MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 22 del 19 settembre 2025
PNRR – Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi
Premessa
Ai fini dell’efficace e tempestivo espletamento degli adempimenti di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del conseguimento dei relativi obiettivi, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative a codeste amministrazioni ed enti, tenuto conto, da un lato, di alcune recenti modifiche apportate alla normativa nazionale applicabile e, dall’altro, delle linee di indirizzo contenute nella Comunicazione della Commissione europea “Next Generation EU – The road to 2026” e dei successivi elementi forniti nelle competenti sedi di approfondimento tecnico.
Con tali indicazioni si intende, altresì, dare riscontro ai numerosi quesiti posti al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da alcune amministrazioni titolari di misure e da diversi soggetti attuatori in merito al corretto espletamento degli obblighi previsti dal PNRR, soprattutto in vista della rendicontazione finale degli obiettivi e dello scenario operativo successivo al 2026.
In tale contesto, le indicazioni fornite con la presente circolare sono riconducibili, sostanzialmente, ai seguenti ambiti di operatività del PNRR:
1. gestione finanziaria;
2. monitoraggio, rendicontazione e controllo.
1. Gestione finanziaria
La gestione finanziaria del PNRR riguarda, in particolare:
a) le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia attraverso cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la liquidità necessaria alle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR;
b) le risorse del bilancio dello Stato finalizzate a realizzare interventi del PNRR (cosiddetti progetti in essere);
c) le risorse delle contabilità di tesoreria NGEU intestate alle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, attraverso cui sono effettuati i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori per la realizzazione dei singoli interventi;
d) le risorse acquisite dai soggetti attuatori per realizzare gli interventi di rispettiva competenza.
a) Le risorse del Fondo NGEU-Italia
Le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono erogate dal Ministero dell’economia e delle finanze, di norma, a favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR. In alcuni casi, su specifica richiesta delle amministrazioni centrali titolari di misura, i trasferimenti possono essere effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze direttamente a favore dei soggetti attuatori degli interventi. Nel caso di misure attuate attraverso strumenti finanziari (quali fondi di venture capital, fondi di garanzia.) i trasferimenti sono di norma disposti a favore degli organismi di gestione di tali strumenti, secondo le modalità previste dagli specifici accordi di finanziamento.
Per quanto riguarda le procedure di attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR, sono intervenute nel tempo alcune modifiche normative, tra cui si segnala l’articolo 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che ha stabilito le seguenti modalità e tempistiche.
In particolare, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 6, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad anticipare alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR le risorse occorrenti per far fronte ai successivi trasferimenti in favore dei rispettivi soggetti attuatori degli interventi del PNRR entro 15 giorni dalla data di presentazione delle richieste di erogazione da parte delle medesime amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGiS, attestanti le relative esigenze di liquidità.
Tale norma ha l’obiettivo di assicurare alle amministrazioni centrali titolari delle misure la liquidità necessaria per provvedere al successivo trasferimento dei fondi in favore dei soggetti attuatori, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
A tale riguardo, va precisato che ai fini dell’attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EUItalia non è necessario che le amministrazioni centrali abbiano già ricevuto le corrispondenti richieste di pagamento da parte dei soggetti attuatori, in quanto l’articolo 6, comma 6, del sopra citato decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, abilita le PA centrali ad acquisire la provvista di liquidità presso il Ministero dell’economia e delle finanze anche “antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori”.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’anticipazione da richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze, le amministrazioni dovranno fare riferimento al budget complessivo della misura a carico del PNRR, cui va aggiunta, qualora assegnata, la quota di risorse a carico del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI). Tale ultima quota è data dalla sommatoria della quota FOI assegnata ai singoli interventi della misura mediante i decreti a firma del Ragioniere Generale dello Stato, adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. A tale riguardo, con successiva nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sarà data comunicazione a ciascuna amministrazione titolare di misure del PNRR dell’ammontare delle risorse FOI assegnate ai sottostanti interventi.
Al fine di assicurare il monitoraggio sui movimenti della quota FOI, le amministrazioni titolari delle misure ne danno separata evidenza nell’ambito delle richieste di trasferimento presentate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR. Le amministrazioni titolari sono tenute, inoltre, a comunicare trimestralmente al medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR i dati sui trasferimenti delle quote FOI effettuati in favore dei soggetti attuatori.
