MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 28 luglio 2023

Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2023 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione

Art. 1

Contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2023 all’IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2023 all’IVASS dai soggetti di cui all’art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura di seguito indicata:

a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

2. Il contributo di vigilanza per l’anno 2023 è corrisposto all’IVASS:

a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;

b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite Rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

3. Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

4. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al comma 1, i premi incassati nell’esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata con provvedimento dell’IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari al 4,29 per cento dei predetti premi.

Art. 2

Versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2023

1. Il contributo di vigilanza per l’anno 2023 è versato direttamente all’IVASS, nei termini di cui all’art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell’IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, e al provvedimento dell’IVASS n. 113 del 6 ottobre 2021, consultabili sul sito internet dell’Istituto nella sezione Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS – Provvedimenti normativi.