MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 31 agosto 2023

Modifiche al decreto 15 luglio 2016, recante «Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato»

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, dopo il terzo visto sono inseriti i seguenti:

«Visto l’art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;» e «Visto l’art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»;

b) all’art. 1, comma 1, le parole: «per i dipendenti» sono soppresse;

c) all’art. 3, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e, a partire dall’anno 2023, ferma restando la disponibilità delle relative risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno»;

d) all’art. 4, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dall’art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

e) all’art. 4, comma 4, le parole da «Entro cinque giorni» a «, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini di cui all’art. 3, comma 6,»;

f) all’art. 5, comma 2, le parole: «per i dipendenti» sono soppresse;

g) all’art. 7, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dell’art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197».