MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 7 luglio 2023
Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Art. 1
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).
Art. 2
Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU
1. Le fattispecie di cui all’art. 1 sono individuate nelle seguenti:
– abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
– fabbricati rurali ad uso strumentale;
– fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
– terreni agricoli;
– aree fabbricabili;
– altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
2. Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Art. 3
Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto
1. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
2. I comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l’applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 2.
3. L’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.
4. La delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l’applicazione informatica di cui al comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.
5. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente, salvo quanto stabilito dall’art. 7, comma 3.
6. Le indicazioni operative per l’utilizzo dell’applicazione informatica saranno rese note attraverso un’apposita comunicazione o circolare pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nonchè sul portale del federalismo fiscale.
Art. 4
Discordanza tra il Prospetto e il regolamento
1. In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.
Art. 5
Correzione degli estremi della delibera e dei dati del Prospetto
1. In caso di erronea indicazione degli estremi della delibera recante un Prospetto già pubblicato, sono consentite la correzione degli estremi medesimi e la ritrasmissione dello stesso, attraverso l’apposita procedura disponibile all’interno dell’applicazione informatica e secondo le indicazioni rese note ai sensi dell’art. 3, comma 6.
2. La correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell’organo competente, secondo le indicazioni rese note ai sensi dell’art. 3, comma 6.
Art. 6
Modifica e integrazione delle fattispecie
1. Le fattispecie individuate ai sensi dell’art. 2 possono essere modificate o integrate, in virtu’ dell’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Art. 7
Decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie
1. L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2024.
2. Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.
3. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU)