MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale n. 157 del 3 ottobre 2023
Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell’articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il presente decreto disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato nei confronti dei militari, in servizio o in congedo, della Guardia di finanza.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) procedimento disciplinare di stato, l’insieme delle procedure e degli atti necessari per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all’articolo 1357 del codice;
c) inchiesta formale, il complesso delle attività, avviate con la contestazione degli addebiti, svolte dall’ufficiale inquirente e concluse con la relazione riepilogativa, volte all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare è passibile di una delle sanzioni di cui all’articolo 1357 del codice;
d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
e) ufficiale inquirente, l’ufficiale incaricato di svolgere l’inchiesta formale;
f) difensore di fiducia, il militare scelto dall’inquisito per essere assistito nel corso del procedimento disciplinare;
g) difensore d’ufficio, il militare designato per assistere l’inquisito in mancanza di un difensore di fiducia;
h) avvocato del libero foro, il legale da cui l’inquisito, a sue spese, può farsi assistere in aggiunta al difensore di fiducia o d’ufficio;
i) giudicando, il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina;
l) commissione di disciplina, l’organo collegiale deputato a esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell’inquisito a conservare il grado ovvero a permanere in ferma;
m) presidente della commissione, l’ufficiale più alto in grado della commissione di disciplina.
Art. 3
Titolari della potestà sanzionatoria
1. La potestà sanzionatoria di stato compete alle Autorità individuate ai sensi dell’articolo 2149, comma 2, del codice e alle Autorità della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale.
2. Nei casi di corresponsabilità di cui all’articolo 2149, comma 5, del codice, il procedimento disciplinare di stato è concluso, per tutti i militari coinvolti, dall’Autorità competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano nei cui confronti l’inchiesta è stata avviata. Resta ferma, per il personale e nei casi di cui all’articolo 2149, comma 5, lettera a), del codice, la possibilità per l’Autorità competente ai sensi del comma 1 di ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza.
Art. 4
Destinatari della potestà sanzionatoria
1. Il procedimento disciplinare di stato è svolto nei confronti:
a) del militare in servizio e del militare in congedo richiamato ovvero trattenuto in servizio;
b) del militare in congedo non richiamato ovvero non trattenuto in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l’addebito è di una gravità tale che, ove confermato all’esito dell’inchiesta formale, possa comportare il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina per l’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione;
2) per la stessa vicenda è stato destinatario di una sospensione precauzionale dall’impiego non già revocata retroattivamente a tutti gli effetti o annullata;
3) deve ancora essere valutato per la promozione al grado superiore;
4) deve percepire a qualunque titolo dall’Amministrazione erogazioni o emolumenti la cui spettanza è subordinata al favorevole esito di vicende giudiziarie o disciplinari;
c) del militare già privato di tale status o del grado, nei cui confronti è stata adottata per altra vicenda una sospensione precauzionale dall’impiego non già annullata o revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la revoca della sospensione non determina alcuna restituzione degli assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell’articolo 921 del codice.
Art. 5
Comunicazioni e notificazioni
1. Gli atti del procedimento disciplinare di stato sono notificati all’inquisito o al relativo difensore con una delle seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata istituzionale, per i militari in servizio;
b) posta elettronica certificata personale del militare in servizio o in congedo che ha optato per tale forma di comunicazione con apposita dichiarazione;
c) consegna in mani proprie.
2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, le notificazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o ai sensi delle disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del codice di procedura civile.
3. Le comunicazioni ricevute dal difensore si considerano pervenute anche all’inquisito.
4. Per le comunicazioni successive alla contestazione degli addebiti, è consentito l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dall’inquisito o dal suo difensore.
Art. 6
Sospensione e differimento del procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare di stato è:
a) sospeso, su richiesta dell’inquisito o del suo difensore, a cura dell’Autorità che ha disposto l’inchiesta ovvero la convocazione della commissione di disciplina, in caso di legittimo impedimento dell’inquisito;
b) differito, anche d’ufficio, da parte dell’ufficiale inquirente o del presidente della commissione, quando sussiste un legittimo impedimento temporaneo.
