MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale n. 71 del 13 febbraio 2023
Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l’attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale
Art. 1
Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice
1. All’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ed è composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell’articolo 1;
c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;
d) un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.».
Art. 2
Modifiche alla disciplina delle prove di esame
1. All’articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere a) e b), le parole «consiste nello svolgimento di un tema» sono sostituite dalle seguenti: «verte»;
2) alla lettera d), le parole «su tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «sulle»;
b) dopo comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale contiene indicazioni sulla modalità con la quale è svolta ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonché l’indicazione delle materie su cui si svolgerà la prova orale di cui al comma 1, lettera d).».
2. L’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Svolgimento delle prove scritte). – 1. I candidati sono identificati al momento dell’ingresso nei locali ove si svolgono le prove d’esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.
2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in massimo tre giorni consecutivi.
3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula nove quesiti a domanda aperta vertenti sulle materie d’esame previste, per quel giorno, dal decreto con cui è stato indetto l’esame. I quesiti sono suddivisi in gruppi di tre, curando che ciascun gruppo di quesiti verta, nell’insieme, su tutte le materie previste per la giornata di esame. Ogni gruppo di quesiti è trascritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del testo della prova in essa contenuto, dandosi altresì lettura del testo dei quesiti non sorteggiati.
4. I quesiti sono formulati in modo da consentire al candidato di dimostrare la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.
5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati fino ad un massimo di cinque ore dalla dettatura dei quesiti. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.
6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d’ufficio.
7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato prima dell’inizio delle prove scritte e preventivamente autorizzati dalla commissione.
8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei, pena l’esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.
9. È escluso dall’esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza.
10. Il presidente della commissione è responsabile della legalità delle operazioni di esame.
11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.».
3. L’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Adempimenti dei candidati e della commissione). – 1. A ciascun candidato è consegnata, per ciascuna prova nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. A ogni prova d’esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste. Su ogni busta grande è apposto un talloncino contenente un codice a barre o un codice a barre a risposta rapida (QR code), generato in modo da garantire l’anonimato del candidato e riportante lo stesso codice identificativo per ciascun candidato.
2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest’ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura; appone altresì, sui margini incollati, l’impronta del sigillo della commissione.
3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all’esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l’impronta del sigillo della commissione.
4. Entro sette giorni dal termine delle prove scritte, alla presenza di almeno tre componenti della commissione e di due candidati, designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, la commissione constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso codice a barre o codice a barre a risposta rapida (QR code) e, dopo avere rimosso i talloncini, le racchiude in un unico plico.
Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolato i plichi, su ciascuno di essi è apposto un numero progressivo.
5. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.».
4. L’articolo 9 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Correzione degli elaborati). – 1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Il presidente stabilisce il calendario delle riunioni. La commissione procede, nel corso di sedute della durata non inferiore a quattro ore da tenersi almeno due volte a settimana, alla correzione e valutazione delle prove scritte, seguendo il numero progressivo apposto sui plichi ai sensi dell’articolo 8, comma 4. Verificata la integrità delle buste il segretario, all’atto dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste il numero già segnato sul plico. Lo stesso numero è poi trascritto in cima al foglio o ai fogli relativi a ciascun elaborato e sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione, che resta chiusa fino alle operazioni di cui al successivo comma 5.
2. A ciascun elaborato è assegnato, su delibera a maggioranza della commissione, un punteggio in trentesimi. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l’annotazione è sottoscritta dal presidente.
3. Nel caso in cui il primo o il secondo elaborato sia stato annullato o valutato insufficiente, non si procede alla correzione degli elaborati successivi.
4. Dopo la correzione, le buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato e la busta piccola contenente il relativo cartoncino di identificazione sono inserite nuovamente nel plico; quest’ultimo è sigillato e conservato in adeguati contenitori, distinti per ciascuna seduta della commissione.
5. Terminata la correzione e la valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’accoppiamento del nome del candidato alla terna dei rispettivi elaborati. A tal fine, sono nuovamente aperti i plichi, seguendo la numerazione progressiva apposta ai sensi dell’articolo 8, comma 4, nonchè le buste piccole contenenti il cartoncino di identificazione, ed è stilato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale.
6. La commissione annulla la prova nel caso in cui gli elaborati risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o da altra fonte o rechino segni di riconoscimento.
7. Di tutte le operazioni indicate ai commi precedenti è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.».
5. All’articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non può avere durata superiore a sessanta minuti.».
Art. 3
Modifiche alla disciplina dell’equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie
1. All’articolo 11 del decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di aver completato il tirocinio previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale» sono sostituite dalle seguenti: «del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento»;
b) dopo il comma 4 è inserito, infine, il seguente:
«4-bis. Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all’articolo 1, comma 1, che hanno già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute nella convenzione quadro di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima.».
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