MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2022

Specifiche tecniche e modalità operative inerenti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico (G.U. 11 gennaio 2023, n. 8)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni;

c) «Decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 225 del 26 settembre 2016 e successive modificazioni.

Art. 2

Modifiche al decreto 19 ottobre 2020

1. L’allegato A del decreto 19 ottobre 2020 è sostituito dall’allegato A del presente decreto.

2. All’allegato C del decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 2.1, dopo le parole «- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale;» sono aggiunte le seguenti parole «- della Carta d’identità elettronica CIE;»;

b) al paragrafo 2.3.1, dopo le parole «e di cui al D.M. 22 novembre 2019» sono aggiunte le seguenti parole «e al D.M. 16 luglio 2021 (Professionisti sanitari iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad esaurimento)».

Art. 3

Modifiche al decreto 16 settembre 2016

1. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, comma 1, lettera s), dopo le parole: “e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46” sono aggiunte le seguenti parole “ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 ‘Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia’”;

b) all’art. 1, comma 1, lettera t), dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»;

c) all’art. 1, comma 1, lettera v), dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»;

d) all’art. 1, comma 1, lettera w), dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»;

e) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»;

f) il comma 3, dell’art. 2, è sostituito dal seguente: «3. Le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi a quanto previsto dal decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.»;

g) all’art. 2, comma 4:

– le parole «entro il 31 ottobre,» sono eliminate;

– le parole «di cui all’allegato disciplinare tecnico (allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni»;

h) all’art. 2, comma 5, dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni. Nel caso degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2022, a partire dalla data del 1° dicembre 2022, per la verifica delle richieste di cui al comma 4, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che l’esercente l’arte ausiliaria di ottico richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice delle attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia».»;

i) all’art. 2, comma 6, lettera a), le parole: «le modalità di cui all’allegato disciplinare tecnico (allegato A)» sono sostituite dalle seguenti «le modalità di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni»;

j) all’art. 2, comma 7, le parole: «nell’allegato A» sono sostituite dalle seguenti «nel citato decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE