MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 24 dicembre 2025

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l’anno 2026

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l’annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l’annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.