MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 19 febbraio 2025
Contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro
Art. 1
Definizioni
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
b) «registro»: il registro dei revisori legali di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) «abilitazione»: abilitazione allo svolgimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
d) «revisore della sostenibilità»: il revisore legale di cui all’art. 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e UE 2022/2464;
e) «responsabile/responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»:
1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l’incarico di attestazione sia conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
f) «impresa di revisione legale di uno Stato membro dell’Unione europea»: un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
g) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
Art. 2
Requisiti per l’abilitazione dei revisori legali iscritti al registro e per le società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
1. Possono chiedere l’abilitazione i seguenti soggetti:
a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell’Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Art. 3
Contenuto della domanda di abilitazione
1. Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l’indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
f) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
i) l’eventuale rete di appartenenza, così come definita nell’art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all’art. 10, comma 13, del decreto legislativo;
l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 5 del presente decreto, indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento;
n) di aver svolto il tirocinio previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
o) di aver superato l’esame previsto dall’art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
2. La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
3. La domanda di abilitazione per i revisori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonchè la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall’art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
4. Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda di abilitazione
1. La domanda di abilitazione per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e d), deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell’area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
2. Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato il termine iniziale per l’invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell’attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Art. 5
Contributo per l’abilitazione
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L’importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il contributo è versato con le modalità previste nell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all’art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all’art. 21, comma 2 del decreto legislativo.
Art. 6
Esame delle domande e abilitazione
1. Le domande di abilitazione sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze se accerta l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell’istruttoria è sospeso.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all’abilitazione.
4. Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all’annotazione dell’abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.
Art. 7
Decorrenza dell’abilitazione
1. L’abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all’art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
Art. 8
Richieste di cancellazione volontaria dall’abilitazione
1. I revisori della sostenibilità possono richiedere, presentando domanda mediante la modulistica disponibile nel sito istituzionale della revisione legale, la cancellazione volontaria dall’abilitazione. La cancellazione dell’abilitazione decorre dalla data di ricezione della domanda.
Art. 9
Termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti
1. I soggetti abilitati sono responsabili per le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e provvedono entro trenta giorni dal manifestarsi della variazione all’aggiornamento dei dati presenti nella loro area riservata del sito della revisione legale.