzioni e strumenti volti alla riduzione dei tassi di abbandono e allo sviluppo socioeconomico del territorio di riferimento;
orientare i giovani verso le professioni tecniche;
promuovere i passaggi tra l’offerta formativa universitaria e l’offerta formativa dell’ITS Academy attraverso il riconoscimento di crediti;
garantire più alti standard dei percorsi formativi collegati alle professioni tecniche.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.
Con la stipula del presente accordo, l’ITS Academy e l’Università aderiscono al patto federativo, impegnandosi a condividerne le finalità programmatiche e ad accettarne il regolamento federale.
La durata del rapporto federativo di adesione è …. e decorre dalla data della sottoscrizione del presente accordo.
Le parti, comunque, attesa la somiglianza dei principi e delle finalità che caratterizzano la propria mission, danno atto di:
reciproca autonomia nella impostazione, conduzione, gestione e indirizzo delle proprie strutturazioni organizzative;
reciproca autonomia nella ricerca di partners al fine di accrescere la possibilità di rappresentanza, rappresentatività, incidenza nello scenario economico e produttivo sia a livello territoriale, sia a livello nazionale, sia in quello comunitario/internazionale;
ricercare comunque nell’estrinsecazione delle suddette rispettive autonomie la possibilità di rafforzare i significati del presente accordo.
Allegato 2
TABELLA STANDARD MINIMI ORGANIZZATIVI PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE LOGISTICHE, UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE TRA LE FONDAZIONI ITS ACADEMY, LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE INTERESSATE E GLI ENTI DI RICERCA
- A) Standard strutturali e tecnologici
Standard strutturali e tecnologici | Livelli fondamentali di accettabilità | Sedi | Modalità di verifica |
Locali amministrativi | Segreteria-sala riunioni | Esame documentale Eventuale accertamento diretto | |
Aule | Aule ordinarie e aule per esercitazioni tecnico-pratiche | Esame documentale Eventuale accertamento diretto | |
Laboratori | Laboratori didattici e/o di ricerca e innovazione | Esame documentale Eventuale accertamento diretto | |
Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici | Computer per studenti Collegamento a internet e possibilità di accesso a banche dati Schermo e videoproiettore | Esame documentale Eventuale accertamento diretto |
- B) Standard organizzativi e professionali
Standard organizzativi e professionali | Livelli fondamentali di accettabilità | Sedi | Modalità di verifica |
Presenza di un assetto organizzativo definito | Tutti i soggetti del patto federativo devono disporre di un documento comune che descriva: l’assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti; processi per la documentazione, la raccolta, la condivisione e la diffusione di prassi didattiche significative connesse alle materie afferenti alle nuove tecnologie; le attività specifiche di formazione in aula, nei laboratori e, ove previste, nei siti produttivi; le attività di orientamento degli studenti, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, verso le materie legate allo sviluppo tecnologico, all’innovazione e alla ricerca scientifica | Esame documentale | |
Risorse professionali gestionali | Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi Responsabile del coordinamento dell’attività didattica | Esame documentale |
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