MINISTERO dell’AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 18 aprile 2023
Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. 12 maggio 2023, n. 110)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità di cui all’art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 451 del medesimo articolo.
Art. 2
Beneficiari ed importo del contributo
1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:
a. iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
b. titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano titolari di:
a) Reddito di cittadinanza;
b) Reddito di inclusione;
b1) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.
Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di:
c) Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;
d) Indennità di mobilità;
e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
f) Cassa integrazione guadagni-CIG;
g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
3. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 382,5, eventualmente incrementato nella misura derivante dall’applicazione dell’art. 8.
Art. 3
Destinazione del contributo
1. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, come indicati nell’allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti alla convenzione di cui all’art. 10.
Art. 4
Individuazione dei beneficiari
1. I comuni ricevono dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 451, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all’allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dalla stessa INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:
a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione web sul sito www.inps.it unitamente alle relative Istruzioni operative.
3. I comuni verificano la posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all’allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l’applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell’ambito dell’elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.
Art. 5
Modalità di erogazione del contributo
1. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.
2. Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.300.000, come risultante dai criteri di cui agli articoli 2 e 4.
3. Le carte sono nominative e sono rese operative a partire dal mese di luglio 2023.
4. Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.
Art. 6
Numero di carte assegnate a ciascun comune
1. A ciascun comune è assegnato, per l’individuazione dei relativi beneficiari, un numero di carte così calcolato:
a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
b. una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
2. La ripartizione delle carte per ciascun comune è indicata nell’allegato 2.
Art. 7
Procedura di attribuzione nominativa delle carte
1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all’art. 4, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, servendosi dell’apposita applicazione WEB dell’INPS.
2. L’INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine dal caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.
3. I comuni comunicano agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.
Art. 8
Monitoraggio e distribuzione importi residui
1. Poste Italiane S.p.a. effettua un monitoraggio a decorrere dal mese di ottobre 2023 sulle somme che non risultano assegnate e sulle carte non attivate e ne informa il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’economia e delle finanze e i comuni.
2. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane S.p.a. ai sensi del comma 1, sono ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti secondo i criteri di priorità e con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 9
Convenzione tra il MASAF, l’INPS e Poste Italiane S.p.a.
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l’INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione ed un sistema di raccolta di eventuali dotazioni per aumentare le risorse finalizzate all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità.
2. Le eventuali maggiori risorse raccolte e finalizzate ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2023 per essere riassegnate al bilancio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2023.
3. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto e nel rispetto del limite massimo di spesa stabilito dall’art. 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
Modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi
1. Previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando il modello reso disponibile dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono individuati gli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, di cui all’allegato 1 da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte di cui all’art. 5. La convezione dovrà prevedere le modalità della comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità di cui all’allegato 1.
2. Con atto della competente Direzione generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti il modello per la presentazione della domanda di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
Art. 11
Promozione della misura
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove una campagna di comunicazione, anche con l’ausilio dei comuni, sui principali mezzi di informazione, per diffondere la conoscenza del contributo previsto nel presente decreto, al fine di raggiungere il maggior numero di beneficiari possibile sull’intero territorio nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022.
—
Avvertenza:
Gli allegati al decreto non sono pubblicati, in quanto resi disponibili sulla pagina dedicata della sezione Trasparenza – Normativa del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio n. 2373 del 26 giugno 2023 - Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno - Carta dedicata a te - Articolo 1, commi 450 e 451, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto…
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