MINISTERO dell’ ISTRUZIONE – Decreto ministeriale del 4 dicembre 2023

Norme di attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento

Art. 1

Definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento

1. Gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi di sesto livello EQF di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 99/2022, sono individuati e descritti nell’Allegato tecnico «Indicatori per i percorsi formativi di VI livello EQF – ITS Academy», che forma parte integrante del presente decreto, e sono applicati secondo le modalità ivi disciplinate.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono soggetti a periodico aggiornamento, ogni tre anni, o comunque ogniqualvolta ritenuto opportuno, con decreto adottato dal Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca con le medesime modalità di cui all’art. 14, comma 6, della legge 99/2022. L’aggiornamento avviene sulla base di esigenze derivanti dall’innovazione tecnologica e metodologica, dell’evoluzione del Sistema nazionale di istruzione tecnologica superiore, nonchè di ulteriori fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, connessi anche all’esperienza condivisa e alle proposte emerse nell’ambito del Comitato nazionale ITS Academy, di cui all’art. 10 della legge 99/2022.

Art. 2

Disposizioni temporali

1. Il presente decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, di cui all’art. 11, commi 1 e 3, della legge 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell’università e della ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore del Ministero dell’istruzione e del merito.

Allegato tecnico

(Testo dell’allegato)