MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 27 marzo 2024

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:

minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59;

massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82;

2. indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri:

euro 2,08 + 0,22 = 2,30;

b) fino a 5 chilometri:

euro 2,47 + 0,27 = 2,74;

c) fino a 10 chilometri:

euro 4,55 + 0,49 = 5,04;

d) fino a 15 chilometri:

euro 6,42 + 0,69 = 7,11;

e) fino a 20 chilometri:

euro 7,95 + 0,86 = 8,81.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30.

 Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.