Sempre relativamente alla quota FOI, si precisa, infine, che, stante il carattere aggiuntivo delle risorse FOI rispetto a quelle ordinarie assegnate in favore dell’intervento, l’imputazione alla quota FOI delle spese sostenute, indipendentemente dai citati flussi di cassa, sarà effettuata solo a consuntivo, sulla base dei dati di spesa dei singoli interventi, per i quali vale il principio dell’imputazione al FOI esclusivamente della parte di spesa eccedente le altre assegnazioni. Seguendo tale criterio, quindi, la quota FOI che sarà complessivamente riconosciuta alla misura, a conclusione di tutti gli interventi, sarà pari alla sommatoria della quota FOI definitivamente assegnata ai singoli interventi della misura stessa. Eventuali risorse erogate in eccesso rispetto a tale quota finale dovranno essere restituite al Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità che saranno successivamente comunicate, per il relativo reintegro al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.
b) Le risorse del bilancio dello Stato per i progetti in essere
I cd. progetti in essere del PNRR sono finanziati attraverso le risorse iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni centrali titolari di misura che provvedono alla relativa attivazione secondo le procedure previste dalla normativa amministrativo-contabile vigente.
Al fine di assicurare omogeneità nelle procedure di attuazione degli interventi PNRR, anche per l’attivazione di tali risorse si applicano, per quanto possibile, le procedure semplificate in vigore per i pagamenti del Fondo Next Generation EU-Italia, dando certezza ai soggetti attuatori su modalità e tempi per ottenere le risorse necessarie per la fase realizzativa.
Rinviando, quindi, ai casi concreti la definizione delle modalità semplificate di volta in volta applicabili, giova richiamare in questa sede quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155.
In base a tale norma, le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR finanziate in tutto o in parte a valere su risorse del bilancio dello Stato (cd. progetti in essere), nel caso di carenza delle occorrenti disponibilità finanziarie di cassa nei rispettivi capitoli di spesa, possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR, attraverso il sistema informatico ReGiS, una richiesta di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia.
Anche in questo caso, ai fini di un’adeguata programmazione dei flussi finanziari, le amministrazioni titolari delle misure potranno richiedere l’anticipazione al Ministero dell’economia e delle finanze anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
A fronte delle richieste ricevute, il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle disponibilità esistenti, provvede a erogare l’anticipazione per consentire alle amministrazioni titolari delle misure di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei rispettivi soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al già citato articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Le anticipazioni erogate dal Ministero dell’economia e delle finanze a carico delle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, per far fronte alle carenze di liquidità dei capitoli di spesa relativi ai progetti in essere, sono reintegrate al Fondo stesso a valere sul bilancio dello Stato entro l’esercizio successivo a quello dell’anticipazione, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155.
c) Le risorse delle contabilità di tesoreria NGEU intestate alle PA centrali
Le risorse acquisite dalle amministrazioni centrali titolari di misura sulle contabilità speciali NGEU aperte presso la tesoreria statale sono utilizzate per effettuare i trasferimenti a favore dei soggetti attuatori a titolo di anticipazione, trasferimento intermedio e saldo finale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di seguito richiamata.
Relativamente alle anticipazioni, l’articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che la misura delle stesse è, di norma, pari al 30 per cento del contributo assegnato all’intervento, da erogare entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Ai fini del calcolo del 30 per cento, l’amministrazione deve tener conto, laddove assegnate all’intervento, anche delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
In merito alle anticipazioni, giova precisare che la ratio di tale istituto è quella di assicurare ai soggetti attuatori la costante disponibilità del volano di risorse necessarie a sostenere gli oneri di avvio e realizzazione degli interventi, nel rispetto dei tempi di pagamento, evitando, soprattutto per le amministrazioni e gli enti pubblici, il ricorso a forme di indebitamento. Per poter assolvere a tale funzione è necessario, quindi, che le risorse anticipate rimangano nella disponibilità dei soggetti attuatori fino alla conclusione dell’intervento. In tale sede, si procederà alle conseguenti regolazioni contabili con il soggetto attuatore, sulla base dei dati relativi al completamento dell’intervento, provvedendo al recupero di eventuali importi pagati in eccedenza, anche in considerazione di eventuali economie di spesa.
Si invitano pertanto le amministrazioni centrali a evitare la prassi, talvolta seguita, dell’integrale recupero delle anticipazioni erogate all’atto del primo trasferimento intermedio utile. Tale pratica, infatti, farebbe venire meno la suddetta funzione di volano delle anticipazioni, con conseguente rischio di carenze di liquidità presso i soggetti attuatori suscettibili di ostacolare la tempestiva attuazione degli interventi.
