MINISTERO dell’AMBIENTE – Decreto ministeriale del 7 maggio 2026
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell’8 settembre 2025 mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Art. 1
- All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il punto 7 a) è sostituito dal seguente:
TABELLA
(Testo dell’allegato)
Art. 2
- All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i punti 7 c)-I e 7 c)-II sono sostituiti dai seguenti:
| «7 c)-I | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica | Si applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027. |
| 7 c)-II | Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV) e scade il 31 dicembre 2027.» |
Art. 3
- All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo il punto 7 c)-IV sono aggiunti i seguenti punti 7 c)-V e 7 c)-VI:
| «7 c)-V | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro che svolge una delle funzioni seguenti: (1) protezione e isolamento elettrico nelle perle di vetro di diodi ad alta tensione e negli strati di vetro dei wafer; (2) sigillatura ermetica tra parti in ceramica, metallo e/o vetro; (3) a fini di legame in una finestra di parametri di processo con una temperatura < 500 °C combinata con una viscosità di 1 013,3 dPas (“temperatura di transizione vetrosa”); (4) uso come materiale resistivo, ad esempio inchiostri, con una resistività compresa tra 1 ohm/quadrato a 100 megohm/quadrato, esclusi i potenziometri trimmer; (5) uso in superfici di vetro modificate chimicamente per piastre a microcanali (MCP), elettromoltiplicatori a canale unico (CEM) e prodotti in vetro resistivo (RGP). | Si applica a tutte le categorie e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 c)-VI | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nella ceramica che svolge una delle funzioni seguenti: (1) uso in ceramiche piezoelettriche contenenti piombo-zirconato di titanio (PZT); (2) conferimento di un coefficiente di temperatura positivo alle ceramiche. | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-II, 7 c)-III e 7 c)-IV del presente allegato e alla voce 14 dell’allegato IV) e scade il 31 dicembre 2027.» |
Art. 4
- All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i punti 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituiti dai seguenti:
| «6 a) | Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso | Scade l’11 dicembre 2026. |
| 6 a)-I | Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso (*) | Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie. |
| 6 a)-II | Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso (*) | Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie. |
| 6 b) | Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso | Scade l’11 giugno 2027. |
| 6 b)-I | Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*) | Scade l’11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11. |
| 6 b)-II | Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso (*) | Scade l’11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11*. |
| 6 b)-III | Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*) | Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10. |
| 6 c) | Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso (*) | Scade il 30 giugno 2027. |
| — (*) L’esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d’uso normali o prevedibili. Si applica tuttavia nei casi in cui è possibile dimostrare quanto segue: – che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² all’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, – per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d’uso dell’AEE normali o ragionevolmente prevedibili. Ai fini della presente nota si ritiene che un’AEE o una parte accessibile di un’AEE possano essere messe in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.». | ||