MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 21 novembre 2024
Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
Art. 1
Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
1. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 sono tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i medesimi soggetti, entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, con cadenza almeno triennale, acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell’art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nelle linee guida di cui all’art. 4, comma 1-quater, del medesimo decreto.
4. In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della medesima Agenzia, ai Consigli nazionali dell’ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.
5. La verifica dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rientra tra gli impegni di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.