MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 29 marzo 2023
Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (G.U. 7 aprile 2023, n. 83)
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
4. Nelle comunicazioni di cui al comma 1 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2025.
6. Per i periodi d’imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Art. 2
Modalità di trasmissione telematica
1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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