MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 3 marzo 2023

Transazioni elettroniche

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) “esercente”: il soggetto che svolge l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ‘ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che presenti ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro;

b) “prestatore di servizi di pagamento”: il soggetto autorizzato a prestare i servizi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) “gestore di circuiti e di schemi di pagamento”: il soggetto che gestisce una piattaforma costituita da un complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere i pagamenti attraverso l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

d) “MEF”: il Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. È istituito presso il MEF il tavolo permanente sulle transazioni elettroniche diretto ad assicurare il necessario coordinamento e confronto tra i componenti del tavolo, per la mitigazione e la trasparenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti.

Articolo 3

(Composizione del tavolo)

1. Il Tavolo è presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero o, come suo delegato, dal Dirigente Generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di presidente, che ne convoca, per il tramite della segreteria tecnica di cui all’articolo 4, comma 3, le relative riunioni, ne determina l’ordine del giorno e coordina i lavori, anche mediante l’esercizio di poteri di impulso e di indirizzo strategico.

2. Sono componenti del tavolo il MEF, la Banca d’Italia, l’Agenzia delle Entrate, l’Associazione bancaria italiana, l’Associazione italiana prestatori servizi di pagamento, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

3. Ove ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, il MEF invita a partecipare ai lavori del tavolo anche i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di circuiti e schemi di pagamento, nonché le relative associazioni di categoria. Ai lavori del tavolo possono essere invitati anche ulteriori associazioni rappresentative degli esercenti, valutata anche la rappresentanza degli interessi coinvolti, nonché, in qualità di uditori, i rappresentanti di altre amministrazioni o autorità.

4. Ciascuno dei componenti di cui ai commi 2 e 3 provvederà alla nomina di due propri rappresentanti, secondo le rispettive procedure interne, comunicandone i nominativi alla segreteria tecnica del tavolo di cui al successivo articolo 4, comma 3. La composizione del tavolo è pubblicata in un’apposita sezione del sito del MEF.

5. I rappresentanti di cui al comma 4 possono essere sostituiti da un supplente nei casi in cui siano impossibilitati a partecipare alla riunione, previa preventiva comunicazione del nominativo del supplente alla segreteria tecnica.

6. Il tavolo può operare anche avvalendosi di distinti gruppi di lavoro individuati, in sede di coordinamento, dal MEF, per l’approfondimento di specifici aspetti operativi rientranti nell’ambito delle proprie competenze.

7. I rappresentanti, i supplenti nonché gli uditori che a qualsiasi titolo prendano parte ai lavori del tavolo, sono tenuti all’obbligo di riservatezza relativo alle attività svolte.

Articolo 4

(Riunioni del tavolo)

1. Alle riunioni del tavolo partecipano i componenti di cui all’articolo 3.

2. Le riunioni del tavolo si svolgono ordinariamente in modalità telematica, fatte salve specifiche esigenze che richiedono la convocazione in presenza.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, il tavolo si avvale di una segreteria tecnica con funzioni di supporto organizzativo, individuata presso il Dipartimento del Tesoro – Direzione V del MEF.

Articolo 5

(Accordo)

1. Nell’ambito del tavolo permanente, i componenti possono pervenire alla conclusione di un accordo, di cui è data comunicazione sul sito istituzionale del MEF.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. I rappresentanti, i supplenti, nonché gli uditori che a qualsiasi titolo prendano parte ai lavori del tavolo non hanno diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. l presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.