MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 14 novembre 2025
Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri – Svizzera
Art. 1
Determinazione della quota di compartecipazione familiare
1. Ai sensi della normativa citata in premessa, le regioni di residenza interessate e la Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, definiscono annualmente la quota di compartecipazione familiare dovuta dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita’ del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall’anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera.
Art. 2
Versamento delle quote di compartecipazione
1. Le quote di compartecipazione di cui all’art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate, annualmente, dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e affluiscono direttamente ai bilanci delle regioni interessate e della Provincia autonoma di Bolzano.
Art. 3
Destinazione delle risorse affluite alle regioni ed alle province autonome interessate
1. Le somme, affluite ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, sono prioritariamente destinate dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine cosi’ come definite nelle premesse; le regioni e la Provincia autonoma di Bolzano possono utilizzare fino al 30% delle somme affluite ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, al potenziamento e al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali, entro i limiti delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza, anche nell’ambito di modelli innovativi di welfare, quali l’housing sociale, destinate alla popolazione residente nelle zone di confine come sopra descritte, ivi compresi i frontalieri residenti nelle medesime aree.
2. La quota di cui al comma 1, destinata dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico ed infermieristico, impegnato nelle aree di confine dei servizi sanitari interessati, non puo’ superare il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, e potra’ essere in misura inferiore al 20 per cento qualora le somme versate ai sensi dell’art. 2, siano insufficienti a garantire l’incremento del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico nella misura individuata, e comunque fino a concorrenza delle effettive disponibilita’.
3. Qualora la quota destinata a incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine superi il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo di tale personale, le Regioni interessate e la Provincia autonoma di Bolzano impiegano l’importo eccedente per incrementare la quota relativa al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali delle aree di confine.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.