MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 28 luglio 2023
Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2023 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d’esame 2023
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l’anno 2023 all’IVASS
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2023 all’IVASS, ai sensi dell’art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all’art. 109 e all’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, è determinata come segue:
a) Sezione A – agenti di assicurazione:
persone fisiche: euro 47,00;
persone giuridiche: euro 268,00;
b) Sezione B – broker:
persone fisiche: euro 47,00;
persone giuridiche: euro 268,00;
c) Sezione C:
produttori diretti: euro 18,00;
d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell’elenco annesso al registro unico degli intermediari:
persone fisiche: euro 15,00;
persone giuridiche: euro 80,00.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell’elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2023.
Art. 2
Contributo dovuto all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d’esame 2023
La misura del contributo dovuto all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d’esame 2023, è stabilito nella misura di settanta euro.
Art. 3
Versamento dei contributi
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell’IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.
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