Per quanto riguarda le erogazioni successive, a titolo di trasferimento intermedio e saldo finale, le relative modalità, inizialmente definite dall’articolo 18-quinquies del già citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, e ulteriormente dettagliate nel successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024, sono state da ultimo modificate dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79.
Con l’anzidetto decreto-legge, è stato introdotto il comma 2-bis al richiamato articolo 18-quinquies, prevedendo una procedura semplificata per l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, fino all’importo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR.
In base a tale norma, infatti, le amministrazioni titolari delle misure sono tenute ad erogare al soggetto attuatore fino al 90 per cento della quota a carico del PNRR, laddove l’ammontare di spese risultanti dagli stati di avanzamento dell’intervento sia pari ad almeno il 50 per cento del costo complessivo dell’intervento stesso e il soggetto attuatore attesti di aver svolto gli ordinari controlli di propria competenza e le verifiche specifiche sul rispetto dei requisiti del PNRR.
Al verificarsi dei due richiamati presupposti, pertanto, l’amministrazione centrale titolare della misura potrà versare al soggetto attuatore, in un’unica soluzione, le risorse spettanti, fino al 90 per cento della quota PNRR assegnata, al netto di eventuali importi in precedenza già erogati.
Relativamente alle modalità di presentazione delle richieste da parte dei soggetti attuatori e ai termini entro cui le risorse vanno erogate agli stessi, la norma fa rinvio a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 recante le procedure finanziarie per l’attivazione delle risorse del PNRR.
Al riguardo, si precisa che le amministrazioni centrali titolari delle misure che adottano un proprio sistema informativo per le richieste di erogazione, devono inviare mensilmente, al sistema di monitoraggio ReGiS, i dati di tutte le richieste pervenute a prescindere dallo stato in cui si trovano.
Restano, pertanto, confermati, anche nella nuova cornice normativa, il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle richieste di erogazione, le procedure semplificate di presentazione delle richieste di erogazione da parte dei soggetti attuatori, con le attestazioni previste dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il rinvio dei controlli sulla documentazione giustificativa delle spese, da parte delle amministrazioni centrali erogatrici, al momento della definizione della quota spettante di saldo finale.
Il complesso delle citate disposizioni è finalizzato, tra l’altro, ad assicurare la necessaria accelerazione delle spese per rispettare le scadenze fissate per il 2026. In tale ottica, le richieste di erogazione presentate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari di misure dovranno essere istruite nel rispetto del suddetto termine massimo di trenta giorni entro cui dare corso ai conseguenti trasferimenti.
Alla luce delle nuove modalità operative, pertanto, anche le eventuali richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori con le modalità previgenti (cd. rendiconti di progetto) dovranno essere tempestivamente evase da parte delle amministrazioni centrali competenti: tali richieste o vanno rifiutate perché non ammissibili, oppure occorre darvi seguito con le nuove procedure semplificate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo unico, comma 11, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.
Ai fini della verifica del rispetto del termine dei trenta giorni, si considerano i giorni trascorsi tra la data di acquisizione della richiesta del soggetto attuatore e la data di effettivo pagamento al medesimo, compresi quindi i passaggi interni tra le varie strutture coinvolte nel processo, al netto dei giorni occorrenti per eventuali integrazioni della documentazione da parte dei soggetti attuatori.
A tale riguardo, va infatti richiamato che il suddetto termine dei 30 giorni entro cui le amministrazioni centrali devono provvedere ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori costituisce un vincolo normativo non derogabile. In base a quanto disposto dal richiamato articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, tale obbligo riguarda prioritariamente le erogazioni delle amministrazioni titolari delle misure in favore dei rispettivi soggetti attuatori. Tuttavia, stante l’obiettivo generale di accelerazione della spesa, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le erogazioni a carico di eventuali organismi o enti che, nella filiera di attuazione della misura, svolgano funzioni di intermediazione tra l’amministrazione centrale titolare della misura e i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi a livello operativo.
È questo il caso, ad esempio, di alcune misure rientranti nella Missione 6, a titolarità del Ministero della Salute, in cui le Regioni (identificate come soggetti attuatori) delegano operativamente tale ruolo alle strutture sanitarie locali (quali ASL, Ospedali). Per tali fattispecie, l’amministrazione centrale titolare della misura dovrebbe impartire indicazioni alle Regioni per assicurare che le risorse siano messe tempestivamente a disposizione degli enti responsabili della realizzazione operativa degli interventi, assicurando in concreto il raggiungimento delle finalità di accelerazione previste dalla citata disposizione normativa.
