MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 7 dicembre 2022
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno (G.U. 20 dicembre 2022, n. 296)
Art. 1
1. La misura del diritto speciale previsto dall’art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l’anno 2023, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.
Art. 2
1. L’aliquota da applicare ai sensi dell’art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l’anno 2023 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi.
Art. 3
1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l’anno 2023 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall’estero, vengono fissati nell’importo e nella misura per ciascuno indicati nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 4
1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023.
2. L’Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Allegato A
VALORI MEDI DEI PREZZI, ALIQUOTE E MISURA DEL DIRITTO SPECIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762
(Testo dell’allegato)