2. La sospensione di cui al comma 1 è disposta per ragioni di salute dell’inquisito se l’impedimento consiste in una incapacità psichica o fisica tale da comportare l’impossibilità temporanea a esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che, se giudicata permanente, determina l’inidoneità al servizio militare incondizionato.
3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza, senza ritardo, accerta l’incapacità temporanea dell’inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria allegata all’istanza di sospensione di cui al comma 1 e, ove necessario, sottopone l’inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica.
4. La sospensione dei termini opera dalla data del provvedimento con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza accerta l’incapacità temporanea ovvero sottopone l’inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica e fino alla notifica del provvedimento di riassunzione del procedimento.
Art. 7
Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare
1. Ai fini del computo dei termini di cui all’articolo 1373 del codice:
a) resta valido il tempo trascorso fino al giorno antecedente all’adozione del primo degli atti annullati;
b) il primo degli atti rinnovati è adottato entro sessanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela;
c) i termini riprendono a decorrere dalla data di adozione del primo degli atti rinnovati.
Art. 8
Estinzione del procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare di stato si estingue:
a) in caso di decesso dell’inquisito, salvo quanto previsto dall’articolo 920, comma 5, e dall’articolo 1394, comma 2, del codice;
b) in caso di incapacità psichica o fisica permanente dell’inquisito a esercitare il diritto di difesa, salvo quanto previsto dall’articolo 920, comma 5, del codice;
c) se interviene, nel corso dello stesso, la perdita dello status di militare o del grado per altra causa, ad eccezione del caso previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
d) a seguito dell’accettazione delle dimissioni volontarie dal grado di cui all’articolo 862 del codice;
e) decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura, esclusi i periodi di sospensione, senza il compimento di ulteriori attività;
f) nei casi di cui all’articolo 1392, comma 3, del codice, salvo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del presente regolamento.
Capo II
Inchiesta formale
Sezione I
Soggetti
Art. 9
Autorità competente a ordinare l’inchiesta formale
1. L’inchiesta formale è disposta dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 2149 del codice ovvero per le decisioni di competenza del Comandante generale dall’Autorità della Guardia di finanza dallo stesso delegata.
Art. 10
Ufficiale inquirente
1. Svolge l’incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti:
a) dei generali di corpo d’armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianità assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilità, svolge le funzioni di ufficiale inquirente:
1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all’ausiliaria o alla riserva;
2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilità dell’ufficiale di cui al numero 1);
b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera a), un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell’inquisito.
2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza può svolgere l’incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d’armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall’anzianità di grado.
3. Si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 1380, comma 3, del codice.
Art. 11
Inquisito
1. L’inquisito:
a) ai sensi dell’articolo 1370 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d’ufficio, nonchè, eventualmente e a sue spese, da un avvocato del libero foro;
b) in qualunque fase del procedimento disciplinare, può rinunciare espressamente a essere assistito da un difensore di fiducia. In tale caso, l’ufficiale inquirente designa un difensore d’ufficio;
c) può prendere visione degli atti dell’inchiesta, trarne appunti ovvero ottenerne copia, anche in formato digitale;
d) può presentare memorie difensive, controdeduzioni o documenti;
e) può chiedere la produzione di atti o fare istanza per l’esecuzione di indagini o per l’esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze;
f) può rinunciare espressamente a partecipare al contraddittorio;
g) può richiedere la sospensione o il differimento dell’inchiesta per legittimo impedimento.
2. Le istanze dell’inquisito all’ufficiale inquirente e le comunicazioni dell’ufficiale inquirente all’inquisito o ad altre persone chiamate a fornire informazioni o testimonianze sono effettuate in forma scritta o risultano in apposito verbale.
