MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 13 dicembre 2022
Modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda (G.U. 17 febbraio 2023, n. 41)
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e di ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 25, comma 4-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, definisce, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 11 del presente decreto, le modalità di concessione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nonchè i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell’ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d’impresa.
Art. 3
Costi agevolabili
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162 del 2019, è soggetto ad agevolazione il costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 dai policlinici di cui all’art. 2 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell’ambito dell’attività clinica e di ricerca sanitaria.
2. Per costo salariale si intende l’importo totale effettivamente sostenuto dall’ente in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori di cui al comma 1 e comprende la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
3. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che gli enti di cui all’art. 2 si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo di imposta in relazione al quale il contributo è attribuito.
4. Ai fini del comma 3 per personale in servizio si intende sia il personale dipendente sia il personale universitario che svolge attività assistenziali e di ricerca, anche in forza di convenzioni tra università, ospedali e regione.
Art. 4
Misura del credito d’imposta
1. Il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 11, nella misura del 35 per cento del costo salariale, così come definito al comma 2 dell’art. 3, sostenuto in ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Art. 5
Procedura di richiesta dell’agevolazione
1. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano un’apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale: www.salute.gov.it.
2. Le modalità per la presentazione delle istanze per l’ammissione all’agevolazione di cui al comma 1 sono dettagliate in un successivo avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
3. Il Ministero della salute, ricevute le istanze, procede alla ripartizione proporzionale dei contributi richiesti sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare dei costi ammissibili indicati da ciascun beneficiario.
4. Il Ministero della salute provvede a formare l’elenco dei soggetti ammessi al contributo, con il relativo importo spettante a ciascuno, e, previa trasmissione dell’elenco all’Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate ai sensi del successivo art. 8, comunica agli interessati il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione.
Art. 6
Modalità di fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all’art. 5, comma 4 del presente decreto.
2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero della salute, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d’imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è concesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
5. Le risorse finanziarie di cui all’art. 11 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.
Art. 7
Documentazione
1. La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto richiesti per l’accesso al credito d’imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
2. Gli enti beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta.
3. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.
Art. 8
Trasmissione di dati
1. Il Ministero della salute trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del contributo concesso, nonchè le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Art. 9
Controlli
1. Il Ministero della salute procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonchè sulle condizioni per la fruizione dell’agevolazione.
2. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, dell’agevolazione, la stessa ne dà comunicazione al Ministero della salute, il quale previe verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell’agevolazione ai sensi del comma 2 dell’art. 10.
Art. 10
Cause di decadenza e di revoca e procedure di recupero
1. Qualora sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto e, in particolare dai commi 1 e 3 dell’art. 3, o quando la documentazione di cui agli articoli 5 e 7, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del contributo.
2. Il Ministero della salute procede ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 11
Risorse finanziarie disponibili
1. Per le finalità di cui all’art. 1 sono stanziate dall’art. 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 162 del 2019, risorse finanziarie nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
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