MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 27 marzo 2024
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni – Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza xilazina ed inserimento nella tabella dei medicinali sezione D dei medicinali a base di xilazina per uso veterinario
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente sostanza:
xilazina (denominazione comune)
2-(2,6-dimetilfenilamino)-5,6-diidro-4H-tiazina (denominazione chimica).
2. Nella Tabella dei medicinali, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente sostanza:
xilazina (denominazione comune)
2-(2,6-dimetilfenilamino)-5,6-diidro-4H-tiazina (denominazione chimica).
3. Nella Tabella dei medicinali, sezione D, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, dopo le «composizioni per uso parenterale», la seguente voce:
medicinali a base di xilazina ad uso veterinario.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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