MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 30 settembre 2022
Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonchè i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina (G.U. 22 dicembre 2022, n. 298.)
Art. 1
Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nell’ambito della Missione 6 Componente 1 del sub-investimento 1.2.3 Telemedicina, considerato che la Regione Lombardia e la Regione Puglia sono state individuate quali regioni capofila con il compito specifico di provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto attuatore dell’investimento, stipula con le regioni capofila apposite convenzioni.
2. L’Agenas acquisisce il Piano operativo e il fabbisogno di ciascuna regione e provincia autonoma per i servizi minimi di telemedicina secondo il format di cui all’allegato A del presente decreto, avvalendosi dell’apposito portale web messo a disposizione dalla stessa. Nel Piano operativo, ciascuna regione e provincia autonoma indica:
a. il proprio fabbisogno totale per i servizi di telemedicina previsti per l’infrastruttura regionale di telemedicina come definita nelle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e il rispetto di Milestone e Target nonchè il cronoprogramma dello specifico sub-investimento;
b. quali componenti del fabbisogno intende eventualmente garantire con soluzioni di telemedicina già esistenti e attive su tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente decreto;
c. quali componenti del fabbisogno totale intende acquisire nell’ambito del sub-investimento 1.2.3.2.
3. La Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 2 valuta i Piani operativi e di fabbisogno regionali; tali documenti possono contenere anche soluzioni già presenti sul territorio regionale. La valutazione verte sulla conformità della programmazione regionale e delle soluzioni esistenti alle Linee guida adottate in materia, ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con il fabbisogno regionale, con gli obiettivi specifici del sub-investimento e nel rispetto dei principi del PNRR. I Piani operativi valutati interamente conformi possono essere finanziati con le risorse assegnate attraverso il decreto di cui all’art. 4. Per ottenere il finanziamento PNRR, le regioni e province autonome i cui piani sono stati approvati possono attivare le soluzioni selezionate esclusivamente attraverso le gare delle regioni capofila.
4. All’esito della valutazione di cui al comma 3, le regioni capofila pubblicano i bandi di gara.
5. Allo scopo di consentire a tutte le regioni e province autonome di attivare l’Infrastruttura regionale di telemedicina, come definita nelle Linee guida di cui al comma 3, nei tempi previsti dall’investimento PNRR M6C1 1.2.3, le regioni capofila stipulano appositi accordi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le regioni e le province autonome che intendono avvalersi delle attività di acquisto delle predette regioni capofila.
Art. 2
Costituzione e competenze della Commissione tecnica di valutazione
1. È costituita una Commissione tecnica di valutazione, presieduta da un dirigente di Agenas, in qualità di soggetto attuatore, composta da sette componenti con diritto di voto, di cui due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e tre rappresentanti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nonchè da un rappresentante per ciascuna regione capofila, senza diritto di voto.
2. L’Agenas, mediante l’Unità di progetto formalmente costituita, supporta la Commissione tecnica di valutazione nell’esame delle proposte progettuali regionali, monitora le procedure e verifica i report regionali trasmessi durante la fase di attuazione dei progetti.
3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 riceve i piani di fabbisogno di cui al comma 2 dell’art. 1 e ne valuta la congruità, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, entro trenta giorni dalla ricezione.
Art. 3
Linee di indirizzo
1. Sono adottate le «Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina» riportate nell’allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Le Linee di indirizzo di cui al comma 1 stabiliscono le aree cliniche per garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione dei servizi di telemedicina, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 Componente 1 del PNRR.
Art. 4
Assegnazione delle risorse alle regioni
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono assegnate alle regioni e alle province autonome le risorse previste dall’investimento PNRR M6C1 1.2.3 per l’acquisizione dei servizi di telemedicina da loro prescelti e approvati dalla Commissione tecnica di cui all’art. 2 del presente decreto.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; alle attività previste dallo stesso si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(omissis)
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