MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 24 novembre 2023
Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonchè dell’entità e della validità del contributo di cui all’art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 – cd. «bonus psicologi»
Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il presente decreto definisce, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall’art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l’importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso.
Art. 2
Criteri di ripartizione
1. Le risorse di cui all’art. 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come da tabella 1 allegata al presente decreto, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l’anno 2022, sulle quali è stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022, rep. atti 278/CSR.
2. A decorrere dall’anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui all’art. 3.
Art. 3
Contributo e requisiti reddituali
1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
2. A decorrere dall’anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economia equivalente:
a. ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Art. 4
Presentazione della domanda e validità della graduatoria
1. A decorrere dall’anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall’INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
2. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse di cui all’art. 1, come ripartite dall’art. 2, del presente decreto.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma 2 restano valide fino a esaurimento delle risorse per l’anno di riferimento.
4. A decorrere dall’anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022.
Art. 5
Trasferimenti a INPS
1. Per l’anno 2023, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all’Istituto stesso le risorse di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia anno 2023».
2. A decorrere dall’anno 2024, il termine di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di pubblicazione della tabella di riparto di cui all’art. 2, comma 2 del presente decreto e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere indicato l’anno di riferimento.
3. Restano ferme le disposizioni dell’art. 8, comma 2 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Restano ferme le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022 nonchè quanto disciplinato nel pertinente allegato tecnico.
Allegato
TABELLA 1
Ripartizione fondo anno 2023 – Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti 278/CSR del 21 dicembre 2022)
Quote d’accesso | Riparto risorse art. 1, comma 538 – anno | |
2022 | 2023 | |
PIEMONTE | 7,33% | 366.545,79 |
VALLE D’AOSTA | 0,21% | 10.541,66 |
LOMBARDIA | 16,79% | 839.712,77 |
P.A. BOLZANO | 0,88% | 44.084,71 |
P.A. TRENTO | 0,91% | 45.408,43 |
VENETO | 8,23% | 411.493,13 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2,07% | 103.464,50 |
LIGURIA | 2,65% | 132.530,46 |
EMILIA ROMAGNA | 7,53% | 376.629,52 |
TOSCANA | 6,33% | 316.306,45 |
UMBRIA | 1,49% | 74.264,33 |
MARCHE | 2,56% | 127.970,82 |
LAZIO | 9,63% | 481.585,89 |
ABRUZZO | 2,18% | 108.918,00 |
MOLISE | 0,50% | 25.194,69 |
CAMPANIA | 9,25% | 462.730,76 |
PUGLIA | 6,61% | 330.538,11 |
BASILICATA | 0,92% | 46.172,06 |
CALABRIA | 3,12% | 156.020,96 |
SICILIA | 8,08% | 403.874,04 |
SARDEGNA | 2,72% | 136.012,92 |
5.000.000,00 |
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