MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 12 novembre 2025
Aggiornamento del decreto 20 settembre 2016, concernente l’individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici
Art. 1
1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici del Ministero della salute, è individuato come segue:
a) negli uffici centrali (sedi di Lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati): il direttore generale delle risorse umane e del bilancio;
b) negli uffici periferici USMAF-SASN di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 21 novembre 2024: il direttore dell’USMAF-SASN, titolare dell’ufficio dirigenziale di livello non generale;
c) negli uffici UVAC-PCF di cui all’art. 18 del decreto ministeriale 21 novembre 2024: il direttore dell’UVAC-PCF, titolare dell’ufficio dirigenziale di livello non generale.
2. Nel caso in cui l’incarico di cui al comma 1, lettera a), risulti temporaneamente vacante, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio.
3. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, lettere b) e c), risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.
4. I titolari degli uffici USMAF-SASN e UVAC-PCF provvedono, altresì, agli adempimenti in materia di accertamento dell’idoneità al servizio del personale impiegato presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.
5. Resta fermo che, in base al decreto ministeriale 30 maggio 2017, il datore di lavoro per il personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS è il relativo Comandante o suo delegato.
Art. 2
1. I datori di lavoro di cui all’art. 1 esercitano, in via esclusiva, le funzioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Gli stessi si avvalgono, per l’esercizio degli altri compiti, dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell’ambito delle rispettive competenze.
3. È compito del dirigente, titolare di ciascun ufficio dirigenziale di livello non generale, in relazione agli uffici centrali, provvedere alla denuncia di infortunio sul lavoro in tutti i casi in cui sorga il relativo obbligo.
Art. 3
1. Al fine di garantire i poteri di spesa ai soggetti individuati all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le strutture generali competenti, entro il 1° marzo di ogni anno, provvedono ad assegnare le necessarie risorse per espletare i compiti e le funzioni assegnate.
Art. 4
1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2016, lasciandone impregiudicati gli effetti fino alla data della predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.