Art. 12
Difensore
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1370 del codice, il difensore:
a) è militare in servizio permanente effettivo, in servizio permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio. Se il difensore, successivamente alla nomina, non si trova più in alcuna delle citate posizioni di stato, è sostituito dall’ufficiale inquirente con la procedura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b);
b) può essere scelto anche fra militari non appartenenti alla Guardia di finanza;
c) non può avere un grado superiore a quello dell’ufficiale inquirente, ferma restando la facoltà, da parte dell’inquisito, di sostituirlo nell’ipotesi di deferimento alla commissione di disciplina. In tale ipotesi, il difensore non può avere un grado superiore al presidente della commissione;
d) comunica all’ufficiale inquirente, a seguito della nomina, l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 1380, comma 3, del codice;
e) ha le stesse facoltà riconosciute all’inquisito dall’articolo 11, comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere a), b) e f).
2. Il difensore d’ufficio non può rifiutare l’incarico, salvo i casi di legittimo impedimento.
3. Nei casi di sostituzione è fatta salva l’attività esperita dal difensore sostituito e il procedimento prosegue dall’ultimo degli atti svolti con l’assistenza dello stesso.
Art. 13
Sostituzioni in caso di incompatibilità
1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato risulta incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice, è sostituito con la procedura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell’articolo 1373 del codice.
2. L’ufficiale inquirente che durante lo svolgimento del suo incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 1380, comma 3, del codice, è sostituito ai sensi dell’articolo 18, comma 1, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell’articolo 1373 del codice.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se l’incompatibilità è sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma sono salvi gli atti sino ad allora compiuti.
Sezione II
Svolgimento dell’inchiesta formale e decisioni
Art. 14
Avvio dell’inchiesta formale
1. L’Autorità di cui all’articolo 9 ordina l’esecuzione dell’inchiesta formale all’ufficiale inquirente, designato con ordine scritto. L’ordine dell’inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l’inquisito è chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all’inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l’istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
2. L’ufficiale inquirente:
a) attesta la ricezione dell’ordine di inchiesta formale e dei relativi allegati, comunicando l’assenza di cause di incompatibilità. In caso di accertata incompatibilità, rimette gli atti all’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale;
b) istituisce l’indice degli atti e ne cura l’aggiornamento fino al termine dell’inchiesta formale;
c) notifica all’inquisito la contestazione degli addebiti che hanno determinato l’inchiesta formale a suo carico, come descritti sull’ordine di inchiesta formale, entro il termine perentorio ivi indicato.
3. In sede di contestazione degli addebiti, l’ufficiale inquirente:
a) invita l’inquisito a scegliere, entro cinque giorni, un difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne è designato uno d’ufficio e che, in aggiunta, ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
b) avverte l’inquisito che, successivamente alla nomina del difensore, il procedimento disciplinare può proseguire anche in sua assenza e che le comunicazioni ricevute dal difensore si intendono effettuate anche all’inquisito;
c) fissa una data per la visione degli atti;
d) informa l’inquisito che, entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti, può presentare giustificazioni, documenti o chiederne la produzione, fare istanza per l’esecuzione di indagini o per l’esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze. A tali facoltà l’inquisito può rinunciare con dichiarazione scritta;
e) avvisa l’inquisito che l’attività svolta e gli atti raccolti sono compendiati nella relazione riepilogativa e che eventuali controdeduzioni alla stessa possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all’Autorità che ha ordinato l’inchiesta formale.
Art. 15
Svolgimento dell’inchiesta formale
1. Dopo la contestazione degli addebiti, l’ufficiale inquirente:
a) riceve dall’inquisito la comunicazione relativa al difensore di fiducia scelto unitamente all’accettazione dell’incarico ovvero, in mancanza, ne designa uno d’ufficio;
b) formalizza la nomina del difensore, comunica il nominativo all’inquisito nel caso di designazione di un difensore d’ufficio, acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.
