MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 20 giugno 2024
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni – Inserimento in calce alla Tabella I di una nota di esplicita esclusione di sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1
Art. 1
1. In calce alla Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita la seguente nota di esclusione:
«Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi:
4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP);
norfentanil(N-fenil-N-(piperidin-4-il)propanammide);
1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP)».
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.