MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 17 maggio 2023
Integrazione alla disciplina inerente all’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d’ora in avanti denominato “testo unico”, con particolare riguardo a quelle relative alla prestazione della garanzia ivi prevista, quale condizione per la prosecuzione in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale in assenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, del medesimo testo unico.
Art. 2
Disposizioni per il procedimento di sospensione e per la prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale
1. L’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio in relazione all’ubicazione del deposito fiscale, d’ora in avanti indicato come Ufficio competente, verifica annualmente la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale sulla base dei dati rilevabili dalle contabilità presentate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall’esercente il medesimo deposito; qualora riscontri l’insussistenza delle suddette condizioni, il medesimo Ufficio comunica all’esercente il deposito stesso, d’ora in avanti indicato come esercente, l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, l’Ufficio competente indica, in particolare, gli elementi che hanno determinato il venir meno delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e specifica, altresì, che l’esercente può presentare l’istanza di cui all’articolo 23, comma 12, del testo unico, per richiedere, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della medesima comunicazione, la prosecuzione transitoria, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, dell’attività in regime di deposito fiscale, che è subordinata alla prestazione, con le modalità di cui all’articolo 3, della garanzia di cui al medesimo articolo 23, comma 12, il cui importo è indicato nella comunicazione di cui al presente comma.
3. L’esercente può presentare entro venti giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1, memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 23, comma 4, del testo unico che l’Ufficio competente ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento di cui trattasi.
4. Trascorso il termine di venti giorni di cui al comma 3 senza che l’esercente abbia prodotto memorie scritte, documenti o altri elementi ritenuti dall’Ufficio competente idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 23, comma 4, del testo unico, il medesimo Ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, dandone comunicazione all’esercente medesimo; qualora l’esercente abbia presentato l’istanza di cui al comma 2 nel termine previsto dal medesimo comma 2, l’efficacia del predetto provvedimento di sospensione è subordinata alla mancata costituzione, con le modalità previste dall’articolo 3 ed entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica della predetta comunicazione, della garanzia di cui al comma 2. Nel caso in cui l’Ufficio competente ritenga invece che le memorie, i documenti e gli elementi prodotti dall’esercente ai sensi del comma 3 siano idonei a comprovare la sussistenza delle predette condizioni di cui all’articolo 23, comma 4, del testo unico, il medesimo Ufficio archivia il procedimento di sospensione avviato ai sensi del comma 1, dandone comunicazione all’esercente.
5. Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 4, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1. Qualora invece la garanzia sia stata costituita, entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 4, nell’importo determinato nella comunicazione di cui al comma 2 ma con modalità difformi da quelle di cui all’articolo 3, l’Ufficio competente comunica all’esercente che lo stesso può, entro 5 giorni dalla notifica di tale comunicazione, rendere la garanzia conforme a quanto previsto dal predetto articolo 3. Trascorso il predetto termine di 5 giorni senza che l’esercente provveda a rendere conforme la garanzia, il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale di cui al comma 3 diviene efficace; nel caso in cui, invece, l’esercente ha provveduto a rendere conforme la garanzia, non essendosi verificata la condizione per l’efficacia del provvedimento di sospensione adottato ai sensi del comma 3, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 3
Costituzione, durata e adeguamento della garanzia
1. L’importo della garanzia di cui all’articolo 23, comma 12, del testo unico è determinato dall’Ufficio competente nella misura del cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, quali rilevano dalle contabilità di cui al medesimo articolo 2, comma 1, inerenti alle immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La stessa garanzia è prestata dall’esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale ed ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1.
2. In ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell’attività consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5, la garanzia di cui al comma 1 deve risultare pari al cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, qualora sia necessario, l’esercente adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme alla misura di cui al presente comma. La garanzia è adeguata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e l’esercente provvede a comunicare all’Ufficio competente ogni avvenuto adeguamento della stessa entro il primo giorno lavorativo successivo.
3. L’Ufficio competente, in ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell’attività consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5, verifica la conformità della garanzia prestata a quanto previsto dal comma 2 e, in caso contrario, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.
Art. 4
Revoca dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale
1. L’Ufficio competente, qualora al termine del periodo di sospensione inerente a uno dei casi previsti dal presente decreto verifica il mancato ripristino delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo Ufficio verifica, invece, il ripristino delle suddette condizioni, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell’esercente.
2. Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 5, comma 3, l’Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, revoca, ai sensi dell’articolo 23, comma 12, quinto periodo, del testo unico, l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; il medesimo Ufficio, nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione verifica, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvede a darne comunicazione all’esercente.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. In fase di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’efficacia del presente decreto, l’Ufficio competente procede all’individuazione:
a) degli esercenti destinatari, nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore dell’articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e la data di pubblicazione del presente decreto, di un provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 12, primo periodo, del testo unico, la cui attività in regime di deposito fiscale, alla predetta data di pubblicazione, risulta ancora sospesa;
b) degli esercenti ai quali è stato comunicato, entro la data di pubblicazione del presente decreto, l’avvio del procedimento della sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale prevista dall’articolo 23, comma 12, primo periodo, del testo unico e che alla predetta data operino ancora in regime di deposito fiscale.