Per quanto riguarda i controlli da espletare sulle richieste di erogazione presentate dai soggetti attuatori, tenuto conto di quanto disposto dal citato articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in sede di erogazione delle anticipazioni, le amministrazioni centrali titolari delle misure dovranno verificare la titolarità del soggetto attuatore e l’esistenza del finanziamento PNRR a favore dell’intervento, la cui anagrafica (codice unico di progetto – CUP) deve essere stata correttamente registrata nel sistema ReGiS.
In sede di erogazione dei trasferimenti successivi all’anticipazione, le amministrazioni titolari delle misure sono tenute a verificare le formali attestazioni che il soggetto attuatore deve rendere secondo il modello allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024. Trattasi, in sostanza, delle seguenti attestazioni:
1. stato di avanzamento dell’intervento che, qualora riguardi almeno il 50 per cento del costo dell’intervento, potrà dar luogo, alla luce del disposto del citato articolo 18-quinquies, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, all’erogazione di un importo fino al 90 per cento del finanziamento a carico del PNRR;
2. avvenuto espletamento dei controlli ordinari (amministrativo-contabili) e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente a carico del soggetto attuatore, ivi comprese le verifiche specifiche relative al rispetto dei requisiti del PNRR;
3. conservazione agli atti della documentazione giustificativa da esibire in occasione delle richieste dell’amministrazione titolare ovvero in occasione dei controlli svolti dalle autorità competenti.
L’amministrazione titolare, in sede di esame delle richieste di saldo, è tenuta a verificare, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, per accertarne la relativa correttezza e regolarità, il rispetto dei requisiti specifici del PNRR e, quindi, l’ammissibilità al relativo finanziamento, nonché il raggiungimento dei risultati previsti in coerenza con gli obiettivi della misura PNRR di riferimento.
In sede di chiusura dell’intervento, infine, l’amministrazione centrale titolare della misura potrà effettuare le eventuali compensazioni finanziarie e provvedere, laddove necessario, al recupero di eventuali risorse precedentemente erogate che, sulla base dei riscontri effettuati, risultassero non dovute, ivi comprese le eventuali risorse non utilizzate del FOI.
La finalità della normativa in esame è quella di semplificare l’iter dei flussi finanziari, sulla base del principio di affidamento sulle formali attestazioni sottoscritte, dai soggetti attuatori degli interventi, in sede di presentazione delle richieste periodiche di trasferimento delle risorse. In tale contesto, le verifiche specifiche sulla documentazione giustificativa, da parte delle amministrazioni titolari, attraverso adeguate metodologie di campionamento, sono concentrate nella fase del riconoscimento del saldo finale, in tempo utile per correttivi ed eventuali recuperi di risorse anche attraverso compensazioni finanziarie.
Relativamente agli interventi PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del FOI, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ha introdotto i commi 2-ter e 2-quater all’articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, con cui sono fornite indicazioni procedurali alle PA titolari di misure e ai soggetti attuatori per la gestione, anche contabile, degli interventi.
In base a tali disposizioni, le amministrazioni titolari delle misure danno corso ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori considerando “il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all’intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR”. Ciò significa, sostanzialmente, che per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse del FOI i soggetti attuatori potranno presentare richieste di trasferimento alle rispettive amministrazioni titolari delle misure, considerando l’ammontare complessivo del finanziamento assegnato, comprensivo della quota FOI.
Resta comunque fermo quanto già in precedenza richiamato sul fatto che il riconoscimento definitivo della quota a carico del FOI sarà effettuato solo a consuntivo, sulla base dei dati specifici di spesa dei singoli interventi, per i quali l’imputazione al FOI vale esclusivamente per la parte di spesa eccedente le altre assegnazioni.
Le amministrazioni titolari delle misure comunicano mensilmente, per il tramite del sistema ReGiS, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR l’ammontare dei trasferimenti effettuati in favore dei soggetti attuatori, con separata evidenza delle risorse trasferite a valere sui conti di tesoreria NGEU e sui capitoli del bilancio dello Stato relativi ai progetti in essere.
d) Le risorse acquisite dai soggetti attuatori per realizzare gli interventi PNRR
I soggetti attuatori utilizzano le risorse ricevute per effettuare i pagamenti relativi alla realizzazione operativa degli interventi finanziati dal PNRR, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, europea e nazionale, in relazione alla natura degli interventi stessi.
