MINISTERO dell’ ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ e della RICERCA – Nota n. 4814 del 30 gennaio 2023

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Indicazioni operative

Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), e le integrazioni alla circolare n. 31924 del 8 settembre 2022.

L’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l’art. 14.1, che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Tale nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (c.d. pensione “quota 103”), la pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.

Il comma 292 del medesimo articolo ha invece apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. “opzione donna” inserendo il comma 1 bis, il quale prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24, è fissato al 28 febbraio 2023.

Al fine di recepire le previsioni legislative anzidette, si è resa necessaria, da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, la predisposizione degli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 31924 del 8 settembre 2022, con esclusivo riguardo alla c.d. “quota 103” e alla c.d. “Opzione donna vincolata a condizioni soggettive”.

Si riportano di seguito le indicazioni per il personale scolastico che intende usufruire delle citate misure. Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 1° al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.

Le istanze Polis disponibili sono:

– Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103

– Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna

– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103

– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023, ai sensi dell’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2023, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal D.M. n. 238 del 8 settembre 2022.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione all’Inps si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 31924 del 8 settembre 2022. In particolare, nella domanda per opzione donna, messa a disposizione dall’INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.

Ape sociale

I commi 288 e 289 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, stabiliscono che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, si applicano anche per l’anno 2023.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, e da questa richiamato all’art. 1, comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate” – codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2023 (cosiddetto 1° scrutinio 2023) potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale, anche di carattere organizzativo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l’assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente.