MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 9 luglio 2025
Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Art. 2
Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell’art. 7-bis del medesimo decreto legislativo.
2. L’esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 è comunicato all’Agenzia delle entrate con le modalità previste dall’art. 4.
3. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 è subordinato al possesso della seguente documentazione:
a) documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
c) documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
d) mappa dei processi aziendali;
e) mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
f) certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 4, comma 1-ter, del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
Requisiti del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, comporta l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
2. Ai fini di cui al comma 1, il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e deve essere redatto in coerenza con le linee guida di cui al comma 1-quater del medesimo art. 4.
3. Ove nel periodo di vigenza dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.
4. La certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere aggiornata in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
5. Il sistema di controllo del rischio fiscale è predisposto e certificato ai sensi del comma 2, con data certa, anteriormente alla comunicazione di cui all’art. 2, comma 2.
Art. 4
Modalità di comunicazione dell’esercizio dell’opzione
1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, è comunicato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ne individua, altresì, le modalità di compilazione e trasmissione. Il modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione è reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
2. L’opzione si considera validamente effettuata se al modello di comunicazione di cui al comma 1 è allegata tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 3.
Art. 5
Effetti dell’esercizio dell’opzione per l’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, in conformità alle disposizioni dell’art. 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del presente decreto, produce gli effetti di cui all’art. 7-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dall’inizio del periodo di imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, le istanze di interpello di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono presentate agli uffici competenti, individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, come modificato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.
3. Il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è subordinato alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’interpello presentato dal contribuente ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. L’Agenzia delle entrate, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, verifica il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 3.
5. Il riscontro in sede di controllo della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio dell’opzione ovvero dell’inosservanza dei doveri di cui all’art. 3, comma 1, comporta la decadenza dai benefici sanzionatori previsti dall’art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sin dall’inizio del periodo di imposta in cui sono venuti meno i menzionati requisiti.
Art. 6
Durata del regime opzionale e revoca dell’opzione
1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, è irrevocabile e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha una durata di due periodi d’imposta.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale è tacitamente prorogato per altri due periodi di imposta.
3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione possono impedire il tacito rinnovo del regime di cui al comma 2 attraverso revoca espressa, da comunicare prima della scadenza del termine di cui al comma 1, all’Agenzia delle entrate con il modello previsto dall’art. 4, comma 1.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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