I soggetti attuatori assicurano, per l’attuazione degli interventi di rispettiva competenza, il rispetto del principio della “sana gestione finanziaria” e adottano tutte le misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione europea, ivi comprese quelle rivolte a prevenire, individuare, correggere e sanzionare irregolarità, frodi, corruzione, conflitti di interesse, il doppio finanziamento e altre forme di abuso nell’utilizzo delle risorse.
A tal fine, prima di procedere ai pagamenti, svolgono i controlli amministrativo-contabili previsti dal rispettivo ordinamento, verificando la correttezza, regolarità e ammissibilità al PNRR delle spese sostenute, nonché il rispetto dei requisiti specifici del PNRR, quali il DNSH, la raccolta dei dati sulle titolarità effettive nelle procedure di appalto, l’assenza di conflitti di interesse e di doppi finanziamenti.
I soggetti attuatori presentano alle amministrazioni centrali titolari delle misure le richieste di pagamento, a titolo di anticipazione, trasferimenti intermedi e saldo, corredate delle attestazioni previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.
I soggetti attuatori assicurano la tracciabilità delle operazioni e dei pagamenti effettuati e conservano agli atti la documentazione giustificativa delle spese sostenute e gli altri documenti probatori previsti dalla normativa vigente. La predetta documentazione è altresì conservata, in formato elettronico, nell’apposita sezione del sistema ReGiS al fine di consentire l’agevole accesso in occasione delle verifiche e degli audit svolti dalle autorità di controllo dell’Unione europea e nazionali, fino a cinque anni successivi al 31 dicembre 2026.
I soggetti attuatori alimentano il sistema ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, procedurale e di realizzazione fisica secondo le scadenze mensili previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 21 giugno 2022 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso in cui, in sede di esame delle richieste di trasferimento intermedio presentate da un soggetto attuatore, l’amministrazione titolare della misura rilevi il mancato aggiornamento sul sistema ReGiS dei dati di attuazione del rispettivo intervento, il soggetto attuatore procede senza indugio – e comunque nel termine di sessanta giorni, ad aggiornare i relativi dati, dandone comunicazione all’amministrazione titolare della misura e al Ministero dell’economia ed elle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR.
2. Monitoraggio, rendicontazione e controllo
La Commissione ha adottato, in data 4 giugno 2025, la Comunicazione “Next Generation EU – The road to 2026”, con la quale fornisce orientamenti agli Stati membri relativi alla gestione della fase conclusiva del PNRR, con indicazioni specifiche sul percorso di revisione e semplificazione dei Piani, sulla presentazione delle ultime domande di pagamento, nonché sugli adempimenti successivi al 2026.
In via preliminare, si evidenzia che la fase conclusiva del PNRR richiede di rafforzare le attività di monitoraggio sull’avanzamento degli interventi, dal punto di vista finanziario, procedurale, di realizzazione fisica e del conseguimento dei risultati e degli obiettivi finali da rendicontare alla Commissione europea.
Al fine di rispettare le strette tempistiche dell’attuale fase di realizzazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, infatti, la Commissione europea ha concesso agli Stati membri la possibilità di revisionare per l’ultima volta i Piani entro la fine del 2025 (possibilmente entro ottobre), fornendo le seguenti indicazioni:
a) mappare lo stato di avanzamento di tutte le misure e identificare quelle non realizzabili o difficilmente realizzabili entro agosto 2026;
b) rimuovere le misure non realizzabili o difficilmente realizzabili entro le scadenze previste;
c) semplificare le descrizioni delle misure e dei relativi obiettivi che vengono mantenuti nei PNRR.
In tale ottica, le amministrazioni titolari delle misure sono invitate a verificare il puntuale aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, in modo da fornire una rappresentazione del reale stato di attuazione delle misure, soprattutto in funzione di supporto per le occorrenti iniziative di riprogrammazione, funzionali ad assicurare il completo utilizzo delle risorse finanziarie e il conseguimento degli obiettivi entro le scadenze previste dal Piano.
Tale ricognizione deve essere effettuata anche con il coinvolgimento dei soggetti attuatori degli interventi, per assicurare l’allineamento dei dati relativi all’avanzamento dei singoli progetti con l’avanzamento delle corrispondenti misure del PNRR. A tal fine, i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono a disposizione per fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa per la corretta alimentazione del sistema.