2. L’Ufficio competente comunica agli esercenti di cui al comma 1 che gli stessi possono presentare l’istanza di cui all’articolo 23, comma 12 del testo unico, per richiedere, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della medesima comunicazione, di potere esercitare, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, l’attività in regime di deposito fiscale, subordinatamente alla prestazione, con le modalità di cui all’articolo 3, della garanzia di cui al medesimo articolo 23, comma 12, il cui importo è indicato nella comunicazione di cui al presente comma. Tale importo è determinato dall’Ufficio competente nella misura del cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale:
a) nel mese solare precedente a quello di adozione del provvedimento di sospensione, per gli esercenti di cui al comma 1, lett. a);
b) nel mese solare precedente a quello della comunicazione di cui al presente comma, per gli esercenti di cui al comma 1, lett. b).
3. L’esercente di cui al comma 1, lett. a) che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2 allega all’istanza la documentazione relativa all’avvenuta costituzione, con le modalità di cui all’articolo 3, della garanzia di cui al predetto comma 2, lett. a). L’Ufficio competente, riscontrata la regolare costituzione della garanzia, comunica al predetto esercente di cui al comma 1, lett. a) che gli è consentito di svolgere l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2, revocando il provvedimento di sospensione già adottato.
4. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia stata costituita dall’esercente di cui al comma 1, lett. a), nell’importo determinato nella comunicazione di cui al comma 2 ma con modalità difformi da quelle di cui all’articolo 3, l’Ufficio competente comunica al medesimo esercente che lo stesso può, entro 5 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, rendere la garanzia conforme a quanto previsto dal predetto articolo 3. Trascorso il predetto termine di 5 giorni senza che l’esercente provveda a rendere conforme la garanzia, il medesimo Ufficio comunica all’esercente di cui al comma 1, lett. a) che non sussistono i presupposti per consentire l’esercizio in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale; nel caso in cui, invece, l’esercente ha provveduto a rendere conforme la garanzia, l’Ufficio competente comunica al medesimo esercente che gli è consentito di esercitare in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione di cui al comma 1 revocando il provvedimento di sospensione già adottato.
5. Per gli esercenti di cui al comma 1, lett. b), trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 2, fermo restando che il termine di venti giorni stabilito dall’articolo 2, comma 3, per la presentazione delle memorie e documenti ivi previsti, qualora l’esercente non abbia già esercitato tale diritto, decorrono dalla notifica della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
6. In ciascuno dei dodici mesi di esercizio in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale l’Ufficio competente verifica, per gli esercenti di cui al comma 1, la conformità della garanzia a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 e, nel caso in cui riscontri l’inadeguatezza della medesima garanzia, adotta nei confronti dei medesimi esercenti il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le comunicazioni, previste dal presente decreto, da parte dell’Ufficio competente agli esercenti sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 19-bis del testo unico; la trasmissione, da parte dell’esercente all’Ufficio competente, di ogni comunicazione, istanza, documento, memoria o altro elemento comunque denominato, previsti dal presente decreto, è effettuata esclusivamente mediante la posta elettronica certificata.
2. Nel caso in cui l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale venga sospesa in relazione ad uno dei casi previsti dal presente decreto oppure la stessa venga revocata ai sensi dell’articolo 4, l’esercente può presentare istanza per il rilascio della licenza di cui all’articolo 25, comma 4, del testo unico; in tal caso l’Ufficio competente, ricorrendone le condizioni, provvede a rilasciare la predetta licenza.
3. L’Ufficio competente informa i reparti del Corpo della Guardia di finanza, competenti per territorio, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto.
Art. 7
Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 02 luglio 2019, n. 30647/RU - Integrazione dei servizi digitali per la gestione dei rinnovi delle comunicazioni da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4 del DM 12/04/2018 e per la gestione delle rettifiche…
- Depositi fiscali - servizi di stoccaggio e deposito - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, commi da 937 a 943 - Risposta 29 dicembre 2020, n. 627 dell'Agenzia delle Entrate
- D.Lgs. n. 504/95, art. 25, comma 6-ter. Depositi commerciali di prodotti energetici. Soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina e gasolio usato come carburante. Onere di comunicazione inizio attività.…
- Cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE - Successiva cessione - Commercio elettronico indiretto - Trattamento IVA - Risposta 03 agosto 2020, n. 238 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO dell' INTERNO - Decreto ministeriale del 7 luglio 2023 - Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…