MINISTERO dell’AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 2 dicembre 2024

Interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura»

Art. 1

Finalità e risorse

1. Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socio-economici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese di cui all’art. 2 le risorse di cui al successivo comma.

2. Le risorse destinate all’aiuto di cui al comma 1 ammontano a 10 (dieci) milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pg. 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura» di provenienza dell’esercizio 2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al soggetto gestore di cui all’art. 5 mediante trasferimento sul conto corrente di Tesoreria n. 20082 intestato al soggetto gestore e denominato «AGEA – Interventi nazionali».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. «Fondo»: Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

b. «Ministero»: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c. definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante Disciplina dell’apicoltura;

d. soggetto gestore: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;

e. «beneficiario»: imprenditore apistico ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 313/2004, iscritto al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell’organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999;

f. «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

g. «de minimis agricolo»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

h. «domanda di aiuto»: una domanda di aiuto e pagamento, concesso dal Ministero, il cui regime è ai sensi del regolamento UE/1408/2013 di «de minimis agricolo».

Art. 3

Beneficiari e requisiti per l’accesso all’aiuto

1. Tutti i requisiti necessari per l’accesso al presente intervento devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto, se non diversamente specificato.

2. Il richiedente l’aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere un’azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;

b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l’apicoltura in forma stanziale e/o praticando il nomadismo anche ai fini dell’attività di impollinazione;

c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell’organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

d. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attività o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;

e. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l’importo massimo concedibile, di cui al successivo art. 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all’art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis dello stesso decreto.

f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – così come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023;

g. non aver cessato l’attività.

Art. 4

Modalità di calcolo dell’aiuto

1. A ciascun beneficiario, così come definito all’art. 2 e in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.

2. L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo. Pertanto, l’aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo ai sensi dell’art. 3, comma 3bis, del regolamento (UE) 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L’importo dell’aiuto è determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall’importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno:

Fasce alveariApicoltori potenzialmente beneficiari (N.)Alveari (N.)Risorse complessive destinate

(€)

Valore “una tantum/azienda” (€)Premio per alveare (rapporto fra risorse complessive destinate ed il numero totale di alveari della fascia)Rapporto premi/alveare (%)
105-1991.358192.7521.638.392,001.206,478,5013,07
200-299681162.6221.544.909,002.268,599,5014,60
300-499582219.8112.472.873,754.248,9211,2517,29
500-699203117.9181.367.848,806.738,1711,6017,83
700-999129104.2061.250.472,009.693,5812,0018,45
1.000…>1.00093141.4231.725.504,4518.553,8112,2018,76
Totale3.046938.73210.000.000,00****** 100,00

4. In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.

5. In caso di economie derivanti da eventuali recuperi e/o restituzioni, le stesse saranno redistribuite come previsto al comma 4.

6. Il soggetto gestore comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.

Art. 5

Individuazione del soggetto gestore e delle relative competenze

1. Il soggetto gestore è individuato in AGEA quale organismo pagatore ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera «F» del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il soggetto gestore provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla:

a. predisposizione e pubblicazione delle istruzioni operative per la gestione della misura;

b. realizzazione dell’applicativo SIAN per la ricezione e la istruttoria automatizzata delle domande di pagamento mediante l’utilizzo dei dati contenuti nel Fascicolo aziendale e nella BDN;

c. esecuzione di controlli a campione presso le aziende, finalizzati a verificare l’effettività della attività di conduzione degli apiari e la corrispondenza con i dati acquisiti in domanda;

d. predisposizione degli elenchi di liquidazione;

e. esecuzione dei pagamenti ai beneficiari finali;

f. rendicontazione dell’attività di erogazione al Ministero e alle regioni e province autonome ed eventuale riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse non impiegate.

Art. 6

Criteri di campionamento per l’esecuzione dei controlli presso le aziende

1. Il soggetto gestore seleziona un campione di controllo in ragione del 5% dell’importo ritenuto ammissibile sulla base della propria attività istruttoria.

2. Il 75% del campione viene selezionato sulla base di criteri di analisi di rischio che tengano conto, tra l’altro, della dimensione degli importi ammissibili e della distribuzione delle erogazioni a livello regionale.

3. Il restante 25% del campione viene selezionato sulla base di un criterio casuale, utilizzando come universo di selezione la totalità delle domande con importi ammissibili, detratte quelle già selezionate ai sensi del comma 2.

4. Il soggetto gestore può decidere, per le aziende campionate, di erogare due pagamenti, uno di acconto e l’altro di saldo, al fine di rendere possibili le attività di cui al successivo comma 5.

5. Il soggetto gestore completa i controlli presso le aziende selezionate prima della predisposizione dell’ultimo elenco di liquidazione e provvede, entro tale adempimento, all’eventuale recupero per compensazione degli importi non riscontrati in sede di controllo presso le aziende campionate ovvero ad una erogazione alle medesime aziende che tenga conto degli esiti dei controlli stessi.

Art. 7

Modalità di rendicontazione della misura

1. Il soggetto gestore entro il 31 dicembre 2025 trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare:

a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso, utilizzando la «tabella di rendicontazione» allegata al presente provvedimento;

b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni ed all’anno di generazione.

2. Le somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi ed agli importi di cui all’art. 4, comma 4, sono restituite al Ministero entro trenta giorni dall’invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del MASAF e restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8

Utilizzo delle risorse e presentazione delle domande di aiuto

1. Il soggetto gestore ripartisce le risorse tra i soggetti eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN alla data del 31 dicembre 2023.

2. La domanda di finanziamento viene resa al soggetto gestore, sulla base del modello e secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni operative dallo stesso redatte, attraverso la funzionalità SIAN dallo stesso resa disponibile ai potenziali beneficiari.

Art. 9

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it). Con la menzionata modalità di pubblicazione è assolto l’obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell’aiuto.

Allegato

(Testo dell’allegato)