MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2025

Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, nonchè della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante la modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Art. 1

Modifiche alle premesse del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. Alle premesse del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo visto, sono inseriti i seguenti:

«Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;

Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;»;

b) dopo il settimo visto, è inserito il seguente:

«Visto l’Addendum al citato accordo multilaterale tra autorità competenti in materia di scambio di informazioni basato sul Common reporting standard, firmato il 20 novembre 2024;».

Art. 2

Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) “istituzione di deposito”: ogni entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare o che detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio di clienti;»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) “entità di investimento”: ogni entità:

1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti attività o operazioni:

1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate;

1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio;

1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto terzi; ovvero

2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l’entità è gestita da un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.

Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell’entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l’entità è esistita. L’espressione “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, o denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto terzi” di cui al punto 1.3) non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti.

Non è un’entità di investimento un’entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff), numeri 4) 5), 6) e 7).

La nozione di entità di investimento va interpretata in conformità alla definizione di “istituto finanziario” di cui alla direttiva (UE) 2015/849;»;

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) “attività finanziaria”: i valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap e accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione, inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in valori mobiliari, in cripto-attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti non debitori su beni immobili;»;

d) alla lettera q), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) un’entità statale, un’organizzazione internazionale o una banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attività finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un’impresa di assicurazioni specificata, un’istituzione di custodia o un’istituzione di deposito, nonchè per l’attività di mantenimento di valute digitali della Banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali;».

2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “conto di deposito”: qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’istituzione di deposito. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi, nonchè un conto o un conto nozionale che rappresenta la moneta elettronica detenuta a beneficio di un cliente e un conto che detiene una o più valute digitali di una banca centrale a beneficio di un cliente;»;

b) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:

«l-bis) “moneta elettronica”: qualsiasi prodotto che è:

1) una rappresentazione digitale di un’unica moneta fiduciaria;

2) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

3) rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria;

4) accettato in pagamento da soggetti diversi dall’emittente; e

5) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l’emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine moneta elettronica non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell’entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo il loro ricevimento;

l-ter) “moneta fiduciaria”: la moneta ufficiale di una giurisdizione emessa da una giurisdizione o da una banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o da monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (moneta elettronica);

l-quater) “valuta digitale della Banca centrale”: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale o da altra autorità monetaria;

l-quinquies) “cripto-attività”: le cripto-attività definite all’art. 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114;

l-sexies) “cripto-attività oggetto di comunicazione”: tutte le cripto-attività diverse dalla valuta digitale della Banca centrale, dalla moneta elettronica o dalle cripto-attività per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito, ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226, che non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento;

l-septies) “operazione di scambio”: lo scambio tra cripto-attività oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e lo scambio tra una o più tipi di cripto-attività oggetto di comunicazione;»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) “persona oggetto di comunicazione”: una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: un’entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, un’entità che è un’entità collegata di una entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; un’entità statale, un’organizzazione internazionale, una banca centrale, o un’istituzione finanziaria;»;

d) alla lettera t), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) un conto finanziario intrattenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226, un conto intrattenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2025;»;

e) la lettera u) è sostituita dalla seguente:

«u) “nuovo conto”: un conto finanziario detenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un conto preesistente ai sensi della lettera t), numero 2), nonchè un conto che è un conto finanziario detenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione esclusivamente in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226 aperto a decorrere dal 1° gennaio 2026;»;

f) alla lettera ee), il numero 5) è sostituito dai seguenti:

«5) un conto aperto in relazione a:

5.1) un’ordinanza o una sentenza giudiziaria;

5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con attività finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l’obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l’obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell’acquirente, del venditore, del locatore o del locatario, compreso per soddisfarne gli obblighi, al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un’attività finanzia; e

v) il conto non è associato a un conto di cui al numero 6);

5.3) l’obbligo di un’istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l’unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

5.4) l’obbligo di un’istituzione finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

5.5) la costituzione o l’aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all’aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

ii) gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all’aumento di capitale;

iii) il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l’aumento di capitale;

iv) eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell’aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno versato gli importi; e

v) il conto non è stato costituito più di dodici mesi prima;

5-bis) un conto di deposito che rappresenta tutta la moneta elettronica detenuta a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a novanta giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di novanta giorni consecutivi non ha superato un importo in euro corrispondente a 10.000 USD in nessun giorno dell’anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento;»;

g) dopo la lettera hh), è aggiunta la seguente:

«hh-bis) “servizio di identificazione”: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione europea al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo.».

Art. 3

Modifiche all’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell’alinea, le parole: «vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera a), i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonchè, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e se il titolare di conto ha presentato un’autocertificazione valida, nonchè, nel caso di un’entità non finanziaria passiva che è titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato A, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entità e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF, la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione, nonchè il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell’entità e se, per ciascuna persona oggetto di comunicazione, è stata presentata un’autocertificazione valida;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto, il tipo di conto, se il conto è un conto preesistente o un nuovo conto, e se il conto è un conto congiunto, con l’indicazione del numero dei titolari;»;

c) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un’entità di investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è un detentore di quote nel capitale di rischio;»;

d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «almeno una volta all’anno,» sono inserite le seguenti: «e comunque ogni volta che sia necessario aggiornare le informazioni in conformità alle procedure AML/KYC,»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, che hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226 in relazione a un’attività finanziaria, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), sulla medesima attività finanziaria, salva la possibilità di comunicare tali informazioni, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato.».

Art. 4

Modifiche all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione di cui all’allegato C e l’elenco delle giurisdizioni partecipanti di cui all’allegato D sono pubblicati sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.».

Art. 5

Modifiche all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All’allegato A, Sezione VI, al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, dopo la lettera A è inserita la seguente:

«A-bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non riesce a ottenere un’autocertificazione in relazione a un nuovo conto al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è aperto, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i conti preesistenti fino a quando non si ottiene e convalida tale autocertificazione.».

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Decorrenza e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Relativamente agli anni di rendicontazione 2026 e 2027, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, limitatamente ai conti oggetto di comunicazione già esistenti alla data del 31 dicembre 2025, non sono tenute a comunicare le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali una persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo su un’entità o un detentore di una quota nel capitale di rischio di un’entità se le medesime istituzioni finanziarie non sono in possesso di tali informazioni.