MINISTERO dell’ UNIVERSITA’ e della RICERCA – Decreto ministeriale n. 554 del 1° giugno 2022
Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163
Art. 1
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che non hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione mediante il superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti, si abilitano all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Art. 2
Prova orale abilitante
1. La prova orale abilitante all’esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.
2. Le sessioni dell’esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un Ateneo sede del corso di Laurea magistrale in psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 163 del 2021.
3. Possono accedere alla prova orale abilitante coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica classe 58/S in base l’ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia – classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
4. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
5. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
6. Ai fini dell’ammissione alla prova orale, il tirocinio ha validità temporale ai sensi dell’art. 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Decorso il termine della validità temporale del tirocinio di cui al presente comma, il laureato si abilita previo superamento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa disciplinati con il decreto adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. (1)
7. Per l’accesso alle prove di cui al presente decreto, si applica la tassa di ammissione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957. Per il compenso spettante ai commissari si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 15 ottobre 1999.
——–
(1) Comma espunto dall’art. 1, comma 1, D.M. 5 agosto 2022, n. 1019, a decorrere dal 9 aprile 2023.
Art. 3
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice della prova orale abilitante è composta, in forma paritetica, da due professori di discipline psicologiche, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’università sede d’esame e da due membri designati dall’Ordine territoriale fra professionisti con almeno cinque anni di esperienza.
2. La Commissione è costituita con decreto rettorale e rimane in carica per la durata di un anno accademico.
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