MINISTERO della DIFESA – Decreto ministeriale del 24 ottobre 2023
Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2023
Art. 1
1. Alla data del 12 aprile 2023, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 207 unità, per l’importo annuo complessivo di euro 2.180.952.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all’anno 2023, pari ad euro 5.065.901, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2023.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).
Art. 2
1. Le domande prodotte nell’anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2023, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati, e a valere sul fondo di cui alla legge n. 288 del 2002. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell’assegno sostitutivo per l’anno 2013 nè successivamente e intendono richiedere l’assegno medesimo per l’anno 2023, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2023 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l’anno 2013 e successivi, nonchè quelle prodotte per la prima volta nel 2023 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2024, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall’attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale e al citato Ufficio VII del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell’assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’Ufficio VII, indicato al comma 1, è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre è anticipato dall’ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo rimborso, da parte dell’indicato Ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis, della legge n. 288 del 2002, fino all’entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni preposte continuano a erogare l’assegno di cui al comma 2 del citato art. 1 sulla base del decreto adottato l’anno precedente; tale misura è applicata anche all’assegno di cui al comma 4 del medesimo art. 1, considerata la capienza allo stato attuale delle risorse disponibili e fermo restando il monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. La prosecuzione dei pagamenti non comporta l’acquisizione definitiva del diritto all’attribuzione dell’assegno, la quale resta condizionata all’esito del monitoraggio previsto dall’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora nel corso dell’anno dovesse palesarsi l’eventualità di uno scostamento dell’andamento della spesa rispetto alle previsioni, la prosecuzione dei pagamenti per l’anno successivo non potrà aver luogo. Resta ferma la facoltà di disporre la revoca degli assegni corrisposti anche per l’anno in corso.
Allegato
MODELLO
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