MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 15 dicembre 2023
Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico)
Art. 1
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell’art. 3 del Testo unico, per l’anno finanziario 2024 le operazioni di emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possono essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.
Il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green bond» di cui all’art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019. Può disporre altresì operazioni relative alla riapertura di titoli non più in corso di emissione (Tap issue), da svolgersi anche mediante sistemi telematici di negoziazione.
Può procedere, inoltre, all’emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l’efficienza dei mercati.
Art. 2
Limiti dell’indebitamento
Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell’esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell’indebitamento in un’ottica di medio-lungo periodo, considerata l’esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell’anno finanziario 2024, e rispetto all’ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l’8%, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l’80%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, la quota dei titoli «reali» indicizzati non dovrà superare il 15% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovrà eccedere il 5%.
Inoltre, il Dipartimento del Tesoro può effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.
Art. 3
Operazioni di gestione del debito pubblico
Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, può effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonché l’efficiente funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.
Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. Le stesse possono essere effettuate anche mediante sistemi telematici di negoziazione. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in funzione delle condizioni di mercato, può procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidità sul mercato secondario.
Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell’elenco degli specialisti in titoli di Stato.
In forza dell’art. 3, comma 2, del Testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, in considerazione delle specificità connesse a tali operazioni.
Art. 4
Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche.
Ove ne ravvisi l’opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1-bis, del Testo unico.
Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall’art. 6, comma 1, lettera b), del decreto garanzie è pari a un miliardo di euro per l’anno finanziario 2024.
L’esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell’ultimo trimestre del 2023.
Art. 5
Accordi connessi con l’attività in strumenti finanziari derivati
Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II può stipulare i contratti quadro I.S.D.A. Master Agreement, ed ogni loro altro allegato, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati.
Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.
Art. 6
Decreti di approvazione e di accertamento
I decreti di approvazione degli accordi di cui all’art. 5, nonché quelli di accertamento dell’esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.
Per l’approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.
Art. 7
Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del Tesoro comunica all’Ufficio di Gabinetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse.
Il Dipartimento del Tesoro dà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di Governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso.
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