MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ E RICERCA – Decreto ministeriale n. 653del 5 luglio 2022
Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 – Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra – Classe LM-46
Art. 11
Abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46 abilita all’esercizio della professione di odontoiatra. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo
1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) corrispondente a 30 crediti formativi universitari (CFU), è un percorso formativo a carattere professionalizzante volto all’acquisizione di specifiche competenze e capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche.
2. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio medesimo, comporta per lo studente l’esecuzione di attività pratiche con crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono essere acquisiti solo mediante attività svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale previa convenzione con le università di riferimento.
3. La valutazione del TPV verifica le conoscenze e competenze acquisite dallo studente nell’ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi.
4. I CFU del TPV sono acquisiti previa certificazione dei tutor identificati dai Consigli di Corso di studio e validazione da parte del presidente/coordinatore del corso di studio, che ne attesta la veridicità e ne acquisisce la responsabilità in termini di ore di attività svolte, numero di prestazioni eseguite, valutazione positiva secondo specifici criteri, tra i quali: conoscenze tecniche e dei protocolli operativi e di sicurezza; abilità manuale; organizzazione del lavoro e capacità di collaborazione nonchè approccio con i pazienti.
5. Le modalità di svolgimento e valutazione del TPV sono definite con apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d’intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale, e sono aggiornate almeno ogni sei anni accademici.
6. Ad ogni CFU pari a venticinque ore riservato al TPV corrispondono almeno venti ore di attività formative professionalizzanti come primo operatore; le eventuali restanti cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attività formative professionalizzanti.
7. Il superamento dell’esame di profitto delle discipline per le quali è previsto il TPV è propedeutico allo svolgimento del relativo tirocinio.
8. Ai fini dell’accesso alla prova pratica valutativa di cui all’art. 3, lo studente compila un libretto di tirocinio che contiene l’elenco delle presenze, delle prestazioni e delle conoscenze e competenze acquisite, valutate dal tutor e validate dal presidente/coordinatore del corso di studio.
9. I crediti del TPV sono acquisiti al sesto anno di corso. Una quota non superiore al 30 per cento del totale può essere acquisita al quinto anno di corso.
Art. 3
Prova pratica valutativa
1. L’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all’art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.
2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
3. La PPV è organizzata mediante la discussione da parte dello studente di numero tre casi clinici trattati come primo operatore durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del TPV di cui all’art. 2, comma 3, secondo le modalità individuate dal protocollo di cui all’art. 2, comma 6.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno 4 membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio di corso di studio, e, per l’altra metà, membri designati dalla Commissione albo odontoiatri nazionale sentite le Commissioni albo odontoiatri di riferimento, iscritti da almeno cinque anni all’albo degli odontoiatri. Un membro iscritto all’albo degli odontoiatri, designato con le medesime modalità di cui al presente comma, è invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
5. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
Art. 4
Adeguamento della disciplina della classe LM-46
1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria di cui alle tabelle allegate al DM 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), sono integrati come segue:
a) prima del periodo: «I laureati nei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria svolgono attività inerenti la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tessuti, nonchè la riabilitazione odontoiatrica, prescrivendo tutti i medicamenti ed i presidi necessari all’esercizio della professione» sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46 abilita all’esercizio della professione di odontoiatra. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite mediante un Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
La PPV è organizzata mediante la discussione da parte dello studente di numero 3 casi clinici multidisciplinari trattati come primo operatore durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del TPV, secondo le modalità individuate dal protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d’intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale.
Ai fini del superamento della PPV gli studenti conseguono un giudizio di idoneità a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea.
I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale».
b) prima dell’ultimo periodo degli obiettivi formativi qualificanti: «I laureati magistrali della classe dovranno essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari», sono aggiunti i seguenti periodi: «Specifico rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa professionalizzante di TPV prodromico al conseguimento del titolo accademico abilitante. Nell’ambito dei 90 CFU da conseguire nell’intero percorso formativo e destinati all’attività formativa professionalizzante, 30 CFU sono destinati allo svolgimento del TPV interno al corso di studio, che prevede lo svolgimento, come primo operatore, di attività pratiche in ambito preventivo, diagnostico e terapeutico delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi, come disciplinato nelle modalità da apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d’intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale.
Ad ogni CFU pari a venticinque ore riservato al TPV corrispondono almeno venti ore di attività formative professionalizzanti come primo operatore; le eventuali restanti cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attività formative professionalizzanti».
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi
1. L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell’accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui al comma 1, risultano iscritti, in Italia, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria del previgente ordinamento didattico non abilitante presso Atenei che possano già certificare una casistica clinica quali-quantitativamente adeguata per permettere l’acquisizione dei CFU del TPV possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante, afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-46 come modificata dal presente decreto. Tale condizione deve essere soddisfatta da tutti i corsi di laurea comunque entro il quinto anno accademico successivo alla decorrenza della nuova normativa.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 651 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13
- MINISTERO dell'UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 652 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ e della RICERCA - Decreto ministeriale del 24 maggio 2023 - Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante…
- MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - Decreto ministeriale 02 aprile 2020, n. 8 - Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007
- MINISTERO dell' UNIVERSITÀ e della RICERCA - Decreto ministeriale del 24 maggio 2023 - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…