Se rileva la presenza di cause di incompatibilità non dichiarate dal difensore, provvede alla sua sostituzione, dando la possibilità all’inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel termine di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d’ufficio;
c) mette gli atti a disposizione dell’inquisito, anche attraverso modalità telematiche o digitali, dandogli facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione è attestata mediante verbale con cui si informa altresì l’interessato delle prerogative di cui all’articolo 14, comma 3, lettera d);
d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli accertamenti che reputa necessari e opportuni ai fini della chiarificazione dei fatti oggetto dell’inchiesta;
e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi che lo hanno indotto a non accogliere, in tutto o in parte, le istanze istruttorie;
f) al termine dell’istruttoria dell’inchiesta formale mette gli atti a disposizione dell’inquisito, anche attraverso modalità telematiche o digitali, dandogli facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione è attestata mediante verbale, in cui si avvisa l’inquisito che, salvo espressa rinuncia, può presentare, entro dieci giorni, memorie difensive.
2. L’inquisito può essere sentito, anche su sua richiesta, relativamente ai fatti di cui all’addebito disciplinare. Di tale attività è redatto apposito verbale.
3. L’ufficiale inquirente prosegue l’inchiesta formale senza la partecipazione dell’inquisito o del difensore se la loro assenza non è giustificata da un legittimo impedimento.
4. In casi eccezionali, connotati da particolare complessità o difficoltà, l’ufficiale inquirente, dandone comunicazione all’Autorità che ha disposto l’inchiesta, può prorogare la propria attività per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
Art. 16
Conclusione dell’inchiesta formale
1. Terminati gli adempimenti di cui all’articolo 15, l’ufficiale inquirente:
a) chiude l’istruttoria e redige la relazione riepilogativa, nella quale sono indicati:
1) gli elementi che hanno portato all’avvio dell’inchiesta formale;
2) una sintesi delle attività svolte, come risultanti dall’indice degli atti;
3) le conclusioni motivate circa la fondatezza, totale o parziale, ovvero l’infondatezza degli addebiti;
b) notifica all’inquisito o al difensore la relazione riepilogativa, informando che eventuali controdeduzioni possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all’Autorità che ha ordinato l’inchiesta;
c) invia gli atti dell’inchiesta:
1) per il controllo di legittimità, nel caso di inchiesta a carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera a), dell’articolo 2149 del codice, al comandante di corpo del militare più alto in grado individuato ai sensi dell’articolo 726, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ovvero, in sua assenza, a quello individuato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 726. Il comandante di corpo, esperito il controllo di legittimità, rimette il carteggio al Comando Generale della Guardia di finanza;
2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e 5, lettera b), dell’articolo 2149 del codice, all’Autorità che l’ha ordinata, la quale, effettuato il controllo di legittimità, decide ai sensi dell’articolo 17.
2. Nel caso in cui le Autorità di cui al comma 1, lettera c), rilevino un vizio di legittimità, provvedono ai sensi degli articoli 1372 e 1373 del codice.
Art. 17
Decisioni all’esito dell’inchiesta formale
1. L’Autorità di cui all’articolo 3, tenendo conto delle risultanze dell’inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, può:
a) irrogare all’inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego o dalle funzioni del grado;
b) deferire l’inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l’eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari;
c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l’inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l’avvio del procedimento di cui all’articolo 1398 del codice.
2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell’inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa:
a) propone alternativamente all’Autorità di cui all’articolo 3, che decide ai sensi del comma 1:
1) l’irrogazione all’inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego o dalle funzioni del grado;
2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l’inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo;
b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell’inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.
Sezione III
Disposizioni particolari
Art. 18
Sostituzione dell’ufficiale inquirente
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2, l’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale sostituisce senza ritardo l’ufficiale inquirente nel caso di:
a) trasferimento dell’ufficiale inquirente alle dipendenze di un’Autorità diversa da quella che ha disposto l’inchiesta formale;
b) inderogabili necessità di servizio o di impiego ovvero per ragioni di opportunità;
c) legittimo impedimento.