Ai fini della valutazione sulle capacità di conseguimento degli obiettivi, occorre tener presente che, in base a quanto indicato nella suddetta Comunicazione della Commissione europea, tutti gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026, con impossibilità da parte della Commissione ad accettare documentazione integrativa che dimostri il raggiungimento degli obiettivi oltre tale data.
Sempre in tema di completamento degli obiettivi entro agosto 2026, la Commissione ha chiarito che è fondamentale assicurare, entro tale data, il conseguimento dei risultati (performance). Pertanto, è necessario che al 31 agosto 2026 gli interventi abbiano conseguito i relativi risultati mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data, tranne il caso in cui l’indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire (quali il tasso di assorbimento del budget dell’investimento).
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento relativa all’ultima rata, la scadenza per la relativa presentazione è fissata al 30 settembre 2026. Sul punto, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a condividere, con congruo anticipo, la documentazione comprovante il conseguimento degli obiettivi da rendicontare nella domanda di pagamento finale, così da poter pianificare le attività di campionamento (sampling) soprattutto per gli obiettivi con target numericamente significativi.
Al fine di rispettare le tempistiche stringenti fissate dalla Commissione europea per la presentazione della richiesta di pagamento relativa all’ultima rata, si invitano pertanto le amministrazioni titolari delle misure a caricare tempestivamente sul sistema ReGiS la documentazione di corredo alla rendicontazione degli obiettivi finali, in modo da poter avviare quanto prima le interlocuzioni con la Commissione europea sulla valutazione dell’effettivo conseguimento dei medesimi e poter consentire, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR, di espletare tutti gli adempimenti propedeutici alla predisposizione della richiesta di pagamento. A tale riguardo, si ricorda, che la Commissione ha indicato nel 30 novembre 2026 la data di completamento della sua valutazione relativa all’ultima domanda di pagamento, in modo da consentire il rispetto della successiva scadenza del 31 dicembre 2026 prevista per il versamento delle risorse dell’ultima rata.
Tornando agli adempimenti di monitoraggio, contestualmente all’aggiornamento dei dati di avanzamento del PNRR, le amministrazioni titolari delle misure dovranno provvedere ad aggiornare i dati relativi alle previsioni di spesa per il 2025 e il 2026 e oltre per le misure che, per loro natura, hanno un profilo di spesa successivo al 2026.
Tale ultimo adempimento, necessario per una corretta programmazione dei flussi e del relativo fabbisogno di cassa, nonché per l’aggiornamento dei documenti di finanza pubblica, deve essere assicurato, di norma, con cadenza annuale, mediante invio, a cura delle amministrazioni titolari di misura, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNRR, entro il 31 gennaio di ciascun anno, delle previsioni di spesa per le misure di rispettiva competenza, salvo gli eventuali aggiornamenti infrannuali richiesti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base delle esigenze di finanza pubblica.
Infine, tenuto conto di quanto previsto nella citata Comunicazione della Commissione europea, le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno conservare sul sistema ReGis i dati e la documentazione relativa all’attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal PNRR, ivi compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell’Unione europea e nazionali. A tale riguardo, la Commissione ha ribadito che i propri servizi di controllo e la Corte dei conti europea potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a cinque anni successivi al pagamento dell’ultima rata del PNRR del dicembre 2026.
In tema di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi, corruzione, conflitto d’interesse e doppio finanziamento, al fine di proteggere gli interessi finanziari dell’UE, la Commissione ha ribadito l’obbligo degli Stati membri di continuare a collaborare con le autorità europee, anche dopo il 2026 per segnalare sospetti casi di frode e di assicurare l’accesso a tutte le informazioni ritenute rilevanti al pari delle autorità nazionali su cui ricade altresì l’obbligo di provvedere al recupero delle eventuali somme indebitamente utilizzate.
Per gli aspetti operativi e strettamente tecnici relativi alle suddette questioni nonché sulle attività di audit nazionali, la Commissione pubblicherà entro la fine dell’anno delle linee guida per gli Stati membri.
Inoltre, dopo il 2026 le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori dovranno continuare ad aggiornare il sistema ReGiS anche con i dati relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti che continuano ad essere realizzati dopo la conclusione del Piano, assicurando la completezza e la correttezza del relativo corredo informativo, in coerenza con le condizionalità previste dal Piano. Il monitoraggio dovrà consentire anche la verifica dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi che proseguiranno dopo il 2026, anche ai fini della loro riprogrammazione in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.