MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 29 dicembre 2023
Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali
Art. 1
Contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali
1. Dal 1° gennaio 2024, il contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in euro 47,00. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato in euro 57,00.
2. L’importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalità di cui all’art. 2, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.
4. L’ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della vigilanza. L’aggiornamento avrà effetto a decorrere dall’anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all’art. 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell’effettivo versamento, nonchè gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione al fine di verificare la correttezza della liquidazione e del versamento del contributo.
Art. 2
Modalità di versamento del contributo annuale
1. L’importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal nodo dei pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID denominato «PagoPA» di cui alle linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall’art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l’indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l’esecuzione del versamento.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo annuale confluiscono su apposito conto corrente intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, o a soggetto da esso incaricato, che ne tiene distinta contabilità anche al fine della rendicontazione al Ministero medesimo. I contributi incassati in ciascun bimestre sono riversati, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di dieci giorni dalla fine del bimestre stesso, comprensivi degli interessi maturati sul predetto conto corrente.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate al capitolo 2642 dello stato di previsione del Ministero medesimo, o, per le spese di investimento, al capitolo 7545, e destinate al finanziamento delle funzioni previste dall’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Art. 3
Trattamento dei dati
1. Per lo svolgimento di talune delle attività relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al registro dei revisori legali, il Ministero dell’economia e delle finanze può, anche tramite il soggetto da esso incaricato su base convenzionale, comunicare i dati personali dei predetti iscritti ad istituti bancari o postali per finalità di predisposizione degli avvisi di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonché per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.
Art. 4
Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2020, n. 318, «Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali».
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
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