2. Il nuovo ufficiale inquirente:
a) prende visione dei documenti raccolti o compilati dall’ufficiale inquirente sostituito e ne dà atto con una dichiarazione scritta;
b) comunica all’inquisito o al difensore di essere stato incaricato della prosecuzione dell’inchiesta formale;
c) prosegue l’inchiesta formale, con facoltà di rinnovare gli atti compiuti dall’ufficiale inquirente sostituito e di eseguire nuovi accertamenti e atti.
Art. 19
Fatti di rilevanza penale
1. Se nel corso dell’inchiesta formale emergono fatti di rilevanza penale, l’ufficiale inquirente, richiede alla competente Autorità giudiziaria l’autorizzazione a notiziare l’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale.
Art. 20
Nuovi addebiti
1. Se nel corso dell’inchiesta formale l’ufficiale inquirente rileva la possibilità di formulare nuovi o più gravi addebiti nei confronti dell’inquisito, non contenuti nell’ordine di inchiesta, ne informa l’Autorità che ha disposto l’inchiesta, la quale decide in merito all’ulteriore contestazione nei confronti dell’inquisito.
Art. 21
Particolari condizioni dell’inquisito
1. Il trasferimento o la variazione della posizione di stato dell’inquisito non determinano la sostituzione dell’ufficiale inquirente ovvero dell’Autorità che decide sulle risultanze dell’inchiesta formale.
2. Nel caso di decesso dell’inquisito, l’ufficiale inquirente invia gli atti all’Autorità di cui all’articolo 3 per l’estinzione del procedimento disciplinare, informando contestualmente l’Autorità che ha disposto l’inchiesta. Se l’inchiesta formale coinvolge più militari, l’ufficiale inquirente trasmette esclusivamente gli atti concernenti l’inquisito deceduto, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’esame della posizione disciplinare degli altri inquisiti.
3. Se l’inquisito è sottoposto a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice di procedura penale ovvero a pena detentiva, l’ufficiale inquirente, svolge l’inchiesta secondo le modalità autorizzate dall’Autorità giudiziaria.
Art. 22
Riapertura dell’inchiesta
1. Se dopo la chiusura dell’inchiesta formale e prima dell’adozione dei provvedimenti finali emergono elementi, notizie o documenti rilevanti ai fini della valutazione disciplinare, l’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale può ordinarne la riapertura, acquisendo agli atti i nuovi elementi. L’ufficiale inquirente:
a) ricevuto l’ordine di riapertura, ne dà immediata comunicazione all’inquisito;
b) non oltre il quinto giorno dalla ricezione della documentazione, mette i nuovi atti a disposizione dell’inquisito, il quale ha facoltà di chiedere, entro le successive quarantotto ore, altri accertamenti e presentare, entro dieci giorni, ulteriori giustificazioni.
2. L’inchiesta formale è conclusa entro trenta giorni dalla riapertura.
3. L’Autorità che ha disposto l’inchiesta formale può altresì ordinarne la riapertura se ritiene insufficienti le indagini svolte dall’ufficiale inquirente, avendo cura di indicare a quest’ultimo:
a) i punti sui quali è necessario svolgere ulteriori indagini;
b) il termine entro cui compiere le attività di cui alla lettera a), non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione all’inquisito della riapertura dell’inchiesta formale.
In casi eccezionali, connotati da particolare complessità o difficoltà nello svolgimento dell’istruttoria, l’ufficiale inquirente, previa comunicazione all’Autorità che ha disposto l’inchiesta, può prorogare la propria attività per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti, ma comunque non oltre quindici giorni.
4. L’ufficiale inquirente, nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, segue, in quanto compatibile, la procedura di cui al comma 1.
5. Nei confronti dei militari appartenenti al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, decide sulla riapertura dell’inchiesta formale l’Autorità che l’ha disposta ovvero l’Autorità di cui all’articolo 3.
