MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 17 febbraio 2023

Criteri e modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative (G.U. 1° marzo 2023, n. 51)

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso ai benefici ivi previsti.

Art. 2

Operazioni agevolate

1. Alle cessioni d’azienda o di rami di azienda, di cui all’art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, come definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall’azienda medesima, si applica:

a) l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

b) il regime previsto dall’art. 58, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3

Modalità di attuazione dell’intervento

1. L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

2. Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 si applica a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e subentri nella posizione dell’imprenditore individuale in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle cessioni a titolo gratuito poste in essere a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.