Capo III
Procedimento davanti alla commissione di disciplina
Sezione I
Commissione di disciplina
Art. 23
Deferimento alla commissione di disciplina
1. È deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo status di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell’inchiesta formale.
2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza:
a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza;
b) a conservare il grado. Se il giudicando è stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresì sull’irrogabilità della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.
Art. 24
Autorità competente al deferimento
1. Il deferimento alla commissione di disciplina è disposto:
a) dall’Autorità che ha ordinato l’inchiesta formale;
b) dall’Autorità delegata dal Comandante generale, nel caso di non condivisione delle proposte di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a).
Art. 25
Composizione della commissione di disciplina
1. Per la composizione della commissione di disciplina e per le cause di incompatibilità dei suoi membri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1380, 1381, 1382 e 1383 del codice.
Art. 26
Nomina della commissione di disciplina
1. I componenti della commissione di disciplina sono nominati:
a) dalla stessa Autorità che ha disposto l’inchiesta formale;
b) dall’Autorità delegata dal Comandante generale, nei casi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), o in assenza di ufficiali dipendenti dall’Autorità che ha ordinato il deferimento alla commissione, che possono svolgere l’incarico di componente della commissione di disciplina.
Art. 27
Convocazione della commissione di disciplina
1. Per la convocazione della commissione di disciplina si applica l’articolo 1387 del codice.
Sezione II
Giudicando e difensore
Art. 28
Giudicando
1. Il giudicando:
a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall’articolo 1386 del codice;
b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d’ufficio, nonchè, eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
c) può richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento;
d) può far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive;
e) in sede di riunione della commissione, può chiedere la lettura degli atti dell’inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facoltà, fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonché esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.
Art. 29
Facoltà del difensore
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370 e 1387 del codice, al difensore sono riconosciute le facoltà previste dall’articolo 28, comma 1, lettere c), d) ed e), e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 12.
Sezione III
Svolgimento del procedimento davanti alla commissione di disciplina
Art. 30
Adempimenti dell’Autorità che ha disposto il deferimento, la nomina e la convocazione
1. L’Autorità di cui all’articolo 24 invia l’ordine di deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina:
a) al giudicando, avvisandolo che:
1) ha facoltà di ricusare, per una volta sola, senza motivazione, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione della convocazione della commissione, uno o due dei componenti della stessa, se quest’ultima è composta, rispettivamente, da tre o cinque membri;
2) la comunicazione della ricusazione è indirizzata al presidente della commissione di disciplina nonchè alla medesima Autorità;
3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione di alcuna richiesta, la composizione della commissione si intende confermata;
4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, ha diritto di farsi assistere da un difensore ed eventualmente, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
5) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia il presidente della commissione designa un difensore d’ufficio;
6) il giorno, l’ora e il luogo della riunione della commissione, fissati ai sensi dell’articolo 1387 del codice, sono comunicati dal presidente della stessa;
b) al presidente della commissione, unitamente:
1) agli atti dell’inchiesta formale, con il relativo indice, e alla relazione riepilogativa predisposta dall’ufficiale inquirente, completa delle controdeduzioni;
2) a copia del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica del militare inquisito;
c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione di assenza di situazioni d’incompatibilità di cui all’articolo 1380, comma 3, del codice.
2. L’Autorità di cui all’articolo 24 sostituisce i componenti della commissione ricusati o incompatibili.
Art. 31
Attività del presidente
1. Ricevuto l’ordine di convocazione, il presidente della commissione:
a) comunica all’Autorità che l’ha nominato l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 1380, comma 3, del codice;
b) acquisisce le dichiarazioni circa l’assenza di situazioni d’incompatibilità dei membri della commissione;
c) attesta la ricezione degli atti di cui all’articolo 30;
d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel quale sono elencati gli atti ricevuti nonchè quelli posti in essere dalla commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto;
e) esamina gli atti elencati nell’indice e rilascia dichiarazione di avvenuta presa visione;
f) mette gli atti elencati nell’indice a disposizione dei membri della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e rilasciano dichiarazione di avvenuta presa visione;
g) fissa il giorno, l’ora e il luogo della riunione e ne dà comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai membri e al giudicando, il quale, nell’occasione, è avvertito che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice:
1) ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nonchè, a sue spese, da un avvocato del libero foro;
2) può rinunciare espressamente alla facoltà di cui al numero 1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia;
3) la scelta del difensore di fiducia e la relativa accettazione dell’incarico o l’atto di rinuncia devono pervenire al presidente entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fissazione della riunione;
4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia entro il termine fissato, è designato un difensore d’ufficio.
2. Il presidente formalizza la nomina del difensore:
a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione di scelta e la relativa accettazione dell’incarico;
b) d’ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di fiducia da parte del giudicando.
3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore:
a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice;
b) della facoltà, entro dieci giorni, di prendere visione degli atti dell’inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell’inquisito;
c) della facoltà di cui all’articolo 29;
d) del giorno, dell’ora e del luogo della riunione della commissione di disciplina.
4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti:
a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il difensore di fiducia e la relativa accettazione dell’incarico, l’espressa rinuncia al difensore, la designazione d’ufficio del difensore, la nomina e la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di incompatibilità del difensore;
b) la dichiarazione con cui il difensore attesta di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell’inquisito.
5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 11, comma 1, lettera b), 15, comma 1, lettera b), e 21.
Art. 32
Attività dei membri
1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni dalla ricezione dell’ordine di convocazione, rilascia al presidente della commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 1380, comma 3, del codice e, se non ricusato, esamina gli atti dell’inchiesta formale, il documento unico matricolare e la documentazione caratteristica dell’inquisito, dichiarandone la presa visione.
2. Il membro segretario istituisce l’indice dei documenti della commissione di disciplina e ne cura l’aggiornamento.
Art. 33
Procedimento
1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge secondo le modalità stabilite dall’articolo 1388 del codice.
2. Se il giudizio riguarda più militari e le circostanze lo richiedono, il presidente può chiedere chiarimenti a ciascuno di essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo poi notiziarli delle risultanze emerse a loro carico.
3. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 15, comma 3.
4. La documentazione trasmessa al presidente della commissione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera b), il verbale della seduta e gli atti della commissione sono inviati, al termine della riunione della commissione di disciplina, all’Autorità di cui all’articolo 3.
Art. 34
Differimento
1. La riunione della commissione di disciplina è differita in caso di legittimo impedimento di uno dei suoi componenti.
2. L’Autorità competente alla nomina provvede alla sostituzione del membro che si trova nella condizione di cui al comma 1, se l’impedimento non consente il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
Art. 35
Supplemento istruttorio
1. Nel caso di cui all’articolo 1388, comma 9, del codice, l’Autorità che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l’espletamento all’ufficiale inquirente che ha condotto l’inchiesta formale e indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l’esito.
2. Completato il supplemento d’istruttoria, il presidente della commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione al giudicando e al difensore e avvisandoli della facoltà di prendere visione degli ulteriori documenti.
Art. 36
Decisioni all’esito del verdetto della commissione di disciplina
1. L’Autorità di cui all’articolo 3 decide ai sensi dell’articolo 1389 del codice.
2. Le gravi ragioni di opportunità di cui all’articolo 1389, comma 1, lettera b), del codice, sono esplicitate nel provvedimento con cui si conclude il procedimento disciplinare. In tale ipotesi, il procedimento disciplinare di stato si conclude nel termine perentorio di novanta giorni dall’ordine di convocazione della nuova commissione.
Capo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie ed entrata in vigore
Art. 37
Clausola neutralità finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 38
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai procedimenti disciplinari di stato la cui contestazione degli addebiti è effettuata a decorrere da tale data.
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